Sentenza n. 1488/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., rilevando che il termine assegnato per la rinnovazione della notifica, previsto dall'art. 44, comma 4, c.p.a., aveva natura perentoria e non era stato rispettato. Non sono stati esaminati i motivi sostanziali concernenti l'inserimento nelle graduatorie. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'amministrazione non si è costituita in giudizio.
Atto impugnato: graduatorie provinciali per le supplenze dell'ambito territoriale di Reggio Emilia e gli atti connessi, nella parte in cui escludevano il ricorrente, nonché il diniego di inserimento nella prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze dell'ambito territoriale di Reggio Emilia, aggiornate per gli anni scolastici indicati, e gli atti presupposti, tra cui le ordinanze ministeriali disciplinanti l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie e il conferimento delle supplenze. La notifica del ricorso all'amministrazione resistente non è stata correttamente effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio. Il TAR, con ordinanza del 19 gennaio 2026, ha disposto la rinnovazione della notifica entro il 15 febbraio 2026. Non risulta che il ricorrente abbia eseguito la rinotifica nel termine assegnato; l'amministrazione non si è costituita. Il ricorso è stato quindi definito senza esame dei motivi di merito relativi all'esclusione dalle graduatorie.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. il suddetto termine era perentorio e non è stato rispettato
Il termine fissato dal giudice per rinnovare la notificazione del ricorso ha natura perentoria; la sua inosservanza impedisce la prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
La mancata rinnovazione della notifica nel termine perentorio assegnato determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo non è correttamente eseguita nei confronti dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
- Il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione è perentorio; la sua inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- La mancata costituzione dell'amministrazione non esonera il ricorrente dall'onere di perfezionare correttamente la notifica e di rispettare il termine perentorio assegnato dal giudice.
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