Cassazione Penale, Sentenza n. 14675/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello, che avrebbe fatto proprie le argomentazioni del primo grado omettendo di valutare i motivi di appello; (2) violazione di legge per avere la Corte d'Appello rigettato la richiesta di un termine a difesa a seguito dell'avvicendamento del difensore e proceduto con decisione in camera di consiglio, così ledendo il diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza del tutto generica, senza indicazione specifica di quali motivi non sarebbero stati valutati e in quali termini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: richiamando giurisprudenza consolidata, ha affermato che il diniego o la riduzione dei termini a difesa non comporta automaticamente nullità quando la richiesta non evidenzi una reale esigenza difensiva e non risulti alcuna lesione effettiva della difesa tecnica; inoltre il procedimento di appello si era svolto a trattazione scritta, la difesa aveva depositato conclusioni scritte e la richiesta di termine era stata avanzata tardivamente (tre giorni prima dell'udienza camerale), oltre i termini previsti dall'art. 598-bis c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
Il diniego o la concessione di termini ridotti non determina automaticamente nullità se la richiesta non è motivata da reali esigenze difensive e non è dimostrata una lesione effettiva del diritto alla difesa.
art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
termine per la presentazione di motivi nuovi, memorie e memorie di replica (quindici giorni prima dell’udienza per nuove memorie, cinque giorni per replica)
Stabiliscono i termini per il deposito di nuove difese e memorie nell'ambito della trattazione scritta: richieste tardive, avanzate dopo tali scadenze, sono difficilmente ammissibili e giustificano il rigetto di una istanza di proroga.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Autorizza la Corte a disporre, in via equitativa, il versamento di somme alla cassa delle ammende anche nell'ambito delle decisioni di inammissibilità, compatibilmente con l'assenza di prova di completa colpa del ricorrente.
Cass. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rossi)
Principio secondo cui il diniego di termini a difesa non dà luogo a nullità quando la richiesta del termine non risponde a una reale esigenza difensiva e configuri un abuso delle facoltà processuali; in presenza di tale abuso non è ammessa la successiva eccezione di nullità.
Cass. Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 (Chelucci)
Nel giudizio per cassazione, se il cambio di difensore avviene immediatamente prima della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa; l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti in pubblica udienza ed escluso per quelli in camera di consiglio quando il contraddittorio è meramente cartolare.
Massime di principio
- Le censure generiche di 'contraddittorietà della motivazione' sono inammissibili: il ricorrente deve indicare specificamente quali passaggi motivazionali sarebbero mancanti o contraddittori e come ne derivi un vizio di diritto.
- Il diniego di un termine a difesa non determina automaticamente nullità: occorre dimostrare una reale esigenza difensiva e un concreto pregiudizio alla difesa tecnica.
- Nella trattazione scritta d'appello sono vincolanti i termini di deposito previsti dall'art. 598-bis c.p.p.; richieste tardive (ad es. pochi giorni prima dell'udienza) sono difficilmente giustificabili.
- L'avvicendamento dei difensori, se non accompagnato da ragioni obiettive e tempestive, non garantisce di per sé la concessione di termini supplementari.
- Per evitare l'inammissibilità in cassazione, il ricorrente deve formulare motivi precisi, ancorati a deduzioni puntuali e provate, ed esporre in che modo la presunta violazione abbia inciso sul processo o sulla decisione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è esposto al pagamento delle spese e, anche in assenza di colpa manifesta, può essere disposto un versamento alla cassa delle ammende determinato equitativamente.
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