Sentenza del 16/06/2015 n. 1118 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Litisconsorzio necessario in caso di accertamento riguardante una società in nome collettivo ed i soci - Nullità delle sentenze distinte per soci e società - Non sussiste quando i giudicati non sono contrastanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario e non ha ritenuto necessario annullare le sentenze di merito. Il medesimo giudice aveva esaminato le controversie in modo coordinato e contestualmente consequenziale, realizzando sostanzialmente l'unitarietà dell'accertamento ed evitando qualsiasi contrasto tra i giudicati. Il ricorso, per tale profilo, è quindi risultato infondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la presunta violazione del litisconsorzio necessario nei giudizi di accertamento concernenti una società in nome collettivo e i suoi soci. Il ricorrente sosteneva che l'esistenza di sentenze distinte, pronunciate separatamente nei confronti della società e dei soci, imponesse la loro nullità per mancata partecipazione congiunta di tutti i soggetti interessati.
Norme richiamate
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie riguardanti società in nome collettivo e soci
Non sussiste violazione del litisconsorzio e non ricorrono i presupposti per l'annullamento delle sentenze di merito quando il medesimo giudice ha esaminato in maniera strettamente coordinata e contestualmente consequenziale la controversia riguardante la società in nome collettivo ed i soci.
La partecipazione formale congiunta di società e soci non determina automaticamente la nullità delle decisioni separate, se le controversie sono state trattate dallo stesso giudice in modo coordinato e tale da garantire un accertamento unitario e coerente.
Massime di principio
- La separata trattazione di procedimenti riguardanti una società di persone e i suoi soci non comporta necessariamente nullità per violazione del litisconsorzio necessario.
- È determinante verificare se le decisioni siano state emesse dallo stesso giudice in modo coordinato e se abbiano affrontato i fatti comuni in maniera coerente.
- L'annullamento delle sentenze può essere escluso quando non esiste alcun rischio concreto di contrasto tra i giudicati.
- Il principio dell'unitarietà dell'accertamento può ritenersi rispettato anche senza una decisione formalmente unica, purché il risultato processuale sia sostanzialmente unitario.
- In casi simili occorre distinguere tra irregolarità formale della trattazione e concreta lesione del diritto di difesa o rischio di decisioni incompatibili.
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