Ordinanza n. 2161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 809/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 809/2026, che aveva accolto i motivi aggiunti del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Calabria che aveva accolto i motivi aggiunti proposti nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B136BC67F9. A sostegno dell'istanza cautelare è stata valorizzata l'intervenuta sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione e l'appellante. Nel merito, il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di un approfondito esame dell'esatta portata delle prescrizioni della lex specialis riguardanti i presupposti minimi di ammissibilità delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni oggetto dell'offerta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, prima facie, l'intervenuta sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione e l'appellante integrasse il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha definito la questione, evidenziando che la corretta interpretazione delle prescrizioni della legge di gara relative ai requisiti minimi di ammissibilità delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni offerte richiede un esame approfondito nella successiva fase di merito. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione e l'impresa appellante può integrare il periculum in mora necessario per sospendere cautelarmente l'esecutività della sentenza di primo grado che incide sugli effetti della procedura di gara o del contratto.
- Quando la controversia richiede un approfondito esame della portata delle prescrizioni della lex specialis sui requisiti minimi di ammissibilità delle caratteristiche tecniche dell'offerta, tale questione può essere riservata alla fase di merito, senza impedirne la valutazione cautelare ai fini del bilanciamento degli interessi.
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