L.R. Campania 3/2020
Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Campania un sistema volontario, gratuito e basato su blockchain per tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici, con particolare attenzione a DOP, IGP, DOC e DOCG. Prevede un atto attuativo della Giunta, contributi per dotazioni tecniche, attività informative e una copertura finanziaria riferita soprattutto agli esercizi 2020-2022, oggi in larga parte esaurita.
Sistema blockchain per la tracciabilità agroalimentare e ittica in Campania
Sistema blockchain per la tracciabilità agroalimentare e ittica in Campania
La legge promuove, nel territorio della Regione Campania, un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica basato su tecnologia blockchain. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza alimentare, la trasparenza della filiera e la fiducia dei consumatori, con un impianto pensato soprattutto per le filiere certificate e, in prospettiva, per altri settori produttivi regionali.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina attua il regolamento CE n. 178/2002 e si coordina con la legge regionale Campania n. 40/2018 sul sostegno alla filiera agricola trasparente. Il sistema è concepito per:
- tracciare il prodotto dal produttore al consumatore;
- rintracciarlo dal consumatore al produttore;
- garantire la certezza dell’origine e della tipizzazione del prodotto;
- valorizzare le produzioni locali lungo tutta la supply chain.
L’intervento riguarda in via prioritaria i prodotti agroalimentari e ittici e, in particolare, i sistemi di certificazione DOP, IGP, DOC e DOCG. La Regione si riserva inoltre di estendere la piattaforma ad altri settori produttivi, in specie quelli coerenti con le aree RIS3 Campania, per favorire servizi e prodotti ad alta innovazione.
Infrastruttura tecnologica e funzionamento del sistema
La Regione adotta e sviluppa una tecnologia crittografica non cancellabile, nella quale il dato iniziale è garantito da una chiave univoca che rappresenta il primo anello della catena. La tecnologia è utilizzata anche per sviluppare e gestire il portale della filiera agroalimentare trasparente previsto dalla legge regionale n. 40/2018.
La Giunta regionale, con atto deliberativo da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della commissione consiliare competente, definisce in dettaglio:
- principi, finalità e regole del disciplinare di adesione al sistema;
- requisiti di performance, sicurezza, affidabilità e visibilità dell’infrastruttura;
- modalità tecniche di individuazione, raccolta e distribuzione delle informazioni da inserire in blockchain;
- standard dei contenuti informativi condivisi lungo la supply chain;
- modalità di accesso e fruizione del servizio e relativi device;
- specifiche tecniche per l’interfaccia con i sistemi già in uso presso gli operatori di filiera;
- eventuale interconnessione con i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto già esistenti;
- metodi e strumenti di elaborazione dei dati per supportare le politiche agroalimentari regionali.
Per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura tecnologica e software, l’affidamento avviene tramite procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa sugli appalti.
Collaborazione scientifica
Per gli obiettivi della legge e per la validazione scientifica dei processi, la Regione può avvalersi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) di Portici, nei limiti delle risorse previste per l’intervento e in relazione alla sua funzione di laboratorio ufficiale.
Accesso al sistema e diritti degli operatori
L’accesso all’infrastruttura blockchain da parte degli operatori della filiera è libero, gratuito e volontario. Anche l’accesso dei consumatori al sistema informativo sulla tracciabilità è gratuito.
Gli operatori che partecipano al sistema tramite iscrizione al circuito regionale previsto dalla legge regionale n. 40/2018 ottengono il diritto all’uso del logo di cui alla medesima legge regionale.
Misure di sostegno economico
La Regione promuove l’adesione al sistema anche mediante contributi destinati ad acquisire la dotazione, compresa quella tecnica, necessaria per entrare nella infrastruttura blockchain.
La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro 60 giorni dall’atto attuativo previsto per l’infrastruttura, stabilisce:
- la dotazione tecnica ammissibile;
- l’entità del contributo;
- criteri, procedure e limiti di assegnazione ed erogazione;
- eventuali casi di decadenza e revoca.
Il contributo è cumulabile con altri aiuti previsti da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. È inoltre previsto che il regolamento della Giunta per il circuito della filiera agricola trasparente introduca meccanismi premiali per le imprese che adottano le tecnologie della presente legge e intendono aderire al circuito della legge regionale n. 40/2018.
Informazione, divulgazione e formazione
La Regione promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte sia agli operatori di filiera sia ai consumatori, con contenuti differenziati per destinatari. L’obiettivo è diffondere la conoscenza del sistema, dei principi ispiratori, dei processi produttivi e delle tecniche agricole, nonché delle proprietà qualitative degli alimenti.
Il portale regionale previsto dalla legge regionale n. 40/2018 deve contenere e divulgare tutte le informazioni relative alle attività svolte in attuazione della legge sulla blockchain.
Aspetti finanziari
La norma finanziaria quantifica le spese iniziali e correnti per l’avvio del sistema e per le attività collegate.
In particolare:
- per le spese di investimento dell’articolo 2 è previsto un importo di 200.000 euro per l’esercizio 2020;
- per la manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura è previsto un importo di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021;
- per i contributi e le azioni di sostegno dell’articolo 4 sono previsti 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- per la divulgazione e l’informazione dell’articolo 5 sono previsti 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Le coperture sono rinvenute nelle missioni e programmi del bilancio regionale indicati dalla legge, ma si tratta di previsioni riferite a esercizi finanziari ormai conclusi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Valutazione di attualità
La disciplina ha contenuto ancora formalmente vigente, ma presenta una forte componente attuativa e finanziaria riferita agli esercizi 2020-2022. Le previsioni di spesa, i termini per l’adozione degli atti regionali e l’impianto operativo iniziale risultano in gran parte superati dal tempo; tuttavia la legge conserva utilità come base normativa generale per il sistema regionale di tracciabilità in blockchain.
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