Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una conducente di autovettura agì per il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in un sinistro stradale avvenuto lungo una strada provinciale, quando il veicolo urtò un capriolo che si era immesso improvvisamente nella corsia di marcia. In primo grado la domanda fu rigettata perché il Tribunale, pur ritenendo provato l’impatto tra auto e animale, reputò non dimostrati colpa e nesso causale secondo il paradigma dell’art. 2043 c.c. La Corte d’appello confermò il rigetto, ritenendo formato il giudicato interno sulla qualificazione della domanda come azione ex art. 2043 c.c. e negando di poter ricondurre la fattispecie all’art. 2052 c.c. Nel ricorso per cassazione la danneggiata denunciò nullità della sentenza e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto preclusa la diversa qualificazione della domanda e che, in base all’orientamento più recente, i danni da fauna selvatica vanno sussunti nell’art. 2052 c.c., con conseguente diverso riparto dell’onere probatorio a carico del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d’appello che aveva precluso la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 2052 c.c. per asserito giudicato interno. Ha affermato che la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione immutabile della domanda, ma all’individuazione della norma applicabile, rimessa al principio jura novit curia e non coperta da giudicato interno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il corretto paradigma normativo e il relativo riparto dell’onere della prova, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
evocato come base delle censure di nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 113 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio jura novit curia e dell’obbligo del giudice di applicare la norma corretta.
art. 2043 c.c.
considerato dal giudice d'appello come norma applicabile alla vicenda; la Cassazione chiarisce che, per i danni da fauna selvatica, non è il corretto paradigma della fattispecie quando si controverta sul danno cagionato dall’animale.
art. 2052 c.c.
ritenuto dalla Cassazione il titolo corretto dell’azione per i danni cagionati da fauna selvatica; la sua applicazione incide sul riparto dell’onere della prova, gravando il convenuto sulla prova liberatoria/contraria nei limiti del paradigma richiamato.
art. 1227 c.c.
richiamato nel principio di diritto riportato dalla Corte in tema di concorso del comportamento dell’animale e della condotta di guida nella produzione del danno.
legge 11 febbraio 1992, n. 157
menzionata per indicare che le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici.
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento del danno da fauna selvatica, la domanda va ricondotta all’art. 2052 c.c. e non alla responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c., poiché il criterio di imputazione ruota sulla proprietà/utilizzazione dell’animale e non sulla custodia.
- La qualificazione data dal giudice di primo grado alla norma applicabile non forma, di regola, un giudicato interno preclusivo quando la questione riguarda soltanto l’individuazione della corretta disciplina giuridica dei fatti già allegati e accertati.
- La scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. incide sul riparto dell’onere della prova e, pertanto, non può essere considerata una mera questione di giudicato sulla qualificazione della domanda.
- Nel contenzioso per collisione tra veicolo e animale, l’attore deve allegare e provare in modo completo la dinamica del sinistro e la relazione causale tra comportamento dell’animale e condotta di guida, così da consentire la valutazione del concorso causale ex art. 1227 c.c.; in mancanza di prova adeguata, la domanda non può essere accolta.
- La qualifica della responsabilità ex art. 2052 c.c. comporta che la legittimazione passiva spetti in via esclusiva alla Regione, ferma la possibilità di rivalsa verso gli enti cui siano concretamente imputabili le misure omesse.
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