Sentenza del 17/06/2015 n. 12565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per IVA 1996, emessa a seguito di controllo automatizzato, per complessive lire 873.794.240, oltre sanzioni e interessi. La società aveva impugnato la cartella e poi definito il carico ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289/2002, pagando una prima rata di 171.548,50 euro il 15 maggio 2003 e una seconda rata di 22.563,84 euro il 27 ottobre 2016. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere; la CTR aveva confermato, ritenendo estinto il debito. L’Agenzia contestava l’efficacia della definizione per il tardivo pagamento della seconda rata e denunciava anche l’omessa motivazione della CTR su tale tardività. La società eccepiva l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sosteneva che non fosse necessario un provvedimento di diniego del condono e difendeva la validità della sanatoria.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorso era stato notificato al difensore domiciliatario e, comunque, la costituzione della società aveva sanato eventuali nullità della notificazione. Ha accolto i due motivi dell’Agenzia, trattati congiuntamente. In via principale, ha rilevato d’ufficio che il condono dell’art. 12 della legge n. 289/2002, applicato a crediti IVA, è incompatibile con la sesta direttiva 77/388/CEE e deve essere disapplicato. Inoltre, anche per imposte non armonizzate, il pagamento integrale e tempestivo delle rate è condizione della definizione: il versamento tardivo della seconda rata, effettuato il 27 ottobre 2016 anziché entro il 18 aprile 2005, rendeva inefficace la sanatoria, senza necessità di un espresso diniego. Non risultavano dedotti elementi per riconoscere l’errore scusabile. La Corte ha cassato la sentenza della CTR, limitatamente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e ha rinviato ad altra sezione della CTR Campania per un nuovo esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
L'efficacia della sanatoria è, pertanto, condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto e l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite.
Per la definizione agevolata dei ruoli prevista dall’art. 12 occorre pagare integralmente e nei termini tutte le rate; l’omissione o il ritardo di una rata successiva alla prima impedisce il perfezionamento della sanatoria. Non è necessario un provvedimento formale di diniego.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977
il condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti relativi all'IVA, per contrasto con la 6 direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
La definizione che riduce al 25% un credito IVA già definitivamente accertato comporta una rinuncia alla riscossione incompatibile con la direttiva; il giudice nazionale deve quindi disapplicare la norma interna in tale ambito.
Art. 156 del codice di procedura civile
In secondo luogo, la regolare e tempestiva costituzione della controricorrente, che si è difesa anche nel merito, ha in ogni caso sanato ogni eventuale nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ..
La costituzione tempestiva della parte destinataria, accompagnata dalla difesa nel merito, sana l’eventuale nullità della notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Per le definizioni agevolate rateali, occorre verificare puntualmente il rispetto delle scadenze: il pagamento tardivo o omesso di una rata successiva alla prima può rendere inefficace l’intera sanatoria.
- Quando la disciplina non prevede un provvedimento di diniego, l’inefficacia della definizione può derivare direttamente dalla legge al verificarsi dell’inadempimento; non è necessario un atto formale dell’Amministrazione.
- Un condono che riduce un credito IVA già definitivamente accertato può essere incompatibile con il diritto dell’Unione e deve essere disapplicato dal giudice nazionale.
- La costituzione tempestiva in giudizio e la difesa nel merito possono sanare un’eventuale nullità della notificazione, se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
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