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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l’annullamento di accertamenti IRPEF e ILOR per il 1995 e il 1996 e di rettifiche IVA per gli stessi anni. Gli accertamenti erano fondati anche su un brogliaccio rinvenuto in azienda, dal quale emergevano ricavi non dichiarati e costi di personale non contabilizzati. Con il primo motivo l’Agenzia sosteneva che non fosse tenuta a ridurre l’imponibile considerando costi non registrati; con il secondo denunciava che la CTR aveva valutato la coincidenza tra costi e ricavi soltanto per il 1995, trascurando che nel 1996, a fronte di costi non riconosciuti per lire 5.036.680, risultavano ricavi non dichiarati per lire 81.136.807; con il terzo sosteneva che i costi del personale dipendente fossero irrilevanti ai fini IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: l’Agenzia aveva attribuito alla CTR un’affermazione che la sentenza non conteneva; la CTR aveva invece rilevato che l’Ufficio doveva considerare i costi di personale che aveva utilizzato come base per ricostruire i ricavi. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR aveva giustificato l’inesistenza di reddito con riferimento al 1995 senza esaminare i dati del 1996; ha quindi disposto un nuovo esame dell’accertamento IRPEF e ILOR relativo al 1996. Ha accolto anche il terzo motivo: i costi dei dipendenti, non assoggettati a IVA e privi di IVA detraibile, non incidono sull’imponibile IVA, perciò le rettifiche IVA del 1995 e del 1996 non potevano essere annullate per la mancata deduzione di quei costi. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per liquidare le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La decisione non enuncia una regola interpretativa autonoma sulla disposizione: il motivo fondato su questa norma è dichiarato inammissibile perché rivolto contro un’affermazione non contenuta nella sentenza impugnata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    La disposizione è richiamata nel primo motivo, dichiarato inammissibile, e nel terzo motivo, accolto insieme all’art. 19. La Corte afferma che i costi del personale dipendente non incidono sull’imponibile IVA e non giustificano l’annullamento delle rettifiche IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    I costi sostenuti dall’impresa, ove si riferiscano ad operazioni non assoggettabili ad IVA (e, quindi, con IVA non detraibile), non incidono sugli accertamenti dell’IVA stessa.

    I costi per lavoro dipendente, che non costituisce operazione assoggettata a IVA, non danno luogo a imposta detraibile e non possono essere sottratti dall’imponibile IVA accertato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte esamina le censure di violazione di legge e di omessa motivazione. La censura di cui al n. 3 è inammissibile quando attribuisce alla sentenza impugnata una regola che questa non ha affermato; la censura motivazionale è fondata quando il giudice omette di valutare un fatto decisivo, quale la rilevante differenza tra costi e ricavi non dichiarati per il 1996.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è richiamata esclusivamente quale base per il deposito della memoria dell’Agenzia delle entrate; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.

Massime di principio

  • Nella ricostruzione induttiva del reddito, se l’Ufficio utilizza costi extracontabili come base per stimare i ricavi, il giudice deve valutare anche quei costi nella determinazione del reddito, nei limiti e per le finalità per cui sono stati accertati. La decisione non stabilisce però che ogni costo non contabilizzato debba essere automaticamente riconosciuto.
  • Le diverse annualità d’imposta vanno esaminate separatamente: una conclusione basata sui dati di un anno non può giustificare l’annullamento dell’accertamento relativo a un altro anno senza valutare i ricavi e i costi di quest’ultimo.
  • I costi del personale dipendente non riducono l’imponibile IVA, perché la prestazione subordinata non è assoggettata a IVA e non comporta IVA detraibile; la loro eventuale rilevanza ai fini delle imposte sui redditi non si trasferisce automaticamente al calcolo dell’IVA.
  • In cassazione, una censura di violazione di legge deve confrontarsi con la regola effettivamente affermata dal giudice di merito. Se contesta una proposizione che la sentenza non contiene, il motivo è inammissibile; se invece denuncia l’omesso esame di dati decisivi, occorre indicare il fatto trascurato e la sua rilevanza.

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