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Sentenza

Sentenza n. 16801/2026 - Roma, Sezione 2B

A) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione n. 299 del 09.12.2025, emessa dall’Ufficio gestione economica e giuridica del personale, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Genzano di Roma in pari data; - del verbale della Commissione giudicatrice prot. 0046341 del 5.12.2025, pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Genzano di Roma in data 09.12.2025 unitamente alla determinazione n. 299 del 09.12.2025; - della determinazione n. 20 del 23.01.2026 emessa dall’Ufficio gestione economica e giuridica del personale, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Genzano in pari data; - del verbale prot. n. 0002193 del 19.01.2026, della Commissione esaminatrice al Servizio risorse umane di riesame delle domande dei candidati esaminati, citata all’interno della determinazione n. 20 del 23.01.2026, inviato alla ricorrente in data 03.02.2025; B) per la condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla ricorrente il punteggio di ulteriori 32,70/100, attribuendole il punteggio complessivo pari a 79,90/100, ricollocandola, per l’effetto, al primo posto della graduatoria;

Giustizia amministrativa202601923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Approvazione della graduatoria di una selezione interna per il reclutamento di un funzionario amministrativo mediante progressione verticale, verbale di valutazione dei titoli e successivi atti di riesame e conferma della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 46,60/100 punti, ha impugnato gli atti di valutazione e approvazione della graduatoria, chiedendo l’attribuzione di ulteriori 32,70 punti e la ricollocazione al primo posto. La vincitrice aveva ottenuto 66/100 punti. In primo luogo, la ricorrente ha sostenuto che 23 mesi di esperienza, maturati presso i servizi sociali del Comune nell’area amministrativa oltre ai cinque anni richiesti per l’accesso, dovessero essere valutati con il punteggio premiale di 2,5 punti mensili, anziché con 1 punto, perché svolti nella stessa area oggetto della selezione. Ha inoltre contestato la valutazione dell’esperienza presso l’ufficio ragioneria dal 1° aprile al 25 novembre 2025, chiedendo 9 punti anziché 8, da riparametrare al 60%; la mancata attribuzione di 8 punti per l’abilitazione professionale connessa alla laurea in fisioterapia; e la qualificazione di sei titoli informatici come percorsi formativi anziché certificazioni, che a suo avviso avrebbe comportato 12 punti anziché 8. Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto. Il Comune ha inoltre eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e mancata prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse: se le censure fossero state tutte fondate, il punteggio prospettato dalla ricorrente avrebbe superato quello della vincitrice. Nel merito ha respinto la censura principale sull’esperienza nei servizi sociali. Ha interpretato cumulativamente i riferimenti regolamentari a settore, servizio e ufficio: il punteggio premiale di 2,5 punti al mese richiede esperienza specifica nella funzione, nel servizio e nell’ufficio oggetto della procedura, non essendo sufficiente la sola appartenenza alla medesima area amministrativa. È stata quindi confermata l’attribuzione di 13,80 punti, anziché 34,50, con mancato riconoscimento di ulteriori 20,70 punti. Le altre censure — sulla valutazione dell’esperienza in ragioneria, sull’abilitazione professionale in fisioterapia e sulle certificazioni informatiche — sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche il loro eventuale accoglimento avrebbe aggiunto complessivamente 12,6 punti, portando la ricorrente a 59,20/100, comunque sotto i 66/100 della vincitrice. Il ricorso è stato dunque in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, del Regolamento comunale disciplinante le progressioni di carriera straordinarie di cui all’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. 16 novembre 2022

    La locuzione contenuta nel predetto Regolamento in riferimento all’esperienza maturata “in qualsiasi settore/servizio/ufficio” non consente di interpretare i tre ambiti (settore, servizio e ufficio) in ottica disgiuntiva, bensì cumulativa.

    I riferimenti a settore, servizio e ufficio devono essere letti cumulativamente: la valutazione premiale per l’esperienza specifica presuppone che l’attività sia stata svolta nella funzione, nel servizio e nell’ufficio oggetto della procedura.

  • Art. 13, commi 6, 7 e 8, C.C.N.L. del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022

    La ricorrente sia risultata, con punteggio pari a 46,60/100, seconda graduata nell’ambito della selezione interna per il reclutamento di un funzionario amministrativo (da assicurare all’area amministrativa - servizio affari generali - ufficio segreteria generale e organi istituzionali), mediante progressione verticale tra le aree ex art. 13, commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. del comparto delle funzioni locali del 16.11.2022.

    La disposizione è richiamata quale base della procedura di progressione verticale interna; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma risolve la controversia applicando i criteri del regolamento comunale sulla valutazione dell’esperienza.

Massime di principio

  • Quando la disciplina di una selezione attribuisce un punteggio premiale all’esperienza maturata nel «settore/servizio/ufficio» oggetto della procedura, tali riferimenti vanno interpretati cumulativamente se la formulazione e la sua funzione valorizzativa indicano una specifica esperienza organizzativa. La sola appartenenza alla medesima area o settore non basta se l’attività è stata svolta in un servizio e in un ufficio diversi da quelli interessati dalla selezione.
  • La prova di resistenza sussiste quando, sulla base delle censure dedotte, il punteggio conseguibile in caso di accoglimento sarebbe sufficiente a superare quello del candidato collocato in posizione utile.
  • Se una censura decisiva è respinta e le restanti contestazioni, anche se fondate, non potrebbero modificare l’esito utile della selezione, queste ultime sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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