Cassazione Penale, Sentenza n. 17901/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. resa dal GIP di Marsala (28/02/2024) per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000) per €531.279,96. Il Procuratore generale denunciava violazione di legge per omessa statuizione sulla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e contestava l'interpretazione dell'art. 13‑bis, comma 2 (pregiudizio all'accesso al patteggiamento in rapporto all'estinzione del debito), nonché la mancata individuazione dei beni costituenti prezzo o profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo all'interpretazione dell'art. 13‑bis comma 2 (confermando che la preclusione al patteggiamento opera soprattutto per i reati dichiarativi di cui agli artt. 2‑5 e non per gli omessi versamenti di cui all'art. 10‑bis, per i quali l'estinzione del debito può determinare la non punibilità). Ha invece accolto il secondo motivo: la confisca del profitto nei reati tributari è obbligatoria anche nella sentenza di patteggiamento e la sua omissione determina illegittimità. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla confisca e rinviata al Tribunale di Marsala (ufficio GIP) in diversa persona fisica per nuovo giudizio sulla confisca. La Corte ha chiarito che non può supplire disponendo direttamente la confisca, perché è necessario un accertamento di fatto (ad es. verificare eventuali pagamenti e la possibilità di confisca diretta o, in difetto, per equivalente).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza emessa ex art. 444 è soggetta al controllo di legittimità in ordine a elementi di legge quali la confisca obbligatoria
art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000
Riguarda l'omesso versamento delle ritenute operate alla fonte; per questi reati l'estinzione del debito può determinare la non punibilità, distinto regime rispetto ai più gravi reati dichiarativi
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto dei reati tributari; la Corte ha ritenuto che tale confisca debba essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento quando ricorrano i presupposti
art. 13‑bis d.lgs. n. 74/2000 (comma 2)
La Corte conferma che la limitazione al patteggiamento prevista dal comma 2 va interpretata secondo l'orientamento consolidato: opera con riferimento ai reati dichiarativi più gravi richiamati dall'art. 13, comma 2, e non si estende automaticamente agli omessi versamenti di cui all'art. 10‑bis
art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (comma 1 e 2)
Richiami normativi che distinguono i reati dichiarativi (artt. 2‑5) dai reati di omesso versamento (artt. 10‑bis, 10‑ter, 10‑quater); rilevante per l'applicabilità della causa di estinzione per pagamento e per l'accesso al patteggiamento
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta ma limitato a specifici motivi; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del pubblico ministero per denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria, considerandola un'illegalità sulla quantificazione/elementi conseguenti alla realizzazione del reato
Massime di principio
- Nelle ipotesi di reati tributari di omesso versamento (art. 10‑bis e simili), la estinzione del debito effettuata prima dell'apertura del dibattimento può determinare la non punibilità; pertanto occorre verificare in fatto se siano intervenuti pagamenti prima di escludere conseguenze sanzionatorie o misure patrimoniali.
- La confisca del prezzo o del profitto nei reati fiscali è obbligatoria e deve essere disciplinata anche nella sentenza di patteggiamento: la sua omissione integra un vizio di legge suscettibile di ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando sia denunciata l'omessa applicazione di una misura obbligatoria (come la confisca), ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2‑bis, pur se i motivi ammessi sono limitati.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni di fatto necessarie per individuare beni da confiscare: l'omessa statuizione sulla confisca comporta l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito accerti la sussistenza dei presupposti (es. esistenza di pagamenti, disponibilità del profitto) e applichi la confisca diretta o per equivalente.
- Il sequestro preventivo dei beni non è condizione necessaria per la confisca: l'assenza di sequestro non impedisce l'obbligo di disporre la confisca quando ne sussistano i presupposti.
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