L.R. Campania 2/2020
Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana disciplina prevenzione, cura e contrasto del DGA, tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, distanze minime di 250 metri dai luoghi sensibili, orari di esercizio, formazione degli operatori, Registro degli autoesclusi, sanzioni e sostegni a famiglie, terzo settore ed esercenti. Efficace dal 4 marzo 2020; alcune misure transitorie e finanziarie sono limitate al triennio 2020-2022.
Prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo in Campania
Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo in Campania
La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, un insieme coordinato di misure di prevenzione, contrasto e cura del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), con attenzione alla tutela dei minori, dei soggetti vulnerabili, delle famiglie e alla regolazione dell’offerta di gioco lecita.
Finalità e ambito della disciplina
La legge mira a prevenire e contrastare le dipendenze da gioco con vincite in denaro, l’usura e i danni sociali ed economici connessi al gioco compulsivo. Regola anche l’impatto delle attività di gioco su sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e governo del territorio, promuovendo collaborazione istituzionale, iniziative del terzo settore e partecipazione degli operatori del settore.
La disciplina attua gli indirizzi delle intese in Conferenza Stato-Regioni del 7 settembre e del 6 dicembre 2017 e si fonda, tra l’altro, su:
- contrasto dell’esercizio abusivo della raccolta di gioco;
- prevenzione del DGA tramite soggetti istituzionali e terzo settore;
- tutela elevata di consumatori, giocatori e minori;
- organizzazione territoriale dei punti di raccolta e armonizzazione dei regolamenti comunali.
Gli atti di pianificazione regionale, soprattutto in materia sanitaria, devono tener conto di tali finalità.
Definizioni rilevanti
La legge individua una serie di nozioni operative utili per l’applicazione delle misure:
- DGA: patologia da dipendenza dal gioco con vincita in denaro, secondo OMS;
- apparecchi per il gioco: quelli di cui all’art. 110, commi 6 e 7, TULPS;
- negozio dedicato, sale da gioco, bingo, negozi di scommesse, corner e spazi per il gioco: diverse tipologie di esercizi autorizzati o con offerta accessoria di gioco;
- nuova apertura: primo rilascio di autorizzazione in locali prima destinati ad attività diverse; non è tale il semplice trasferimento di titolarità di attività già autorizzate alla data di entrata in vigore;
- soggetti vulnerabili, giocatori problematici e soggetti affetti da dipendenza patologica: categorie tutelate dalla disciplina;
- luoghi sensibili: scuole, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario/scolastico/socio-assistenziale e luoghi di culto, rispetto ai quali operano le distanze minime.
Competenze della Regione
La Regione disciplina distanze dai luoghi sensibili, modalità di controllo del consumo di gioco e orari di esercizio degli apparecchi e dei punti di offerta, con priorità alla tutela dei minori e delle fasce fragili.
Tra i principali compiti regionali figurano:
- funzionamento dell’Osservatorio regionale sul DGA;
- programmazione degli interventi di prevenzione e cura;
- analisi dei dati e proposte di aggiornamento normativo;
- sostegno a soggetti e famiglie colpiti dal fenomeno, anche con supporto psicologico, economico, mediazione familiare, amministrazione di sostegno e consulenza legale;
- istituzione di un numero verde regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore;
- formazione e informazione di esercenti, operatori di polizia locale, operatori sociali/sociosanitari/sanitari e associazioni di consumatori;
- educazione alla cultura ludica e all’uso responsabile del denaro;
- collaborazione con Stato, forze di polizia e osservatori nazionali contro il gioco illegale;
- istituzione del Registro dei soggetti che chiedono l’inibizione dal gioco;
- sostegno al terzo settore e ai gruppi di mutuo auto-aiuto;
- promozione di codici etici degli operatori di gioco;
- realizzazione di una mappa georeferenziata dei luoghi sensibili nel sistema informativo territoriale regionale.
