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Regolamento

R.R. Puglia 16/2018

Attuazione della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)

Normativa regionaleR.R. Puglia 16/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Puglia 15/2017 e definisce censimento, pubblicità, istruttoria e aggiornamento dei terreni incolti o abbandonati e dei beni privati da iscrivere nella Banca della Terra di Puglia. Stabilisce dati da raccogliere, termini per Comuni e Regione, modalità di notifica ai proprietari e procedure per osservazioni, cancellazione e rimessa a coltura. Vigente in Puglia dal 31/10/2018.

Attuazione della disciplina regionale sulla Banca della Terra di Puglia e sul censimento dei terreni incolti o abbandonati

Attuazione della Banca della Terra di Puglia e del censimento dei terreni incolti o abbandonati

Il regolamento regionale Puglia 31 ottobre 2018, n. 16 detta le regole tecniche e procedurali per dare attuazione alla l.r. 29 maggio 2017, n. 15, che modifica la disciplina regionale sull’accesso dei giovani all’agricoltura e sul recupero dei suoli agricoli abbandonati. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia.

Oggetto e finalità

Il regolamento definisce in modo organico le modalità operative per:

  • il censimento dei terreni incolti o abbandonati e dei beni di cui alla normativa regionale richiamata;
  • la presentazione delle domande di inserimento nella Banca della Terra di Puglia dei beni privati;
  • la pubblicità degli elenchi della Banca;
  • le notifiche ai proprietari e agli aventi diritto;
  • i termini per osservazioni, richieste di coltivazione diretta o cancellazione;
  • i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione;
  • la valutazione delle domande di assegnazione;
  • i controlli sull’attuazione del piano;
  • i rapporti tra assegnatario e proprietario o titolare;
  • canoni, garanzie, revoche e aggiornamenti della Banca;
  • l’informativa privacy e l’accesso ai dati identificativi nei casi previsti.

Principi procedimentali

La Regione disciplina i procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento comunitario e della legge n. 241/1990, oltre che del regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 sul procedimento amministrativo. L’azione amministrativa deve essere improntata a economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, con preferenza per gli istituti più idonei previsti dall’ordinamento. Il procedimento non può essere aggravato se non per motivate esigenze istruttorie straordinarie e si incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con altre amministrazioni e con i cittadini.

Censimento dei terreni e criteri di individuazione

Le procedure si applicano ai terreni incolti o abbandonati, intesi come terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti che non siano destinati a uso agrario o agro-zootecnico da almeno due anni. Sono considerati terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Restano esclusi i terreni che la legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 esclude espressamente dalla nozione di terreni abbandonati o incolti.

I terreni censibili sono individuati nella Banca della Terra di Puglia mediante dati minimi obbligatori. Per i terreni agricoli servono almeno comune censuario, dati catastali identificativi, qualità colturale, proprietà catastale, superficie catastale e altre informazioni utili; per i fabbricati rurali servono comune censuario, dati catastali identificativi, proprietà catastale, categoria catastale, numero vani/superficie catastale e altre informazioni utili. La mancanza dei dati richiesti impedisce l’iscrizione nella Banca.

Attività della Regione e dei Comuni

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari devono individuare i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei a essere affidati in concessione, locazione o comodato a soggetti, singoli o associati, interessati a svolgere attività agricola. L’elenco risultante è approvato dalla Giunta regionale.

I Comuni devono censire i beni pubblici e privati individuati dalla legge regionale di riferimento e destinati all’assegnazione in concessione, locazione o comodato. Per i terreni agricoli del proprio patrimonio, il Comune procede alla ricognizione e approva il relativo elenco; entro il 30 settembre dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento trasmette l’elenco completo dei dati richiesti al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

Per i terreni agricoli di proprietà privata, il Comune può collaborare con Province e Città metropolitana di Bari e può utilizzare il SIAN, il SIT regionale e altre banche dati, fonti informative o documentazione in proprio possesso per verificare la presenza di elementi utili e la sussistenza delle condizioni di terreno abbandonato o incolto. Ai proprietari o aventi titolo è comunicato l’inserimento in elenco con modalità telematiche, in coerenza con la disciplina sull’amministrazione digitale, oppure con raccomandata A/R in subordine.

Pubblicazione degli avvisi, adesione dei proprietari e definizione degli elenchi

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e poi con cadenza annuale, il Comune deve pubblicare un avviso sul sito istituzionale, all’albo pretorio e con altre forme di comunicazione, per acquisire la disponibilità dei privati proprietari o aventi titolo all’iscrizione dei terreni nella Banca della Terra di Puglia ai fini dell’assegnazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i proprietari o aventi titolo possono presentare istanza:

  • di conferma della disponibilità all’iscrizione nella Banca;
  • di cancellazione dall’elenco, con istanza motivata;
  • di impegno alla rimessa a coltura del terreno.

Il Comune valuta le istanze di cancellazione e, per l’impegno alla rimessa a coltura, verifica l’effettiva coltivazione; se la verifica ha esito negativo, il terreno viene iscritto nell’elenco. Scaduti i termini, il Comune approva in via definitiva l’elenco dei terreni abbandonati o incolti, specificando sia i casi in cui non è stato possibile identificare o reperire i proprietari o gli aventi titolo, sia i terreni che, pur non potendo essere considerati incolti o abbandonati, risultano comunque disponibili all’assegnazione in concessione, locazione o comodato. Anche questo elenco deve essere trasmesso al Dipartimento Agricoltura entro il 30 settembre dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento.

Aggiornamento annuale

Il Comune cura l’aggiornamento dell’elenco e trasmette la relativa comunicazione al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno. Il regolamento prevede quindi un flusso di aggiornamento periodico della Banca della Terra di Puglia, basato sull’attività comunale di ricognizione, notifica, verifica e trasmissione dei dati.

Decorrenza e attualità della disciplina

Il regolamento è vigente dal 31 ottobre 2018 e disciplina ancora, sul piano formale, le procedure attuative della normativa regionale sulla Banca della Terra di Puglia. Non contiene termini finali di efficacia, ma regola in modo stabile i procedimenti amministrativi collegati al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli in Puglia.

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