Sentenza del 17/06/2015 n. 12564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento per il 1997 e il 1998, relativi a IRPEG, ILOR, IRAP e IVA, con sanzioni complessive rispettivamente di Euro 171.940,89 e di Euro 205.722,07. L’Agenzia contestava alla società di avere acquistato prodotti informatici tramite fornitori intermediari fittizi ("cartiere"), che non tenevano contabilità e non versavano l’IVA, nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti. La società sosteneva che gli acquisti fossero effettivi, pagati con assegni e bonifici, registrati e seguiti dalla rivendita della merce; contestava inoltre la prova, l’accertamento induttivo, la presunta antieconomicità della condotta e la ripartizione dell’onere probatorio. Dopo l’accoglimento dei ricorsi da parte della CTP di Bari, la CTR della Puglia accolse l’appello dell’Agenzia. La società ricorse quindi in Cassazione con dieci motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e dieci i motivi. In via generale, ha rilevato che i quesiti di diritto e i momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. erano assenti, generici, cumulativi o non pertinenti; ha inoltre riscontrato carenze di autosufficienza, mancata indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e, per alcune censure motivazionali, mancata individuazione di fatti decisivi. Il motivo sull’omesso esame delle doglianze di primo grado non dimostrava che fossero state riproposte in appello; le contestazioni sulla valutazione delle prove miravano in parte a ottenere una diversa lettura dei fatti. Il motivo relativo alla solidarietà IVA ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 è stato giudicato non pertinente: la CTR non aveva applicato quella disposizione, ma aveva escluso la detrazione per il coinvolgimento della società in operazioni soggettivamente inesistenti. È dunque rimasta ferma la sentenza della CTR, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato gli accertamenti. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
In particolare, il motivo si deve "concludere" con un quesito che deve contenere, a pena di inammissibilità: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regula iuris applicata da quel giudice; c) la diversa regula iuris che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, il quesito doveva esporre in modo chiaro e sintetico i fatti rilevanti, la regola applicata e quella che si riteneva corretta. Per i vizi motivazionali era necessario un distinto momento di sintesi che individuasse il fatto controverso e decisivo o spiegasse perché l’insufficienza motivazionale fosse determinante; l’inosservanza comportava l’inammissibilità.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti ... sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, riportarne il contenuto rilevante e precisare dove siano stati formati o depositati; il giudice di legittimità non può ricostruirli autonomamente dal fascicolo.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ciò si aggiunge all'onere di depositare (a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) detti atti processuali e documenti.
L’indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso non sostituisce il loro deposito: per quelli rilevanti opera anche l’onere di produzione previsto a pena di improcedibilità.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Inoltre, il motivo è inammissibile, perchè cumulativo ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) e corredato da un quesito di diritto ed un "momento di sintesi" che (oltre ad essere anch'essi cumulativi) riguardano solo l'aspetto del pagamento mediante assegni e, quindi, non sono pienamente corrispondenti al contenuto del motivo.
Le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione devono essere formulate in modo coerente e riconoscibile. Una loro commistione, accompagnata da quesiti o sintesi che non corrispondono alle doglianze sviluppate, può rendere il motivo inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, perchè corredato da un quesito di diritto astratto, generico e non collegato alla fattispecie. Inoltre, è privo di autosufficienza (si lamenta, incongruamente, il mancato esame da parte della CTR dei motivi di impugnazione proposti alla CTP, senza neppure precisare e dimostrare che tali motivi erano stati riproposti nelle controdeduzioni in appello).
Chi denuncia l’omessa pronuncia su motivi formulati in primo grado deve indicare e dimostrare che le questioni furono riproposte nel giudizio d’appello; non basta richiamare le doglianze originarie in modo generico.
Art. 2697 c.c.
