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Legge

L.R. Abruzzo 19/2014

Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 19/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina l’accesso di cani e gatti alle spiagge, demandando ai comuni l’individuazione annuale delle aree vietate ma imponendo almeno un tratto accessibile per comune. Stabilisce requisiti sanitari, regole di sicurezza e igiene, cartellonistica, spazi dedicati e un elenco regionale delle aree di accoglienza. In vigore dal 29 aprile 2014.

Accesso di cani e gatti alle spiagge

Accesso delle spiagge agli animali da affezione

La legge della Regione Abruzzo disciplina l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore. L’obiettivo è conciliare la presenza degli animali con la sicurezza dei bagnanti, l’igiene e la corretta gestione delle aree balneari nel territorio regionale.

Ambito di applicazione e aree vietate o consentite

I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui vietare l’accesso agli animali. Tuttavia, per ogni comune deve essere comunque garantito almeno un tratto di spiaggia in cui l’accesso sia consentito nel rispetto della legge. Ai fini di tali determinazioni, i concessionari o i gestori devono comunicare al comune entro il 30 marzo di ogni anno le eventuali misure limitative all’accesso degli animali.

Requisiti sanitari e condizioni di accesso

L’accesso e la permanenza in spiaggia sono subordinati al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il proprietario o detentore deve quindi munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni. Gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate. È inoltre vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.

Identificazione, sicurezza e permanenza sull’arenile

I proprietari o detentori di cani che non siano identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle relative sanzioni amministrative. Per ragioni di sicurezza e incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore. Resta sempre consentito l’accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti.

Sorveglianza, igiene e balneazione degli animali

Il proprietario o detentore è responsabile dello stato di salute e benessere dell’animale, fermo restando il regime di responsabilità civile previsto dal codice civile. Deve inoltre rimuovere immediatamente le deiezioni solide e provvedere ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina. La balneazione degli animali è consentita, salvo divieto espresso o segnalazione, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore. È invece interdetto l’accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, quando tali zone siano delimitate e segnalate. Deve inoltre essere prevista la disponibilità di aree per rinfrescare gli animali, così da garantirne igiene e protezione dal caldo.

Cartellonistica e spazi dedicati negli stabilimenti

Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate devono essere affissi cartelli con le prescrizioni per l’accesso di cani e gatti e per la convivenza con i bagnanti. Nelle medesime aree possono inoltre essere realizzati spazi per ristoro, abbeveraggio e gioco degli animali, nel rispetto dei piani spiaggia.

Promozione delle aree di accoglienza e convenzioni

La Regione favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica. Inoltre istituisce, nei propri siti internet istituzionali del settore turismo, una sezione con l’elenco delle aree che accolgono cani e gatti e dei servizi offerti, da aggiornare con le informazioni trasmesse dai concessionari e, ove possibile, tramite collegamento ai siti dei singoli stabilimenti balneari. È anche favorita la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed è quindi applicabile dal 29 aprile 2014.

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