Circolare numero 13 del 05-02-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del c.d. “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il beneficio previdenziale denominato "Trascinamento di giornate" previsto per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per piccoli coloni/compartecipanti familiari, con la disciplina per il riconoscimento delle giornate aggiuntive per l'anno 2025. Vengono definiti i requisiti di ammissibilità, gli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni da parte delle aziende e i compiti delle Strutture territoriali dell'INPS, con i relativi termini procedurali.
Riconoscimento del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2025
Punti principali
Base normativa e natura del beneficio
Il beneficio è previsto dall'art.21, c.6, legge 23/7/1991 n.223, come modificato dalla legge 24/12/2007 n.247: riconoscimento di giornate aggiuntive ai fini previdenziali/assistenziali per raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte l'anno precedente in aziende agricole che hanno beneficiato di interventi per calamità (d.lgs.102/2004, art.1 c.3). Si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Requisiti di ammissibilità per l'anno 2025
Destinato ai lavoratori occupati nel 2025 per almeno 5 giornate presso imprese (art.2135 c.c.) che hanno fruito degli interventi di cui al d.lgs.102/2004 e ricadono in aree dichiarate calamitare ai sensi dell'art.1, c.1079, della legge 27/12/2006 n.296. Le giornate devono essere prestate presso gli stessi datori di lavoro dell'anno precedente.
Adempimenti delle aziende
Le aziende devono inviare telematicamente la "dichiarazione di calamità" tramite il servizio "Aziende agricole: Dichiarazione calamità" nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità" del sito INPS, direttamente o tramite intermediari autorizzati. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari i concedenti devono trasmettere il modulo SC95 reperibile nella sezione "Moduli" del sito.
Scadenze per le aziende
La trasmissione delle dichiarazioni/modalità SC95 deve avvenire entro il 24 febbraio 2026, per consentire la validazione e la compilazione degli elenchi annuali relativi al 2025.
Adempimenti delle Strutture territoriali INPS
Le Strutture territoriali utilizzano la procedura intranet "DDC - Dichiarazioni di Calamità" (Servizi > Servizi per l'agricoltura > SUBORDINATI) per la valutazione e validazione delle dichiarazioni. Devono verificare i decreti/delibere regionali di delimitazione delle aree (art.1 c.1079 legge n.296/2006) già inseriti dalle Direzioni regionali e approvare o rigettare le istanze, specificando motivazioni in caso di reiezione.
Termine per la validazione da parte delle Strutture territoriali
Le operazioni di valutazione/validazione e la stampa degli esiti (.PDF) devono essere completate entro il 6 marzo 2026.
Note operative e riferimenti
La delimitazione delle aree calamitate è di competenza regionale attraverso delibere/decreti; il beneficio richiede che le imprese rientrino nei requisiti indicati (art.2135 c.c., interventi d.lgs.102/2004, aree delimitate ai sensi della legge n.296/2006).
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