La Regione può inoltre istituire, in accordo con le ASL, servizi territoriali, domiciliari e ad accesso diretto per percorsi terapeutici individualizzati, e svolge monitoraggio dei mezzi di comunicazione, anche tramite Co.Re.Com, per la tutela di minori e soggetti vulnerabili.
Osservatorio regionale sul DGA
È istituito presso la direzione generale per la Tutela della salute. Ne fanno parte rappresentanti della sanità regionale, delle commissioni consiliari competenti, delle ASL, dell’ANCI, del Co.Re.Com, del terzo settore, dei concessionari/operatori del gioco pubblico e delle comunità/servizi territoriali.
L’Osservatorio:
- monitora il fenomeno e l’efficacia delle politiche di contrasto;
- formula proposte e pareri a Giunta e Consiglio;
- contribuisce al Piano di azione regionale;
- promuove indagini epidemiologiche;
- trasmette una relazione annuale.
I componenti sono nominati entro 60 giorni dall’entrata in vigore; le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta entro 60 giorni, previo parere della commissione consiliare competente. L’organo dura tre anni, è rinnovabile e opera a titolo gratuito.
Piano di azione regionale
La Giunta approva, su proposta degli assessori competenti e sentito l’Osservatorio, un Piano di azione regionale di durata biennale per prevenzione, contrasto e cura del DGA.
Il Piano deve:
- rendere omogeneo il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata su tutto il territorio regionale;
- armonizzare procedure e protocolli di prevenzione, presa in carico e trattamento;
- garantire i LEA per prevenzione, cura e riabilitazione;
- migliorare informazione, sensibilizzazione e rilevazione del fenomeno;
- promuovere trattamenti personalizzati, gruppi di auto-mutuo-aiuto e percorsi residenziali/semiresidenziali brevi;
- attivare corsi di formazione specialistica per operatori sanitari, educativi, sociali e del gioco regolamentato;
- prevedere supervisione clinica per gli operatori dei servizi;
- promuovere il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini indebitati per gioco compulsivo.
La mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell’aggiornamento del Piano incide sulla valutazione della performance individuale del dirigente.
Competenze dei Comuni
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti alle previsioni regionali entro 90 giorni dall’entrata in vigore; decorso tale termine, le disposizioni regionali si applicano direttamente.
In particolare, i Comuni:
- possono regolare distanze e orari nel rispetto degli standard regionali;
- possono disciplinare caratteristiche degli spazi per il gioco, nel quadro della normativa ADM e con l’obiettivo di favorire la percezione dello scorrere del tempo;
- promuovono iniziative culturali locali di prevenzione e cura, anche con ASL, terzo settore e associazioni di categoria;
- forniscono informazioni nei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- applicano e gestiscono le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Competenze delle ASL e organizzazione dell’assistenza
Ogni ASL promuove interventi di prevenzione, contrasto e cura mediante un programma annuale di attuazione del Piano regionale.
I servizi dipendenze assicurano:
- accoglienza;
- valutazione diagnostica multidisciplinare;
- presa in carico con progetto individualizzato;
- reinserimento sociale;
- sostegno ai familiari, anche tramite gruppi AMA e associazioni specializzate.
L’assistenza è affidata a un’équipe multidisciplinare composta almeno da psicologo, psicoterapeuta, medici, assistenti sociali, educatori professionali e avvocati, integrabile con altri specialisti. Il servizio deve essere aperto in orari accessibili all’utenza.
Le attività sono finanziate nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale destinate al contrasto del DGA e della quota del Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico.
Obblighi dei gestori degli esercizi con gioco lecito
I gestori devono esporre materiale informativo all’interno e all’esterno dei locali, per evidenziare:
- i rischi della dipendenza;
- le strutture pubbliche e del terzo settore attive sul territorio;
- numero verde e sito web dedicati.
Devono inoltre adottare soluzioni tecniche per:
- impedire l’accesso dei minori;
- avvertire automaticamente il giocatore dei rischi di dipendenza.
Il materiale informativo è predisposto dalle ASL con l’Osservatorio.
