L.R. Abruzzo 28/2014
Modifiche alla legge regionale del 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 5/2014 sulla cooperazione internazionale: abroga alcune previsioni, ridefinisce gli interventi di cooperazione umanitaria ed emergenza, disciplina finanziamenti e anticipi fino all’80%, aggiorna le denominazioni degli uffici competenti e conferma l’assenza di nuovi oneri. In vigore dal 10 maggio 2014.
Modifiche alla disciplina regionale sulla cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale
Modifiche alla disciplina regionale sulla cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale
La legge interviene sulla L.R. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 5, aggiornandone alcuni contenuti in materia di cooperazione internazionale, cooperazione umanitaria ed emergenza. Le modifiche operano nel territorio della Regione Abruzzo e si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 10 maggio 2014.
Cooperazione internazionale e attività di supporto
La Regione può realizzare iniziative o sostenere progetti di cooperazione internazionale nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Sono inoltre abrogate alcune lettere del comma 8 dell’articolo 7 della L.R. 5/2014, con conseguente eliminazione delle relative previsioni operative.
Cooperazione umanitaria ed emergenza
Viene ridefinita la nozione di attività di cooperazione umanitaria e di emergenza come insieme di iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni. Tali interventi possono comprendere anche la fornitura diretta di beni, attrezzature e personale specializzato, sia volontario sia messo a disposizione da soggetti pubblici e privati. È inoltre possibile l’erogazione di finanziamenti ad associazioni di comprovata esperienza che realizzino direttamente gli interventi, previa intesa con il Governo nazionale.
Ambiti degli interventi e soggetti coinvolti
La Regione può promuovere, realizzare, coordinare o concorrere finanziariamente agli interventi in collaborazione con:
- le strutture regionali di protezione civile;
- le ONG;
- soggetti pubblici e privati dotati di adeguata esperienza e competenza.
Gli ambiti considerati comprendono:
- interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato, determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione o carenze igienico-sanitarie;
- attività di soccorso e opere di assistenza alle popolazioni colpite;
- attività di soccorso e opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d’Abruzzo a seguito dei medesimi eventi eccezionali.
Procedure, deliberazione e contributi finanziari
Gli interventi di emergenza e le modalità attuative sono deliberati dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo nazionale e comunicati al Consiglio regionale. I finanziamenti possono coprire fino al 100% della spesa, nei limiti delle disponibilità di bilancio stanziate a tale scopo. È possibile erogare anticipi fino all’80% della spesa presunta; il saldo è corrisposto dopo l’approvazione del rendiconto.
Aggiornamento organizzativo degli uffici competenti
Nella legge regionale n. 5/2014, il riferimento alla precedente articolazione amministrativa viene sostituito ovunque con la formula “Servizio competente in materia di cooperazione internazionale”, aggiornando così la denominazione dell’ufficio responsabile.
Regime finanziario e decorrenza
La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 10 maggio 2014.
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