L.R. Umbria 37/2000
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge assesta il bilancio 2000 dell’Umbria: accerta il disavanzo 1999, autorizza la Giunta a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per coprirlo e disciplina l’estinzione anticipata di mutui per ridurre gli oneri. Reintegra inoltre somme vincolate non utilizzate e fondi perenti, con effetti riferiti all’esercizio 2000 e al bilancio pluriennale 2000/2002.
Assestamento del bilancio regionale 2000 e operazioni finanziarie collegate
Assestamento del bilancio regionale 2000 e operazioni finanziarie connesse
La legge riguarda la Regione Umbria e interviene sull’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000, disciplinando sia la copertura del disavanzo 1999 sia la reiscrizione di somme vincolate non utilizzate e la gestione di mutui, prestiti obbligazionari e fondi perenti.
Saldo finanziario dell’esercizio 1999
Viene accertato il saldo finanziario negativo dell’esercizio 1999 in lire 94.649.388.356. La copertura di tale disavanzo è demandata alla presente legge.
Copertura del disavanzo e ricorso all’indebitamento
Per far fronte al disavanzo derivante dalla mancata stipulazione dei mutui già autorizzati nel 1999, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari fino all’importo complessivo di lire 94.649.388.356.
L’operazione presenta i seguenti limiti e condizioni:
- durata massima di 30 anni, con decorrenza dal 2000;
- onere massimo di ammortamento pari a lire 1.500.000.000 per il 2000;
- onere massimo di ammortamento pari a lire 10.000.000.000 dal 2001 in poi.
Gli oneri derivanti sono coperti con quote degli stanziamenti dei capitoli 6080 e 9790 del bilancio 2000 e successivi, nel programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002. Il mutuo o prestito è destinato al finanziamento delle spese indicate nella tabella E allegata. Ai finanziamenti si applica inoltre la disciplina prevista dall’articolo 5 della legge.
Reiscrizione di somme vincolate non utilizzate
L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale 2000, relativi a stanziamenti di esercizi precedenti finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il 1999, è accertato in lire 969.460.686.630.
Tali somme risultano dalla tabella C allegata e sono reiscritte ai sensi della normativa contabile regionale sulla gestione delle entrate vincolate.
Fondi perenti e residui passivi
È approvata la tabella D con l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1999 e precedenti, esclusi gli importi riassegnati alla competenza dell’esercizio 2000 e quelli richiamati nel precedente articolo sui fondi da reiscrivere.
La disciplina opera ai fini dell’applicazione della normativa regionale sui fondi perenti.
Ristrutturazione del debito e nuovi prestiti obbligazionari
La Regione concorre agli obiettivi di finanza pubblica connessi al patto di stabilità interno anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti già contratti, per ridurre gli oneri di ammortamento.
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata:
- a estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle di mercato;
- a contrarre, in sostituzione, nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari per un importo comprensivo del debito residuo dei mutui estinti e degli oneri contrattualmente previsti.
I mutui e i prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, possono avere durata massima di 30 anni. La Giunta può anche deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, definendone condizioni e modalità, compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale.
Garanzie e modalità di rimborso dei prestiti obbligazionari
Il rimborso dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme necessarie ai pagamenti alle scadenze previste, inclusi gli oneri per eventuali coperture dei rischi di cambio o di tasso di interesse.
Su tali somme è costituito uno speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
La Regione può inoltre dare mandato al tesoriere di:
- versare alle scadenze le somme necessarie al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;
- operare con priorità assoluta rispetto alle altre spese obbligatorie;
- accantonare le somme su alcune entrate regionali con vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi.
Se le entrate vincolate vengono meno o risultano insufficienti, il tesoriere accantona le somme necessarie sull’insieme delle entrate regionali.
Spese obbligatorie: integrazione dell’elenco
È integrato l’elenco n. 1 allegato alla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, con l’inserimento di tre capitoli tra le spese obbligatorie:
- capitolo 155, spese per i componenti della Giunta regionale in qualità di assessori esterni;
- capitolo 180, spese per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale;
- capitolo 480, acquisto di libri, giornali, riviste e altre pubblicazioni e inserzioni redazionali.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.
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