Centro di riferimento regionale e rete regionale di trattamento
Entro 90 giorni la Giunta individua un centro di riferimento regionale per il trattamento del DGA, tenendo conto delle esperienze operative già attive. Il progetto sperimentale dura 36 mesi dalla deliberazione istitutiva.
Entro lo stesso termine la Giunta individua anche una rete regionale per il contrasto al DGA, composta dai servizi pubblici e del privato sociale, definendone modalità e indirizzi operativi, anche mediante mappa georeferenziata dei servizi presenti sul territorio.
Terzo settore, auto mutuo-aiuto e assistenza legale
La Regione sostiene gli enti del terzo settore impegnati nella presa in carico e nella sensibilizzazione sui rischi dell’usura e sull’uso responsabile del denaro. Favorisce inoltre i gruppi di auto mutuo-aiuto e promuove protocolli d’intesa con Comuni e soggetti pubblici/privati per ascolto, orientamento, sostegno e cura delle persone affette da DGA e dei familiari.
Prevede anche, in collaborazione con enti del terzo settore operanti contro l’usura, percorsi di assistenza legale per persone indebitate e familiari che partecipino alle iniziative sanitarie e socio-sanitarie.
Limitazioni all’esercizio del gioco, distanze e orari
È vietata la nuova apertura di attività di gioco entro 250 metri dai luoghi sensibili, misurati dagli ingressi principali e secondo le distanze pedonali più brevi lungo gli assi viari.
La disciplina sulle distanze non si applica, o si applica con regimi transitori specifici, a seconda dei casi:
- alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore, se si dotano entro 240 giorni di accesso selettivo, videosorveglianza, comunicazione solo informativa e certificazione della formazione;
- agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge n. 1293/1957, se gli apparecchi sono in area controllabile visivamente e non separata;
- alle attività autorizzate ex art. 86 TULPS situate nello stesso edificio di un luogo sensibile, per le quali è consentita la prosecuzione nella medesima sede per non più di 12 mesi dall’entrata in vigore;
- al trasferimento di sede, che resta soggetto alla disciplina delle distanze;
- alla mera sostituzione di apparecchi per guasto o vetustà o in caso di rinnovo/nuovo contratto, purché il numero di apparecchi resti invariato.
I Comuni devono inoltre prevedere la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento:
- 12 ore giornaliere complessive per esercizi con attività diversa dal gioco regolamentato e senza divieto di accesso ai minori: 10 ore notturne dalle 23:00 alle 9:00 e 2 ore diurne dalle 12:30 alle 14:30;
- 8 ore consecutive giornaliere per esercizi con attività esclusiva o prevalente di gioco regolamentato e con divieto di accesso ai minori: dalle 2:00 alle 10:00.
La sospensione non si applica agli apparecchi senza vincita in denaro, inclusi quelli installati nei pubblici esercizi.
Ogni apparecchio deve indicare chiaramente la data del collegamento alle reti telematiche.
Registro regionale dei soggetti che si autoescludono dal gioco
Entro 180 giorni la Regione Campania, sentite Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Garante privacy, definisce con regolamento l’organizzazione e la gestione del Registro regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.
L’iscrizione è volontaria e può essere a termine, per un periodo almeno semestrale, oppure a tempo indeterminato.
Divieto per i minori
È vietato ai minori di 18 anni l’ingresso nei negozi di scommesse, nei negozi dedicati e nei bingo, nonché l’esercizio di qualsiasi attività connessa al gioco con vincite in denaro negli spazi per il gioco e nei corner.
Logo regionale “No Gambling Campania” e albo degli aderenti
Entro 90 giorni la Giunta regionale predispone i contenuti grafici e il manuale d’uso del logo “No Gambling Campania”, rilasciato dai Comuni agli esercenti che scelgono di ospitare offerta di gioco lecito.
Il manuale disciplina:
- criteri e procedure per la concessione in uso;
- sospensione, decadenza e revoca.
