Cassazione Civile, Sentenza n. 27711/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la non conformità del trattamento retributivo a quanto richiesto dall'art.36 Cost., avendo percepito la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari (livello D) e chiedendo l'adeguamento almeno al livello D1 del CCNL proprietari di fabbricati (o in subordine ad altri CCNL). Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e liquidato differenze; la Corte d'appello di Torino riformò accogliendo la tesi della cooperativa resistente che il CCNL applicato, stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, beneficia di una presunzione di adeguatezza e dunque non andava sindacato, escludendo altresì il confronto con altri CCNL e l'uso diretto della soglia di povertà ISTAT come parametro. In cassazione Massolini deduceva la violazione dell'art.36 Cost. e chiedeva che la Corte verificasse la conformità della retribuzione ai parametri costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa per un nuovo giudizio di merito. La Corte ha stabilito principi di diritto chiari: il CCNL costituisce una presunzione iuris tantum di conformità all'art.36 Cost., ma tale presunzione è sindacabile e il giudice ha il dovere di verificare concretamente la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione. Il giudice di merito deve confrontare la retribuzione percepita con i parametri contrattuali e, se necessario, con contratti affini o altri indicatori (anche nazionali e sovranazionali), motivando puntualmente la scelta dei parametri; la soglia ISTAT di povertà può essere un utile riferimento minimo ma non è di per sé il parametro esaustivo; il trattamento retributivo non può essere valutato automaticamente includendo le voci occasionali come lo straordinario; infine le disposizioni di legge che rinviano alla contrattazione per i soci/cooperative (legge 142/2001, d.l. 248/2007 conv. in l.31/2008) non impediscono al giudice di disapplicare la disciplina collettiva qualora risulti incostituzionale rispetto all'art.36.
Norme richiamate
Art. 36 Costituzione
Garantisce retribuzione proporzionata e sufficiente; è parametro sovraordinato rispetto alla contrattazione collettiva: il giudice deve verificare concretamente sufficienza e proporzionalità e può disapplicare il CCNL se non conforme
Art. 39 Costituzione
Riconosce autonomia sindacale e funzione della contrattazione collettiva, ma non impedisce il controllo giudiziale di conformità all'art.36; la libertà sindacale non è lesiva del potere di sindacato del giudice
Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 3
art. 3, comma 1 L. 142/2001
Prevede per i soci lavoratori di cooperativa l'applicazione di un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi della contrattazione comparativamente più rappresentativa; questo riferimento legale non esclude comunque il controllo di costituzionalità ex art.36
D.L. 248/2007, art. 7, comma 4 conv. in L. 31/2008
art. 7, 4° comma D.L. 248/2007 conv. in L. 31/2008
Analoghe previsioni di rinvio alla contrattazione per cooperative: la legge indica parametri minimi ma non impedisce il sindacato giudiziale se il risultato è incompatibile con l'art.36 Cost.
Art. 2099 Codice Civile
Attribuisce al giudice di merito ampia discrezionalità nella determinazione della retribuzione 'giusta'; il giudice può discostarsi dai minimi contrattuali motivando adeguatamente
Direttiva UE 2022/2041
Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022
Fornisce indicatori e criteri sovranazionali per valutare l'adeguatezza dei salari (es. confronto con soglia di povertà, rapporto con salario mediano/medio), che il giudice interno può tenere in considerazione nell'attuazione dell'art.36
Convenzione ILO n. 26/1928
Convention ILO n.26 del 16 giugno 1928
Raccomanda meccanismi per la definizione di salari minimi legali; utile nel quadro internazionale per interpretare l'obbligo di salario minimo
Istat - soglia di povertà assoluta
soglia di povertà assoluta ISTAT (indicatore statistico)
Può essere utilizzata come riferimento minimo invalicabile nella verifica della sufficienza retributiva, ma non è di per sé il parametro esaustivo per valutare il 'salario dignitoso' richiesto dall'art.36
Art. 432 Codice di Procedura Civile
Consente la quantificazione equitativa del danno o delle somme nel giudice di merito; indicato come strumento possibile per adeguare retribuzioni quando la comparazione contrattuale non basta
Art. 1419 Codice Civile
Riferimento civile in tema di nullità della clausola e sostituzione della disciplina contrattuale con quella conforme al precetto costituzionale
Massime di principio
- La retribuzione prevista da un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative beneficia solo di una presunzione iuris tantum di conformità all'art.36 Cost.; il giudice può sindacare e disapplicare tale CCNL se, nel caso concreto, viola i criteri di sufficienza e proporzionalità.
- Il lavoratore ha l'onere probatorio di dimostrare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione percepita; spetta invece al giudice valutare, sulla base di parametri idonei, la non conformità all'art.36 e quantificare l'eventuale adeguamento.
- Il giudice di merito deve partire dal confronto con i CCNL di categoria ma è legittimato a utilizzare contratti affini, altri parametri nazionali (es. dati INPS, mediana/momento retributivo) e indicatori sovranazionali (Direttiva UE 2022/2041) per determinare il salario costituzionale, motivando la scelta.
- La soglia ISTAT di povertà assoluta può fungere da riferimento minimo invalicabile nella verifica della sufficienza, ma non sostituisce la valutazione complessiva richiesta dall'art.36: il salario costituzionale mira a una vita dignitosa, non solo alla non-povertà.
- Non è corretto prendere a confronto valori lordi con indici di povertà netti senza aggiustamenti: il giudice deve operare confronti coerenti (considerare la spendibilità delle voci retributive) e non includere automaticamente voci occasionali come lo straordinario come componente ordinaria.
- Anche quando norme di legge rinviano alla contrattazione collettiva (es. cooperative), tale rinvio non esime il giudice dal controllo di costituzionalità: la legge non può legittimare paghe inferiori al minimo costituzionale.
- In presenza di multipli CCNL applicati nel tempo per la stessa mansione (o cambio di appalto con peggioramento retributivo), il giudice deve eseguire una griglia comparativa, eventualmente avvalendosi di consulenza tecnica d'ufficio, per verificare eventuali fenomeni di dumping salariale e adeguare la retribuzione.
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