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Sentenza

Sentenza n. 3315/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2518/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, che aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Dedotta l'inerzia ministeriale, ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri collegati al provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, precisando che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione e che capitale e interessi devono essere determinati secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali e il titolo esecutivo; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria non ha funzione costitutiva del diritto di credito, la cui esistenza e dimensione discendono dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; il giudice dell'ottemperanza assicura invece il soddisfacimento del credito già riconosciuto.
  • Quando il giudicato è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e l'obbligazione pecuniaria non è stata adempiuta, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine, previa verifica del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato.
  • Nell'ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria, l'importo indicato dal creditore non vincola l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere ricalcolati secondo il titolo, la legge, la misura e la decorrenza effettivamente applicabili, detraendo gli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza, l'attività può essere considerata rientrante nei suoi compiti istituzionali e non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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