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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12525 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2000 un credito d'imposta per imposte pagate definitivamente in Egitto sui redditi prodotti dalla propria filiale egiziana, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, oggi art. 165. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia aveva disconosciuto il credito ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, principalmente perché redatta in lingua araba, priva di alcune formalità consolari e non idonea a dimostrare con certezza l'ammontare e la definitività delle imposte estere. La società ha contestato sia l'utilizzo della procedura di controllo formale, sia la valutazione della documentazione e il mancato rispetto dei principi di collaborazione e buona fede.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo provati il credito d'imposta e il pagamento definitivo delle imposte estere. La Commissione tributaria di secondo grado aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, confermando il disconoscimento del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che l'Ufficio può utilizzare il controllo formale ex art. 36-ter per esaminare la documentazione e valutarne oggettivamente l'attendibilità, anche sotto il profilo formale. Ha però accolto il secondo, terzo, quarto e settimo motivo: il giudice, quando ritiene inidonea una traduzione giurata di documenti stranieri contestati solo formalmente, non può ignorare i documenti senza nominare un traduttore; inoltre deve rispettare il principio di collaborazione e buona fede e valutare tutti gli elementi probatori rilevanti, compreso il verbale egiziano che poteva dimostrare la definitività delle imposte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter

    Controllo formale delle dichiarazioni

    L'Ufficio può verificare formalmente i dati dichiarati, esaminare i documenti richiesti al contribuente e disconoscere detrazioni o crediti non adeguatamente documentati. Tuttavia, il controllo deve restare fondato sull'esame testuale e oggettivo della dichiarazione e della documentazione, senza trasformarsi in un accertamento complesso basato su valutazioni interpretative.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 15, oggi art. 165 TUIR

    Credito d'imposta per imposte pagate all'estero

    Il credito d'imposta richiede la prova che i redditi esteri siano stati inclusi nel reddito imponibile italiano e che le imposte estere siano state effettivamente pagate e pagate in via definitiva, nella misura rilevante ai fini del credito.

  • Codice di procedura civile, art. 122

    Obbligatorietà della lingua italiana

    L'obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non impedisce alle parti di produrre documenti redatti in lingua straniera.

  • Codice di procedura civile, art. 123

    Quando un documento straniero è rilevante e la traduzione prodotta è ritenuta inidonea, il giudice deve procedere alla nomina di un traduttore, salvo che le parti concordino sul significato del documento o che la traduzione allegata sia ritenuta idonea e non specificamente contestata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1 e art. 7

    Applicazione delle norme processuali civili e poteri istruttori del giudice tributario

    Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme processuali civili; il giudice tributario dispone di poteri istruttori utili alla corretta acquisizione e valutazione della prova.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Tutela dell'affidamento e della buona fede

    L'Amministrazione finanziaria deve agire secondo correttezza, collaborazione e buona fede. Non dovrebbe fondare il diniego di un diritto esclusivamente su irregolarità formali imputabili a un funzionario pubblico, quando il contribuente abbia diligentemente prodotto la documentazione richiesta.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Nel caso del credito d'imposta estero, il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare redditi esteri, imposte versate e loro definitività.

  • D.P.R. n. 445/2000, art. 33

    Legalizzazione di firme e documenti formati all'estero

    La norma è stata invocata dalla società per sostenere la validità della certificazione consolare della traduzione; la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, poiché il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento di altri motivi.

Massime di principio

  • Nel controllo formale ex art. 36-ter l'Amministrazione può verificare anche l'attendibilità estrinseca e la completezza formale dei documenti prodotti, ma non può svolgere valutazioni complesse tipiche di un accertamento sostanziale senza utilizzare la procedura appropriata.
  • Per ottenere un credito d'imposta relativo a imposte pagate all'estero, il contribuente deve conservare e produrre documenti ufficiali, coerenti e verificabili che dimostrino sia l'imposta versata sia il suo carattere definitivo.
  • I documenti in lingua straniera possono essere utilizzati nel processo tributario. Se il giudice ritiene inadeguata la traduzione e la controparte non ha formulato contestazioni specifiche, non può semplicemente ignorare i documenti: deve disporre una traduzione mediante un ausiliario.
  • Il giudice deve esaminare tutti i documenti potenzialmente decisivi, soprattutto quelli che attestano la definizione concordata degli imponibili e la definitività delle imposte; l'omessa valutazione di un documento decisivo può comportare la cassazione della sentenza.
  • Il principio di collaborazione e buona fede impone all'Amministrazione di evitare formalismi sproporzionati, specialmente quando il contribuente abbia risposto alle richieste istruttorie e l'irregolarità dipenda dall'operato di un ufficio pubblico o consolare.
  • L'accoglimento del ricorso in Cassazione non determina necessariamente il riconoscimento immediato del credito: se sono necessari ulteriori accertamenti, la causa viene rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione.

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