Sentenza del 25/05/2016 n. 3328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Accertamento, liquidazione e controlli -- Omessa dichiarazione annuale - Riduzione del volume d'affari per asserite difficoltà economiche - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la ricostruzione del volume d'affari effettuata dall'Ufficio in conseguenza dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. Chiedeva, in sostanza, di ridurre il volume d'affari accertato invocando generiche difficoltà economiche e di riconoscere il diritto alla detrazione IVA sulla base della contabilità d'impresa e di altra documentazione. L'Ufficio aveva invece ricostruito il volume d'affari mediante riscontri documentali, inclusa la contabilità, ritenendo irrilevanti le difficoltà economiche non specificamente dimostrate.
La decisione
La pretesa di riduzione del volume d'affari è stata ritenuta illegittima: in caso di omessa dichiarazione annuale, l'Amministrazione può ricostruire il volume d'affari sulla base di elementi documentali e le generiche difficoltà economiche non incidono sull'accertamento. Tuttavia, l'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 non esclude in assoluto il diritto del contribuente alla detrazione IVA. La detrazione può essere riconosciuta solo se l'imposta risulta dalle liquidazioni IVA mensili o trimestrali; non è sufficiente, a tale scopo, la sola contabilità d'impresa o altra documentazione probatoria diversa dalle liquidazioni.
Norme richiamate
Art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, consente all'Ufficio di procedere alla ricostruzione induttiva del volume d'affari e dell'imposta dovuta sulla base di riscontri documentali. La norma non impedisce al contribuente di far valere il diritto alla detrazione, purché siano rispettate le condizioni probatorie richieste.
Art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Nel caso esaminato, la detrazione non può essere dimostrata soltanto tramite la contabilità d'impresa o documentazione diversa: l'imposta detraibile deve risultare dalle liquidazioni IVA mensili o trimestrali.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione IVA consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il volume d'affari utilizzando la contabilità e gli altri riscontri documentali disponibili.
- Le difficoltà economiche generiche, se non accompagnate da prove concrete e pertinenti, non giustificano la riduzione del volume d'affari accertato.
- L'omessa dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA, ma il contribuente deve dimostrare l'imposta detraibile secondo le modalità richieste dalla disciplina IVA.
- La sola contabilità d'impresa non è sufficiente a provare la detrazione quando la normativa e la giurisprudenza richiedono che l'imposta risulti dalle liquidazioni periodiche.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre le liquidazioni IVA mensili o trimestrali, oltre alle fatture e alla contabilità, distinguendo la prova del volume d'affari dalla prova dell'IVA detraibile.
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