Il motivo è inammissibile, perchè cumulativo ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) e corredato da quesiti di diritto e "momenti di sintesi" che (oltre ad essere anch'essi cumulativi) non corrispondono al contenuto del motivo (attinente sia alla non credibilità del pagamento mediante assegni bancari, sia alla asserita simulazione dei pagamenti, sia alla ripartizione dell'onere della prova, sia ad un vizio di ultrapetizione, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
La Corte non ha enunciato qui una regola generale autonoma sulla ripartizione dell’onere della prova: ha dichiarato inammissibile la censura perché cumulava questioni eterogenee e non le articolava con quesiti coerenti e autosufficienti. La CTR aveva comunque ritenuto provata la natura fittizia dei fornitori sulla base degli elementi raccolti e attribuito alla contribuente l’onere di giustificare la detrazione IVA contestata.
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
È pertanto legittimo - anche in considerazione dell'esiguità dell'utile risultante dal conto economico rispetto al volume d'affari (L. 20.510.000 su L. 13.709.676.443, così per il 1997, come per il 1998 - l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, effettuato dall'amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 5% sui ricavi contabilizzati.
La CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, considerando l’esiguità dell’utile rispetto al volume d’affari insieme agli elementi sulla natura di cartiere dei fornitori e alla mancanza di una spiegazione razionale della scelta commerciale. La Cassazione non ha riesaminato nel merito tale conclusione, poiché le relative censure erano inammissibili.
Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è menzionata nell’esposizione dell’appello dell’Agenzia, ma la decisione di Cassazione non ne offre un’autonoma interpretazione né la applica come ratio decisiva.
Art. 60-bis D.P.R. n. 633/1972
Tale ultimo articolo riguarda, per quanto qui rileva, la cessione effettiva di beni mobili - come personal computer, componenti ed accessori - specificamente individuati con decreto ministeriale, ad un prezzo inferiore al valore normale, nel caso in cui il cedente non abbia versato l'IVA.
La responsabilità solidale prevista da questa norma riguarda, nel perimetro descritto dalla sentenza, cessioni effettive di determinati beni a un prezzo inferiore al valore normale e non è la base della decisione impugnata. Nel caso concreto la CTR aveva invece escluso la detrazione IVA per l’asserito coinvolgimento della contribuente in operazioni soggettivamente inesistenti.
Art. 10 della legge n. 212/2000
La norma è richiamata dalla CTR, insieme al principio di collaborazione e buona fede, per fondare l’onere della contribuente di fornire una giustificazione razionale della condotta ritenuta antieconomica. La Cassazione non ha però deciso nel merito la censura su tale passaggio, dichiarando inammissibili i motivi.
Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
È indicato dalla ricorrente quale norma di riferimento per il ricorso per cassazione in materia tributaria; la sentenza non ne ricava una specifica interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo deve contenere un quesito di diritto o un momento di sintesi specifico, autosufficiente e aderente alla censura: formule astratte, cumulative o non collegate ai fatti possono determinare l’inammissibilità senza esame del merito.
- Chi denuncia l’omessa pronuncia del giudice d’appello su questioni sollevate in primo grado deve indicare e dimostrare che tali questioni sono state ritualmente riproposte in appello.
- Una contestazione della valutazione delle prove non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti: occorre individuare un vizio scrutinabile in cassazione e, per i vizi motivazionali regolati dalla disciplina applicabile ratione temporis, un fatto controverso e decisivo.
- La regolarità formale della contabilità del compratore e i pagamenti tracciabili non sono necessariamente sufficienti a neutralizzare elementi che indichino l’interposizione di fornitori fittizi; la valutazione dipende dal quadro probatorio complessivo e dalla consapevolezza o conoscibilità della frode.
- La responsabilità solidale IVA prevista dall’art. 60-bis non va confusa con l’indetraibilità dell’imposta in caso di operazioni soggettivamente inesistenti: sono fattispecie e presupposti diversi. La sentenza non decide però in generale quando il cessionario sia consapevole della frode, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
- Una pronuncia di inammissibilità lascia ferma la decisione impugnata, ma non equivale a una nuova valutazione di merito da parte della Cassazione su ogni argomento controverso.
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