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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14675/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello, che avrebbe fatto proprie le argomentazioni del primo grado omettendo di valutare i motivi di appello; (2) violazione di legge per avere la Corte d'Appello rigettato la richiesta di un termine a difesa a seguito dell'avvicendamento del difensore e proceduto con decisione in camera di consiglio, così ledendo il diritto di difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza del tutto generica, senza indicazione specifica di quali motivi non sarebbero stati valutati e in quali termini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: richiamando giurisprudenza consolidata, ha affermato che il diniego o la riduzione dei termini a difesa non comporta automaticamente nullità quando la richiesta non evidenzi una reale esigenza difensiva e non risulti alcuna lesione effettiva della difesa tecnica; inoltre il procedimento di appello si era svolto a trattazione scritta, la difesa aveva depositato conclusioni scritte e la richiesta di termine era stata avanzata tardivamente (tre giorni prima dell'udienza camerale), oltre i termini previsti dall'art. 598-bis c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il diniego o la concessione di termini ridotti non determina automaticamente nullità se la richiesta non è motivata da reali esigenze difensive e non è dimostrata una lesione effettiva del diritto alla difesa.

  • art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    termine per la presentazione di motivi nuovi, memorie e memorie di replica (quindici giorni prima dell’udienza per nuove memorie, cinque giorni per replica)

    Stabiliscono i termini per il deposito di nuove difese e memorie nell'ambito della trattazione scritta: richieste tardive, avanzate dopo tali scadenze, sono difficilmente ammissibili e giustificano il rigetto di una istanza di proroga.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Autorizza la Corte a disporre, in via equitativa, il versamento di somme alla cassa delle ammende anche nell'ambito delle decisioni di inammissibilità, compatibilmente con l'assenza di prova di completa colpa del ricorrente.

  • Cass. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rossi)

    Principio secondo cui il diniego di termini a difesa non dà luogo a nullità quando la richiesta del termine non risponde a una reale esigenza difensiva e configuri un abuso delle facoltà processuali; in presenza di tale abuso non è ammessa la successiva eccezione di nullità.

  • Cass. Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 (Chelucci)

    Nel giudizio per cassazione, se il cambio di difensore avviene immediatamente prima della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa; l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti in pubblica udienza ed escluso per quelli in camera di consiglio quando il contraddittorio è meramente cartolare.

Massime di principio

  • Le censure generiche di 'contraddittorietà della motivazione' sono inammissibili: il ricorrente deve indicare specificamente quali passaggi motivazionali sarebbero mancanti o contraddittori e come ne derivi un vizio di diritto.
  • Il diniego di un termine a difesa non determina automaticamente nullità: occorre dimostrare una reale esigenza difensiva e un concreto pregiudizio alla difesa tecnica.
  • Nella trattazione scritta d'appello sono vincolanti i termini di deposito previsti dall'art. 598-bis c.p.p.; richieste tardive (ad es. pochi giorni prima dell'udienza) sono difficilmente giustificabili.
  • L'avvicendamento dei difensori, se non accompagnato da ragioni obiettive e tempestive, non garantisce di per sé la concessione di termini supplementari.
  • Per evitare l'inammissibilità in cassazione, il ricorrente deve formulare motivi precisi, ancorati a deduzioni puntuali e provate, ed esporre in che modo la presunta violazione abbia inciso sul processo o sulla decisione di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è esposto al pagamento delle spese e, anche in assenza di colpa manifesta, può essere disposto un versamento alla cassa delle ammende determinato equitativamente.

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