Cassazione Civile, Ordinanza n. 33686/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sub-vettore)
La controversia
Una società in liquidazione aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esecuzione di trasporti di merce svolti come sub-vettore nel periodo dicembre 2013-agosto 2014 e la condanna al pagamento di complessivi euro 101.893,59. Aveva dedotto di aver eseguito trasporti per conto della società di trasporto principale e, quale sub-vettore, per conto di varie società committenti; per questo aveva convenuto in giudizio, oltre alla società di trasporto principale poi fallita, anche i presunti committenti ai sensi dell'art. 7-ter d.lgs. 286/2005. Il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione parziale per alcune posizioni, l'improcedibilità verso il fallimento, l'inammissibilità verso alcune convenute per asserita alterazione della par condicio creditorum e il rigetto verso un'altra società per difetto di prova, ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta in forma cartacea perché priva di indice e non conforme alle regole sul deposito. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando l'inammissibilità della produzione cartacea e l'improcedibilità della domanda verso la curatela. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 per mancata autorizzazione o per erronea disapplicazione del deposito cartaceo; violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. per pronunciarsi su una questione non eccepita; violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c. e della disciplina transitoria del d.lgs. 149/2022; violazione degli artt. 153 e 162 c.p.c. e degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. per lesione del diritto di difesa e dell'affidamento; omessa pronuncia sui motivi di appello; e, da ultimo, violazione dell'art. 24 l. fall. e dell'art. 7-ter d.lgs. 286/2005 per avere ritenuto inammissibile la domanda di accertamento verso il fallimento anche ai fini dell'accertamento dei crediti verso gli altri coobbligati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi quattro motivi e inammissibile il sesto. Ha rilevato che il giudice di primo grado aveva autorizzato il deposito cartaceo della documentazione e che tale autorizzazione non era stata revocata, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere dirimente l'inammissibilità della produzione cartacea senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c. e senza considerare il giudicato interno formatosi sul punto. La causa è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata al giudice di merito perché rivaluti la questione della documentazione e della sua utilizzabilità. Quanto al sesto motivo, è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva specificato un interesse autonomo e diverso dall'ottenimento di un titolo di condanna fuori dalla procedura concorsuale, né aveva chiarito in che modo l'accertamento verso il fallimento potesse essere ammissibile senza indebita interferenza con la procedura.
Norme richiamate
art. 7-ter d.lgs. n. 286/2005
la norma è richiamata come base dell'azione del subvettore anche verso i committenti; la Corte osserva che essa amplia il novero degli obbligati a garanzia del subvettore, ma ciò non basta da solo a fondare l'ammissibilità della domanda nei confronti della curatela senza specificare l'interesse concreto.
art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
consente, in presenza dei presupposti, il deposito cartaceo autorizzato dal giudice; se l'autorizzazione è stata concessa e non revocata, non può essere successivamente ignorata o superata come se il deposito fosse ab origine inammissibile.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi su una questione coperta da giudicato interno o non devoluta, né fondare la decisione su un profilo che avrebbe dovuto essere specificamente censurato dalla parte interessata con appello incidentale.
art. 156 c.p.c.
è evocato nel motivo di ricorso insieme al tema delle nullità processuali, ma dalla decisione non emerge un principio autonomo diverso dal rilievo sulla mancata eccezione e sulla sanatoria/non rilevanza della pretesa irregolarità.
art. 87 disp. att. c.p.c.
la Corte evidenzia che, nel caso concreto, la questione dell'assenza di indice della documentazione doveva essere esaminata dal giudice di rinvio in relazione alla tempestiva eccezione e alla concreta lesione del diritto di difesa, non potendo però essere usata per elidere l'autorizzazione al deposito già concessa.
art. 74 disp. att. c.p.c.
richiamato per il profilo della regolarità del fascicolo di parte e della documentazione prodotta, ma non decide autonomamente la controversia.
art. 153 c.p.c.
evocato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla rimessione in termini e la tutela dell'affidamento nel provvedimento autorizzatorio, ma il motivo resta assorbito.
art. 162 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla nullità processuale; il suo rilievo rimane assorbito dall'accoglimento del quinto motivo.
art. 24 Cost.
invocato come parametro di tutela del diritto di difesa, ma senza una statuizione autonoma della Corte, essendo la censura assorbita.
art. 3 Cost.
evocato dalla ricorrente in relazione alla lesione dell'affidamento e del principio di uguaglianza, ma senza decisione autonoma.
art. 111 Cost.
richiamato per il principio del giusto processo; il motivo è assorbito.
art. 24 l. fall.
richiamato per sostenere la possibilità di accertamento del credito nel contesto concorsuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità dell'interesse dedotto.
art. 329 c.p.c.
la Corte richiama il giudicato interno formatosi per acquiescenza sulla questione dell'autorizzazione al deposito cartaceo, precludendo al giudice d'appello di riesaminarla senza specifica impugnazione.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado autorizza il deposito cartaceo di documentazione e tale autorizzazione non viene revocata, la questione della ritualità del deposito non può essere trattata in appello come se l'autorizzazione non fosse mai esistita; la parte interessata deve censurare specificamente il punto, altrimenti si forma giudicato interno.
- Il giudice d'appello viola l'art. 112 c.p.c. quando decide su un profilo che, nel perimetro del devolutum, era coperto da acquiescenza o avrebbe richiesto una specifica impugnazione incidentale della parte vittoriosa sul punto.
- La produzione documentale in formato cartaceo, quando sia stata espressamente autorizzata dal giudice e non revocata, non può essere dichiarata radicalmente inutilizzabile senza verificare il concreto pregiudizio alle difese e l'eventuale tempestiva contestazione della controparte.
- La domanda di mero accertamento proposta nei confronti di un fallimento è ammissibile solo se l'attore chiarisce un interesse autonomo e concreto, distinto dalla successiva azione di condanna o di insinuazione al passivo e non idoneo a interferire indebitamente con la procedura concorsuale.
- La censura di inammissibilità per difetto di interesse deve essere respinta solo se il ricorrente dimostra in modo specifico la funzione autonoma dell'accertamento richiesto; in mancanza, la doglianza è inammissibile per aspecificità.
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