Sentenza n. 822/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti della procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di materiale per emodinamica, relativamente al lotto n. 51 avente ad oggetto protesi per occlusione percutanea del forame ovale pervio, e, segnatamente, del decreto n. 9460 del 23.12.2025, recante l’aggiudicazione in favore di Abbott Medical Italia s.r.l., Gada Italia s.p.a. e Innova HTS s.r.l., dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e della nota di rettifica prot. n. 72035 dell’11.2.2026; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara anche alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia dell’accordo eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente monetario, o, in via ulteriormente gradata, alla riedizione della gara; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: del decreto di revisione n. 2095 del 16.3.2026, recante la modifica dell’ordine della terna di operatori aggiudicatari, a seguito della rideterminazione dei punteggi da parte della commissione, e del verbale della seduta riservata in data 16.3.2026; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara anche alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia dell’accordo eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente monetario, o, in via ulteriormente gradata, alla riedizione della gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione e successivo decreto di revisione dei punteggi e dell’ordine della terna di aggiudicatari relativi al lotto n. 51 di una procedura aperta per la fornitura di protesi per occlusione percutanea del forame ovale pervio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della gara, contestando inizialmente l’attribuzione a una concorrente di punteggi per pubblicazioni scientifiche ritenute inconferenti o comunque valutate irragionevolmente. A seguito del ricorso, la commissione ha rideterminato i punteggi, escludendo due pubblicazioni della concorrente e applicando il criterio della sommatoria degli impact factor, ma ha attribuito alla ricorrente zero punti perché nell’offerta tecnica aveva indicato quarantatré pubblicazioni senza riportare i relativi valori di impact factor. Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione del capitolato e del disciplinare, l’illogicità, il difetto di istruttoria e lo sviamento, sostenendo che l’elenco bibliografico contenesse tutti gli elementi necessari per individuare le pubblicazioni e che l’impact factor fosse un dato oggettivo, pubblico e meramente quantitativo. Ha quindi sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 15 del disciplinare, consentendo l’integrazione dei valori di impact factor senza modificare l’offerta. In via subordinata, ha dedotto l’illegittimità della riedizione della valutazione discrezionale dopo l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione, con violazione della segretezza delle offerte e della par condicio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la stazione appaltante aveva recepito in autotutela le censure relative alla valutazione delle pubblicazioni della concorrente inizialmente collocata tra i primi tre operatori, escludendo due lavori inconferenti e rideterminando i punteggi sulla base dei valori di impact factor. Ha invece accolto il primo motivo aggiunto e annullato il decreto di revisione e il verbale della seduta riservata. Il Collegio ha ritenuto illegittima l’omessa attivazione del soccorso istruttorio: l’elenco bibliografico prodotto dalla ricorrente indicava già autori, titoli, riviste, numeri e date di pubblicazione, mentre gli impact factor erano dati predeterminati, pubblici e agevolmente ricavabili dalle banche dati. La loro indicazione successiva avrebbe chiarito elementi già contenuti nell’offerta tecnica, senza modificarne il contenuto sostanziale né alterare la par condicio. La commissione non era obbligata a ricercare autonomamente gli impact factor delle quarantatré pubblicazioni per individuare i cinque valori più elevati, ma avrebbe dovuto consentire alla concorrente di comunicarli mediante il soccorso istruttorio. La commissione dovrà quindi rinnovare la valutazione dell’item relativo ai dati di letteratura, considerando i valori di impact factor indicati per le cinque pubblicazioni evidenziate dalla ricorrente, previo accertamento della pertinenza dei lavori e, se necessario, della correttezza dei dati. Il TAR ha inoltre affermato che la commissione deve verificare, almeno a campione, la veridicità dei dati dichiarati dai concorrenti per gli studi conteggiati. Spese compensate, con rimborso alla ricorrente dei contributi unificati da parte della Regione Liguria.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il testo richiama il comma 1, lettere a) e b), e il comma 3.
La disposizione disciplina il soccorso istruttorio nelle forme integrativa o completiva, sanante e istruttoria in senso stretto. Quest’ultima consente di chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica o economica, senza modificarne il contenuto.
art. 15 del disciplinare di gara
Il testo richiama l’ultimo comma e la conformità all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
La clausola abilita la stazione appaltante a chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta; nel caso concreto imponeva di consentire la comunicazione dei valori di impact factor già riferibili alle pubblicazioni indicate nell’offerta.
art. 43 c.p.a.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto ai sensi dell’art. 43 c.p.a.
La disposizione ha consentito l’impugnazione del successivo decreto di revisione e del verbale della seduta riservata.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
La norma è richiamata quanto allo svolgimento processuale e al deposito delle memorie.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio in senso stretto deve essere attivato quando la richiesta riguarda un chiarimento o una specificazione di elementi già presenti nell’offerta tecnica o economica e non comporta la modifica della proposta originaria.
- La mancata indicazione nell’offerta di un dato oggettivo, pubblico e agevolmente ricavabile da banche dati può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando gli altri elementi già prodotti consentono di individuare senza incertezza l’oggetto cui il dato si riferisce e la sua acquisizione non altera la sostanza dell’offerta.
- Il divieto di modificazione dell’offerta non impedisce il soccorso istruttorio per acquisire informazioni necessarie a valorizzare elementi già compresi nella proposta, anche se tali informazioni erano richieste dalla lex specialis, purché l’offerta sia completa nelle sue parti fondamentali e non si trasformi in una nuova offerta.
- La stazione appaltante non è tenuta a svolgere autonomamente tutte le ricerche necessarie per ricavare dati oggettivi mancanti dall’offerta, ma non può omettere integralmente ogni controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dai concorrenti; deve procedere almeno a verifiche a campione sugli elementi utilizzati per l’attribuzione del punteggio.
- L’effetto conformativo dell’annullamento degli atti di gara impone alla commissione di rinnovare la valutazione secondo i criteri indicati dal giudice, verificando la pertinenza dei lavori scientifici e, se necessario, la correttezza dei valori dichiarati.
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