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Ordinanza

Ordinanza n. 2161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 809/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 809/2026, che aveva accolto i motivi aggiunti del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Calabria che aveva accolto i motivi aggiunti proposti nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B136BC67F9. A sostegno dell'istanza cautelare è stata valorizzata l'intervenuta sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione e l'appellante. Nel merito, il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di un approfondito esame dell'esatta portata delle prescrizioni della lex specialis riguardanti i presupposti minimi di ammissibilità delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni oggetto dell'offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, prima facie, l'intervenuta sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione e l'appellante integrasse il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha definito la questione, evidenziando che la corretta interpretazione delle prescrizioni della legge di gara relative ai requisiti minimi di ammissibilità delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni offerte richiede un esame approfondito nella successiva fase di merito. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione e l'impresa appellante può integrare il periculum in mora necessario per sospendere cautelarmente l'esecutività della sentenza di primo grado che incide sugli effetti della procedura di gara o del contratto.
  • Quando la controversia richiede un approfondito esame della portata delle prescrizioni della lex specialis sui requisiti minimi di ammissibilità delle caratteristiche tecniche dell'offerta, tale questione può essere riservata alla fase di merito, senza impedirne la valutazione cautelare ai fini del bilanciamento degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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