L.R. Campania 1/2020
Disposizioni in materia di cooperative di comunità [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e sostiene le cooperative di comunità in Campania, definendone requisiti, ambiti territoriali, soci, iscrizione ad un albo regionale, progetti integrati e possibili contributi pubblici. Prevede norme finanziarie per gli esercizi 2020-2022; alcune modifiche successive hanno aggiornato requisiti e attività ammissibili.
Disciplina delle cooperative di comunità in Campania
Disciplina delle cooperative di comunità in Campania
La legge regionale riconosce e promuove la cooperazione di comunità come strumento di sviluppo sostenibile, coesione sociale e contrasto allo spopolamento, con particolare attenzione ai territori montani, marginali e alle aree degradate della Campania. La disciplina definisce chi può essere considerato cooperativa di comunità, quali attività può svolgere, come accedere all’albo regionale e quali forme di sostegno pubblico possono essere concesse.
Finalità e obiettivi della legge
La Regione Campania valorizza il ruolo delle cooperative di comunità per:
- contribuire allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico;
- mantenere o rafforzare servizi essenziali sul territorio;
- creare opportunità di lavoro;
- promuovere attività economiche ecosostenibili;
- migliorare la qualità sociale ed economica della vita delle comunità interessate.
L’intervento regionale si colloca nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomia, cooperazione e funzioni amministrative.
Ambito di applicazione e definizione di cooperativa di comunità
Sono considerate cooperative di comunità le società cooperative:
- costituite ai sensi del codice civile;
- iscritte all’Albo delle cooperative previsto dalla normativa civilistica;
- che, per contrastare spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, abbiano sede legale e operino prevalentemente in specifiche aree del territorio.
Le aree rilevanti sono:
- Comuni della Campania rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (SNAI);
- Comuni rientranti nelle tipologie dei piccoli comuni di cui alla legge n. 158/2017;
- aree urbane degradate individuate secondo i criteri del DPCM 15 ottobre 2015.
La disciplina si applica anche:
- ai consorzi costituiti come società cooperative con base sociale composta integralmente da cooperative di comunità, anche se operanti in aree diverse del territorio regionale;
- alle cooperative di comunità con sede fuori regione, se in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo regionale.
Alle cooperative e ai loro consorzi si applicano inoltre le norme del settore in cui concretamente operano.
Costituzione, governance e attività
L’atto costitutivo della cooperativa di comunità deve indicare:
- le clausole mutualistiche previste dal codice civile;
- specifici requisiti di onorabilità per chi assume cariche sociali.
Le cooperative di comunità devono, a pena di cancellazione dall’Albo:
- svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio;
- operare secondo le attività e i servizi individuati con provvedimento della Giunta regionale.
È inoltre espressamente prevista la possibilità di costituire comunità energetiche tra i soci.
Gli amministratori e i sindaci devono indicare nelle relazioni di bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per conseguire benefici o utilità a favore del territorio o della comunità, fermo restando quanto richiesto dalla disciplina civilistica sulle cooperative.
Soci e requisiti soggettivi
Possono essere soci delle cooperative di comunità:
- persone fisiche, comprese quelle svantaggiate nei limiti della normativa statale, residenti, già residenti, operanti con continuità nella comunità o comunque legate ad essa in modo non occasionale;
- persone giuridiche con sede legale o operativa nella comunità interessata, oppure operanti con continuità nella stessa.
I requisiti soggettivi non sono richiesti ai soci finanziatori e sovventori.
Il sostegno regionale non spetta alle cooperative che abbiano tra i titolari di cariche soggetti privi dei requisiti di onorabilità previsti nell’atto costitutivo.
Albo regionale delle cooperative di comunità
La Regione istituisce presso la struttura amministrativa competente un Albo regionale delle cooperative di comunità, finalizzato al riconoscimento ufficiale della qualifica.
Per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo, nonché per la tenuta e l’aggiornamento dello stesso, è previsto un regolamento regionale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’iscrizione all’Albo è il presupposto per ottenere il riconoscimento come cooperativa di comunità ai fini della legge regionale.
Progetti integrati e raccordo con le pubbliche amministrazioni
Le cooperative di comunità possono predisporre progetti integrati per perseguire le finalità sociali e soddisfare in modo adeguato i bisogni della collettività.
La Giunta regionale deve agevolare tali attività mediante:
- l’individuazione di forme di raccordo con le amministrazioni pubbliche, anche tramite schemi di convenzione-tipo;
- il riconoscimento della cooperativa di comunità come soggetto privilegiato per politiche attive del lavoro e per la creazione di nuova occupazione.
La previsione originaria che consentiva la messa a disposizione in comodato gratuito di immobili o aree regionali dismesse è stata abrogata.
Interventi regionali e contributi
La Regione sostiene le cooperative di comunità tramite contributi destinati ai progetti integrati. Il sostegno può assumere diverse forme:
- finanziamenti agevolati;
- contributi in conto capitale;
- incentivi alla creazione di nuova occupazione.
Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità e le spese ammissibili sono stabiliti dalla Giunta regionale.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Resta ferma la possibilità per le cooperative di comunità di accedere anche ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o dal settore di attività in cui operano.
L’Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia civile svolge attività di studio sullo stato della cooperazione di comunità in Campania, con particolare attenzione agli effetti occupazionali, e formula proposte per lo sviluppo e l’implementazione del settore.
Aspetti finanziari e copertura
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, con copertura a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio regionale triennale 2020-2022.
Entrata in vigore e aggiornamenti successivi
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
Il testo vigente è stato integrato dalle modifiche introdotte nel 2020 e nel 2022, ma la disciplina sostanziale resta quella sulla promozione e regolazione delle cooperative di comunità nel territorio campano.
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