L.R. Umbria 40/2000
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Umbria all’esercizio provvisorio del bilancio 2001 per il primo trimestre, consentendo entrate e spese sulla base del bilancio 2000 entro il limite di un dodicesimo mensile, salvo stanziamenti cessati al 31 dicembre 2000. Dal deposito del bilancio 2001 al Consiglio si applicano le previsioni di tale bilancio; per spese obbligatorie e fondi vincolati il limite dei dodicesimi non opera.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2001
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2001
La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Umbria per l’anno finanziario 2001. Consente la gestione provvisoria delle entrate e delle spese in attesa dell’approvazione del bilancio 2001, con limiti temporali e contabili specifici.
Ambito di applicazione e periodo di efficacia
Per il primo trimestre dell’anno finanziario 2001 sono autorizzati:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
La gestione provvisoria è effettuata sulla base delle previsioni del bilancio 2000, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2000.
Limiti di spesa durante l’esercizio provvisorio
Per le spese, l’autorizzazione opera entro il limite di un dodicesimo dei relativi stanziamenti. Il vincolo riguarda la generalità delle spese ammissibili nel periodo di esercizio provvisorio e limita gli impegni e i pagamenti alla quota mensile consentita.
Passaggio al bilancio 2001
Dal momento in cui il bilancio per l’anno 2001 viene presentato al Consiglio regionale, le autorizzazioni previste per l’esercizio provvisorio sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio. In questo modo la disciplina provvisoria è sostituita, per la gestione autorizzata, dalle previsioni del nuovo bilancio presentato.
Eccezioni al limite dei dodicesimi
Il limite di un dodicesimo non si applica a:
- spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi;
- spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2001 ai sensi dell’articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
Per tali stanziamenti la gestione è autorizzata senza la limitazione prevista per l’esercizio provvisorio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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