L.R. Abruzzo 20/2014
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo riconosce e finanzia il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del CNSAS, disciplinandone i compiti di prevenzione, soccorso, formazione e collaborazione con il 118/SUEM e la protezione civile. Prevede convenzioni, uso della rete radio, segni distintivi e contributi annuali; abroga la precedente normativa regionale di settore.
Disposizioni regionali sul soccorso alpino e speleologico in Abruzzo
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico in Abruzzo
La legge disciplina il riconoscimento, il sostegno economico e l’inserimento operativo del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del CNSAS nell’organizzazione regionale dei servizi di soccorso ed emergenza. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.
Riconoscimento e finalità istituzionali
La Regione Abruzzo riconosce e promuove l’attività del SASA-CNSAS in coerenza con la normativa statale di riferimento sul soccorso alpino e speleologico. L’attività è finalizzata alla prevenzione, vigilanza e gestione degli interventi in ambiente montano, ipogeo, impervio e ostile, inclusi gli ambiti turistici, sportivi, ricreativi, culturali e professionali, nonché le attività di evacuazione impianti a fune e di monitoraggio valanghe.
Compiti operativi e collaborazione con il sistema sanitario
La legge affida al SASA-CNSAS il compito di effettuare interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario di infortunati, pericolanti, dispersi e caduti, in stretta collaborazione con il SUEM del Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre ricompresi gli interventi in caso di emergenze o calamità rientranti nella protezione civile, nonché la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale tecnico e logistico-amministrativo.
Elisoccorso e rapporti convenzionali
La Regione si avvale del SASA-CNSAS per gli interventi di soccorso e trasporto in ambiente montano, ipogeo e ostile attraverso il 118. Il SASA-CNSAS è individuato come soggetto di riferimento esclusivo per il soccorso sanitario nel territorio montano e ipogeo e la Giunta regionale disciplina i rapporti tramite apposita convenzione. Per i servizi di elisoccorso SAR, le Aziende sanitarie interessate possono utilizzare, oltre al personale sanitario formato e certificato, anche personale del SASA-CNSAS.
Sostegno finanziario e spese ammissibili
La Regione finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili ai servizi garantiti dal SASA-CNSAS, comprendendo:
- il servizio regionale di elisoccorso 118;
- il funzionamento della struttura e l’addestramento/aggiornamento delle squadre;
- i rimborsi spese per le prestazioni di soccorso e addestrative;
- l’adeguamento, ammodernamento e sostituzione delle dotazioni tecniche e dei mezzi;
- la formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.
Attività specialistiche, formazione e protezione civile
La Regione riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS e considera il sodalizio soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per l’individuazione di esperti da designare in organismi regionali o di enti partecipati dalla Regione. Il SASA-CNSAS collabora inoltre, mediante convenzioni, con la struttura regionale di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, per la formazione e per il concorso al soccorso in eventi calamitosi.
Rete radio e segni distintivi
La Regione promuove intese tra il SASA-CNSAS, gli enti locali e i gestori privati di servizi pubblici per l’uso in comodato dei ponti radio, così da assicurare una rete radio efficiente e coordinata con il SUEM 118. Il SASA-CNSAS può inoltre apporre e pubblicizzare il numero unico 118 sui propri automezzi e sul materiale informativo.
Informazione, prevenzione e divulgazione
Per prevenire gli incidenti e migliorare l’informazione al pubblico, la Regione sostiene le iniziative del SASA-CNSAS per la diffusione di supporti cartacei e video-informatici dedicati alla sicurezza e alla divulgazione delle attività di soccorso.
Copertura finanziaria e modalità di erogazione
La copertura degli oneri legati all’elisoccorso 118 e alle attività di formazione è assicurata mediante risorse del bilancio regionale e del Fondo sanitario nazionale assegnato alle Aziende sanitarie locali. Per gli ulteriori servizi prestati dal SASA-CNSAS è previsto uno stanziamento annuale ricorrente, con decorrenza dal 2017, pari a euro 105.000, poi iscritto ogni anno in bilancio. Il contributo è erogato:
- per il 90% in acconto, su presentazione del bilancio preventivo e del piano di attività;
- per il 10% a saldo, su presentazione della relazione consuntiva e della rendicontazione secondo le modalità fissate dal competente Servizio regionale.
Abrogazioni e vigenza
Dall’entrata in vigore della legge sono abrogate le precedenti norme regionali in materia di soccorso alpino e speleologico, incluse le storiche leggi del 1977, 1982, 1990 e 1997 e gli articoli 71-78 della legge finanziaria regionale 2011. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.
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