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Legge

L.R. Abruzzo 17/2014

Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 17/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo promuove l’inclusione sociale delle persone sorde e il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), prevedendo linee guida attuative, accordi per sottotitolazione e traduzione LIS nei programmi televisivi regionali e convenzioni per l’interpretariato nei TG regionali. La disciplina economica decorre dal 2024; una norma di integrazione finanziaria del 2014 è oggi abrogata.

Promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e riconoscimento della LIS in Abruzzo

Promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e riconoscimento della LIS

La legge della Regione Abruzzo mira a garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone nate o divenute sorde, favorendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società. Il provvedimento riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come strumento di comunicazione e di rimozione delle barriere alla partecipazione alla vita collettiva.

Finalità e principi generali

La disciplina regionale si fonda sui principi costituzionali di uguaglianza e tutela delle minoranze, nonché sui principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo è quello di eliminare gli ostacoli all’uso della LIS e favorire la comunicazione tra udenti e sordi, valorizzando la LIS come mezzo di integrazione sociale e culturale.

La legge afferma inoltre che la LIS rientra tra gli strumenti operativi per rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Accesso all'informazione locale e media televisivi

Per agevolare l’informazione locale attraverso i media televisivi, la Regione promuove accordi o protocolli d’intesa con:

  • emittenti televisive private locali;
  • RAI, sede regionale Abruzzo del servizio radiotelevisivo pubblico;
  • eventualmente, il Co.Re.Com., in collaborazione o di concerto.

Tali intese sono finalizzate a garantire che telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale siano dotati di adeguate sottotitolazioni e della traduzione simultanea in LIS.

La Regione può inoltre stipulare convenzioni, tramite il Dipartimento competente in materia sociale, con cooperative sociali del Terzo Settore che dispongano di interpreti professionisti, al fine di assicurare i servizi di interpretariato in LIS durante i TG regionali.

Le modalità applicative di questo intervento sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.

Disposizioni finanziarie e decorrenza degli oneri

Per il 2023 la legge non comporta nuovi o aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale, poiché l’attuazione delle relative disposizioni decorre dall’esercizio 2024.

Dal 2024 gli oneri sono coperti mediante un apposito nuovo stanziamento denominato “Accesso all’informazione locale”, iscritto nella spesa regionale alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1, con importo determinato annualmente nel rispetto degli equilibri di bilancio e tramite la legge di bilancio.

In via generale, la Regione afferma che l’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri salvo quanto previsto per il citato intervento a decorrere dal 2024.

Attuazione amministrativa

La Giunta regionale deve adottare linee guida per l’attuazione della legge entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Inoltre, la Giunta e il Dipartimento regionale competente in materia sociale sono chiamati ad adottare tutti gli atti necessari per dare concreta esecuzione alle disposizioni sull’accesso all’informazione locale.

Norma di integrazione finanziaria e sua abrogazione

La legge conteneva una disposizione di integrazione alla L.R. 7/2014 relativa a stanziamenti per attività culturali riferibili anche all’anno 2013, ma tale articolo è stato successivamente abrogato. Di conseguenza, questa parte non ha più efficacia applicativa.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina è tuttora vigente e rilevante soprattutto per le misure di promozione della LIS e per gli interventi sull’accessibilità dell’informazione regionale, con specifica decorrenza finanziaria dall’esercizio 2024.

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