Cassazione Civile, Sentenza n. 27768/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che, riformando il primo grado, aveva dichiarato nullo il licenziamento disciplinare intimato il 12/09/2011 e inefficace il successivo recesso del 14/02/2012 per superamento del periodo di comporto. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la procedura disciplinare fosse viziata per mancato svolgimento delle fasi previste dal R.D. n. 148/1931 (assenza della relazione dei funzionari e dell'opinamento del direttore), impedendo al lavoratore di formulare ulteriori giustificazioni, e che il licenziamento per comporto fosse troppo generico perché non specificava le assenze su cui si fondava, nonostante la richiesta del lavoratore di precisazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società e dichiarato inammissibile il controricorso incidentale della stessa. Ha confermato i principi applicati dalla Corte territoriale: 1) la nullità del primo licenziamento per violazione del procedimento disciplinare, ritenendo legittima l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la questione era stata tempestivamente sollevata; 2) l'inefficacia del secondo licenziamento per superamento del comporto ai sensi dell'art. 2 l. n. 604/1966, in quanto l'atto non specificava le assenze e il datore non ha ottemperato alla richiesta del lavoratore di precisazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilievo degli obblighi relativi al contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
R.D. n. 148/1931
Le fasi procedurali previste dal R.D. (contestazione, relazione dei funzionari, opinamento del direttore) sono essenziali; la mancata espletazione delle fasi successive alla contestazione può determinare la nullità della sanzione disciplinare perché priva il lavoratore del diritto di formulare ulteriori giustificazioni e di prendere visione degli atti
l. n. 92/2012
Riferimento alle regole processuali sul reclamo e sulla correlazione tra chiesto e pronunciato; la Corte ha valutato la tempestività e la portata delle eccezioni sollevate nel procedimento di opposizione secondo le modifiche procedurali introdotte dalla legge
l. n. 604/1966
art. 2 (comma 2), modificato dall'art. 2 l. n. 108/1990
Per il licenziamento (anche per superamento del comporto) l'atto deve comunicare le motivazioni e, se il lavoratore richiede la specificazione delle assenze su cui si basa il recesso, il datore è tenuto a darne conto; in mancanza il licenziamento può essere dichiarato illegittimo
art. 2110 cod. civ.
Non contiene norme speciali che derogano agli obblighi di forma e comunicazione delle motivazioni del recesso previsti dall'art. 2 l. n. 604/1966, pertanto quest'ultimo si applica anche al licenziamento per comporto
codice di procedura civile
art. 360 (nn. 4 e 5), art. 112, art. 132 co. 2 n. 4, art. 99, art. 414
Art. 360 nn.4-5: criteri per i motivi di cassazione (error in procedendo e vizio della motivazione). Art. 112 e 132: requisiti della motivazione; la Cassazione ha richiamato la distinzione tra vizi di motivazione e errori di diritto procedurale e ha valutato la sufficienza della motivazione del giudice del merito nei limiti del 'minimo costituzionale'
d.P.R. n. 115/2002
Rilevazione dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente
Massime di principio
- La mancata osservanza delle fasi previste per la procedura disciplinare (specie in settori regolati come i trasporti) può determinare la nullità della sanzione perché priva il lavoratore del diritto di difesa; tali nullità possono essere rilevabili anche d'ufficio in specifiche ipotesi.
- Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, se l'atto non indica le assenze o i periodi rilevanti, il lavoratore ha diritto di chiedere la specificazione e, in caso di mancata risposta conforme alla legge, il recesso può essere dichiarato illegittimo.
- In appello il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretare gli atti processuali e determinare se una questione sia stata tempestivamente sollevata; tale apprezzamento non è facilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
- Un controricorso che non contenga motivi di impugnazione nuovi ma si limiti a ripetere questioni già trattate è normalmente dichiarato inammissibile.
- In cassazione è importante inquadrare correttamente i vizi: error in procedendo o violazione di norme processuali (art. 360 n.4) sono diversi dalla insufficienza della motivazione (art. 360 n.5); la qualificazione errata del vizio può portare all'inammissibilità del motivo.
- Per il lavoratore che intende contestare un licenziamento per comporto è consigliabile formulare richieste scritte e documentare le comunicazioni per poter poi dimostrare l'inerzia del datore nelle successive impugnazioni.
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