La Giunta istituisce anche un albo degli esercenti aderenti, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale. L’iscrizione costituisce titolo di preferenza per eventuali finanziamenti regionali o comunali, anche in forma di fiscalità di vantaggio.
Giornata “No Gambling”
La Regione istituisce, senza oneri per il bilancio regionale, la giornata del “No Gambling”, da celebrarsi ogni anno il 22 maggio, per accrescere la consapevolezza sui rischi della dipendenza da gioco per giocatori e famiglie.
Formazione obbligatoria e iniziative scolastiche
La Giunta regionale disciplina con deliberazione la formazione obbligatoria per i gestori delle attività di gioco con vincite in denaro, definendo tempi, soggetti attuatori, costi, organizzazione e riconoscimento di corsi svolti in altre Regioni. I costi sono a carico dei gestori.
I corsi sono finalizzati a:
- prevenzione e riduzione del DGA;
- riconoscimento delle situazioni di rischio;
- attivazione della rete di sostegno;
- conoscenza della normativa e della disciplina sanzionatoria.
La Regione promuove inoltre accordi con l’Ufficio scolastico regionale per campagne informative e didattiche nelle scuole secondarie, anche in modalità peer education, e può prevedere iniziative per il personale scolastico.
Misure a sostegno degli esercenti
La Giunta può disporre che contributi regionali per investimenti siano concessi esclusivamente o preferenzialmente agli esercizi che si impegnano a non ospitare gioco lecito per un periodo stabilito.
Può inoltre concedere un contributo fino al 50% dell’eventuale penale sostenuta dall’esercente che receda dal contratto di noleggio degli apparecchi.
Per il triennio 2020-2022, e nel rispetto della normativa statale e delle compatibilità finanziarie, può essere concesso un contributo annuale straordinario pari alla maggiorazione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota IRAP ai titolari di esercizi pubblici, commerciali e circoli privati che rimuovano l’offerta di gioco lecito.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni specifiche per le principali violazioni:
- installazione di apparecchi in contrasto con l’obbligo informativo: da 1.000 a 5.000 euro per apparecchio e blocco telematico;
- violazione degli obblighi informativi e tecnici dell’art. 9: da 200 a 1.200 euro;
- nuova apertura in violazione delle distanze: da 5.000 a 15.000 euro e apposizione di sigilli;
- uso abusivo del logo regionale: da 250 a 1.500 euro;
- mancata partecipazione alla formazione obbligatoria: diffida ad adempiere entro 60 giorni e sanzione da 1.000 a 3.000 euro per i titolari, ferme le altre conseguenze amministrative.
L’accertamento, l’irrogazione e l’introito spettano ai Comuni, che destinano i proventi a iniziative di prevenzione e recupero delle persone affette da DGA.
Le sanzioni del regime localizzativo e orario si applicano direttamente decorso il termine di 90 giorni per l’adeguamento comunale; la sanzione per la nuova apertura in violazione delle distanze si applica subito dalla data di entrata in vigore.
Monitoraggio, relazione annuale e valutazione
La Giunta riferisce al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.
Decorsi due anni dall’entrata in vigore, presenta inoltre una relazione specifica su:
- andamento del DGA in Campania;
- attuazione delle iniziative e degli interventi;
- finanziamenti, benefici e vantaggi economici concessi;
- atti adottati dai Comuni.
La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Abrogazioni e copertura finanziaria
Sono abrogati specifici commi delle leggi regionali 2013 e 2014 che disciplinavano precedenti interventi in materia di gioco.
La copertura finanziaria è prevista per complessivi 600.000 euro, ripartiti in 300.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, tramite risorse del Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico e risorse regionali del Servizio sanitario regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, quindi dal 4 marzo 2020. Alcune misure hanno applicazione limitata o transitoria, in particolare quelle finanziarie per il triennio 2020-2022, il progetto sperimentale del centro di riferimento per 36 mesi e le scadenze per regolamenti, registri, formazione e adeguamenti comunali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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