Cassazione Civile, Sentenza n. 27769/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli otto lavoratori hanno chiesto l'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. sostenendo che la retribuzione corrisposta in base al CCNL applicato fosse insufficiente e non proporzionata alle mansioni svolte (medesime mansioni nello stesso appalto SNAM con diversi appaltatori). Hanno prodotto buste paga e indicato come parametro di riferimento altri CCNL e la soglia di povertà ISTAT per dimostrare l'insufficienza del salario (sostenevano una retribuzione netta di circa €650,29 mensili a fronte di una soglia di povertà percepita di circa €834,66 o €950 netti). La Corte d'appello aveva respinto le loro domande ritenendo che la retribuzione lorda di €930 fosse superiore alla soglia ISTAT indicata e quindi adeguata. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato la motivazione della Corte d'appello (uso del lordo anziché del netto, mancata valutazione costituzionale ai sensi dell'art.36, carenza di comparazione tra i diversi CCNL applicati nel tempo e mancata indicazione dei criteri seguiti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la decisione della Corte d'appello che si era limitata a confrontare la retribuzione lorda percepita con la soglia ISTAT di povertà senza compiere la valutazione complessiva richiesta dall'art. 36 Cost. (sufficienza e proporzionalità) e senza motivare la scelta del parametro lordo anziché netto. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito perché effettui una valutazione completa e motivata della conformità delle retribuzioni al minimo costituzionale, utilizzando i parametri e i criteri indicati (anche con CTU contabile se necessario), potendo il giudice servirsi dei contratti collettivi come parametro ma discostarsene motivatamente e tenendo conto anche di indicatori nazionali e sovranazionali (es. Direttiva UE 2022/2041, indicatori ISTAT, rapporti al salario medio/mediano). Di conseguenza la pronuncia d'appello è cassata e la causa è rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 36 Costituzione
Garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa: il giudice deve valutare sia il requisito della proporzionalità sia quello della sufficienza e può determinare il salario costituzionale, avvalendosi dei CCNL come parametro ma disapplicandoli se in contrasto con la Costituzione
Direttiva UE 2022/2041 (relativa a salari minimi adeguati)
"considerando n.28" citato nel testo
Indica indicatori utili per la valutazione dell'adeguatezza salariale (paniere nazionale, confronto salario minimo netto vs soglia di povertà, rapporti percentuali con salario mediano/medio) e deve essere tenuta in considerazione dal giudice interno nell'interpretazione dell'art.36 Cost., pur nei limiti del diritto nazionale e dei principi di certezza e irretroattività
art. 3 legge 3 aprile 2001, n. 142
Nel settore cooperativo prevede che al socio lavoratore spetti un 'trattamento economico complessivo' non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva per prestazioni analoghe; tale rinvio legale non esclude la sindacabilità giudiziale del trattamento rispetto all'art.36 Cost.
art. 7, comma 4, d.l. 248/2007 (convertito in L. 31/2008)
Rinvia alla contrattazione collettiva per il trattamento economico nelle cooperative: la Corte precisa che anche questo rinvio non sottrae il parametro al controllo giudiziale di conformità costituzionale
art. 2099 c.c.
Attribuisce al giudice la possibilità di determinare la retribuzione in caso di nullità o incertezza della pattuizione, con ampia discrezionalità, che deve essere esercitata in conformità ai criteri costituzionali (proporzionalità e sufficienza)
art. 1419 c.c.
Riferimento alle regole civilistiche per la nullità e la determinazione dell'obbligazione, citato in relazione alla possibilità di annullare clausole retributive in contrasto con l'art.36 e sostituirle con una retribuzione costituzionalmente conforme
art. 432 c.p.c.
Consente al giudice, nell'ambito dei poteri equitativi, di quantificare l'adeguamento retributivo in via equitativa se necessario; la Corte indica la possibilità di utilizzo di tale strumento per la determinazione del quantum
Massime di principio
- La retribuzione prevista da un CCNL beneficia di una presunzione iuris tantum di conformità all'art.36 Cost., ma tale presunzione è superabile: il giudice deve sempre valutare la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione nel caso concreto
- Nel confronto con indici di povertà l'accertamento deve considerare la capacità di acquisto effettiva del lavoratore: confrontare il lordo con la soglia ISTAT senza considerare il netto e gli oneri fiscali/contributivi è insufficiente e può essere viziato
- La soglia ISTAT di povertà può rappresentare un utile riferimento minimale per la valutazione della sufficienza, ma non esaurisce l'analisi: il giudice deve ricercare il livello del "salario costituzionale" che assicuri una vita libera e dignitosa e la proporzionalità rispetto alla prestazione
- Il lavoratore ha l'onere di provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione; spetta invece al giudice effettuare la valutazione giuridica di sufficienza e proporzionalità e motivare i criteri adottati
- Il giudice può usare i contratti collettivi come parametro di riferimento e, motivatamente, discostarsene (anche utilizzando CCNL di categorie affini o parametri alternativi), potendo avvalersi di consulenze tecniche ove necessario
- In ambito cooperativo, nonostante disposizioni legislative che rinviano alla contrattazione collettiva, il trattamento economico resta sindacabile dal giudice alla luce dell'art.36 Cost.; il rinvio non vincola il giudice in modo assoluto
- Non è corretto includere di principio i compensi per lavoro straordinario come elemento ordinario di calcolo del minimo costituzionale, perché sono emolumenti eventuali e non garantiscono la disciplina minimale se ricorrenti
- Il giudice deve considerare anche indicatori europei e nazionali (ad es. rapporto con salario mediano/medio, potere d'acquisto, Direttiva 2022/2041) e, se si discosta dai minimi contrattuali, fornire motivazione ampia e prudente
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