L.R. Sicilia 5/2007
Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana ripropone norme su controllo della fauna selvatica, alcune disposizioni sul personale e una misura temporanea per il rinnovo di contratti di acquisto e servizi. Prevede rinnovi solo per contratti in scadenza nel triennio 2006-2008, per una sola volta e fino a 2 anni, con riduzione minima del 3%.
Controllo fauna selvatica, personale e rinnovo contratti di servizi
Controllo della fauna selvatica
La legge interviene sulla disciplina siciliana del controllo della fauna selvatica, attribuendo alle ripartizioni faunistico-venatorie il compito di attuare operazioni e interventi di controllo, compresi cattura e abbattimento. L’ambito di applicazione riguarda la Regione Siciliana e include anche parchi regionali e riserve naturali.
Le ripartizioni possono operare tramite:
- proprio personale;
- dipendenti del Corpo delle guardie forestali;
- guardie addette ai parchi o alle riserve;
- altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
Possono inoltre avvalersi dei proprietari e conduttori dei fondi interessati e delle guardie volontarie di associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza venatoria.
Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo è svolto dalle guardie addette ai parchi e alle riserve dei soggetti indicati dalla norma.
La fauna abbattuta, se commestibile, deve essere donata in beneficenza a orfanotrofi e centri di prima accoglienza; la fauna catturata può essere utilizzata per ripopolamento. È inoltre consentito che gli interventi di controllo siano effettuati tramite prelievo venatorio secondo le modalità e i tempi del calendario venatorio.
Per consentire tale strumento, le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le proposte previste dalla normativa sul calendario venatorio anche oltre il 30 marzo di ogni anno, purché in tempo utile per l’inserimento nel calendario.
Disposizioni sul personale
La legge contiene diverse misure di natura transitoria e di inquadramento per specifiche categorie di personale.
Per il personale indicato dalla normativa regionale richiamata, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, si applica la deroga prevista dalla legislazione del 1986; a tale personale si applica inoltre, con decorrenza 1 gennaio 2004, la disciplina dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Per questa finalità è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 una spesa di 100 mila euro.
Viene inoltre modificata la disciplina del 1986 con un intervento puntuale di coordinamento testuale, volto a precisare il riferimento temporale ai dipendenti pubblici e agli atti già definiti alla data indicata dalla legge.
Per l’area di emergenza dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, la dotazione organica è rideterminata provvisoriamente sul numero degli addetti in servizio al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, possono essere avviate immediatamente le procedure selettive e le assunzioni mediante pubblico concorso secondo la normativa vigente per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
È inoltre previsto l’inserimento, nel contingente dei soggetti destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato presso l’Amministrazione regionale, del personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che abbia stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di diritto privato derivanti da processi di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, nel rispetto dei limiti del fondo regionale previsto e delle risorse aggiuntive per la stabilizzazione.
Rinnovo dei contratti di acquisto e fornitura di servizi
La norma introduce una misura temporanea per i contratti di acquisto e fornitura di servizi stipulati, a seguito di gara, dagli enti locali e dalla Regione Siciliana, purché in scadenza nel triennio 2006-2008.
Tali contratti possono essere rinnovati:
- una sola volta;
- per un periodo non superiore a due anni;
- a condizione che il fornitore accetti una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%.
Resta fermo il contenuto residuo del contratto, salvo quanto necessario per il rinnovo nei limiti indicati.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La disposizione sui rinnovi contrattuali ha un ambito temporale espressamente limitato ai contratti in scadenza nel triennio 2006-2008; le altre previsioni riguardano situazioni e personale individuati da riferimenti normativi e temporali specifici già richiamati nel testo.
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