Cassazione Civile, Sentenza n. 8638/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa su un sequestro conservativo e sull'accertamento di un credito derivante da un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il contratto prevedeva una caparra confirmatoria (€254.000 in tre rate) e una condizione di efficacia legata all'ottenimento di un finanziamento. In caso di mancato ottenimento del finanziamento il contratto si sarebbe risolto e la promittente venditrice avrebbe restituito solo parte della caparra (€114.000), trattenendo €140.000 a titolo di penale. La promissaria acquirente (Trade Service) aveva versato solo €101.300 e non ottenne il finanziamento. Parisi (creditore della promittente venditrice) chiese l'accertamento che Trade Service dovesse versare la differenza di €38.700 (parte della penale) in base alla clausola contrattuale. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda; Trade Service ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trade Service. Ha ritenuto legittima e interpretabile, in base alla volontà contrattuale delle parti, la pattuizione atipica che prevedeva il pagamento di una somma determinata a favore della promittente venditrice in caso di perdita di efficacia del preliminare per mancato avveramento della condizione. Detto patto, pur distinto dagli istituti codicistici della caparra confirmatoria e della clausola penale, rientra nella libera autonomia negoziale (art.1322 c.c.) e può produrre il diritto al pagamento anche se la caparra non è stata integralmente versata. Pertanto è confermato l'accertamento del credito (importo residuo di €38.700) e il rigetto del ricorso; Trade Service è condannata alle spese.
Norme richiamate
artt. 548 e 549 c.p.c.
Usati come base della procedura per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato nel procedimento di sequestro conservativo; la Corte ha ritenuto legittima la domanda di accertamento basata su tali articoli.
art. 1367 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in ordine all'interpretazione del contratto; la Corte ha però svolto autonoma interpretazione della clausola in base alla volontà effettiva delle parti.
art. 1322 c.c.
Riferimento centrale: la Corte ha richiamato la libertà negoziale delle parti nel fissare patti atipici purché non contrari ai limiti dell'ordinamento, giustificando la validità della pattuizione atipica (penale per mancato avveramento della condizione).
art. 1382 c.c.
Riferimento alla clausola penale: la Corte ha ritenuto che la pattuizione in esame non coincidesse pienamente con la clausola penale tipica, ma potesse costituire una pattuizione atipica e lecita.
art. 1385 c.c.
Citato dalla ricorrente in relazione agli effetti della caparra confirmatoria; la Corte ha stabilito che la pattuizione atipica non è assoggettata automaticamente al regime di cui all'art.1385, comma 2, e quindi può produrre effetti diversi da quelli della caparra tradizionale.
art. 1386 c.c.
Richiamato a titolo di principio: le parti possono pattuirsi il pagamento di una somma anche quale corrispettivo del recesso o di altri eventi, quindi è ammissibile convenire somme dovute a prescindere dall'inadempimento.
art. 1353 c.c.
Rilevato in relazione alla formazione e qualificazione del contratto; la Corte ha valutato la realtà della volontà delle parti più che la mera denominazione giuridica della clausola.
art. 1360 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova del contratto; la decisione si è concentrata sull'interpretazione e sulla ricostruzione fattuale della volontà negoziale.
art. 1418 c.c.
Citato nella censura sulla validità del patto; la Corte ha escluso la nullità, ritenendo la pattuizione compatibile con i limiti dell'ordinamento.
art. 1458 c.c.
Riferito in una delle censure generali sulla risoluzione per inadempimento; la Corte ha distinto la risoluzione per mancato avveramento della condizione e la fattispecie qui regolata dalle parti.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti contributivi (contributo unificato) e alla comunicazione relativa al versamento richiesto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La denominazione formale di una clausola (es. "caparra" o "penale") non è decisiva: conta la sostanza e la volontà effettiva delle parti così come emerge dall'interpretazione del contratto.
- È ammissibile pattuire clausole atipiche che prevedono il pagamento di una somma determinata in caso di mancato avveramento di una condizione volontaria, purché non contrastino con limiti inderogabili dell'ordinamento (art.1322 c.c.).
- Una pattuizione che fissi una somma dovuta in caso di perdita di efficacia del contratto può operare anche se la caparra non è stata integralmente versata, se ciò risulta dalla volontà negoziale ricostruita.
- Il creditore che invoca una somma concordata per l'ipotesi di mancato avveramento della condizione non necessita di una ulteriore manifestazione di volontà oltre alla perdita di efficacia e alla domanda di accertamento (procedura ex artt.548-549 c.p.c. per i sequestri conservativi).
- Per evitare contestazioni è opportuno disciplinare chiaramente nei preliminari: la natura delle somme versate, il regime di eventuali trattenute o penali, le conseguenze della mancata erogazione del finanziamento e le scadenze di versamento.
- In giudizio il giudice valorizzerà la concreta intenzione delle parti e le clausole nel loro complesso; pertanto la stesura contrattuale deve essere coerente e non solo nominale.
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