Decreto dirigenziale n. 100 del 12/09/2025
Qualifica della Società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo di certificazione degli ECM accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, sul DD n. 37/2019 e sulla convenzione MIT-ACCREDIA. Vengono disciplinate modalità operative, obblighi di conservazione e comunicazione, vigilanza ACCREDIA, termini di rinnovo e cause di diffida, sospensione e revoca. La validità decorre dal 30 novembre 2025 al 29 novembre 2029, in coerenza con l’accreditamento ACCREDIA.
Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 779/2019
Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo di certificazione ECM
Il decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 779/2019, per i carri merci e per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto si inserisce nel sistema di certificazione ferroviaria europeo e nazionale e attua il quadro definito dalle norme richiamate in premessa, con particolare riguardo al DD n. 37 del 28 giugno 2019 e alla convenzione MIT-ACCREDIA.
Base normativa e presupposti
Il provvedimento richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento, il regolamento (UE) n. 445/2011, il regolamento (UE) 2016/796 sull’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, il regolamento (UE) n. 779/2019 e i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57. Vengono inoltre richiamate le convenzioni MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e del 18 settembre 2024, nonché le comunicazioni e registrazioni contabili e di controllo connesse. La base operativa per la qualifica resta il DD n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità in ambito ferroviario.
Istruttoria svolta e accreditamento
IIS CERT SRL ha presentato istanza di qualifica con nota acquisita al prot. n. 5134 del 4 agosto 2025. A seguito della richiesta di documentazione integrativa del 1 settembre 2025, la società ha trasmesso gli atti richiesti il 2 settembre 2025. Il Ministero richiama altresì l’esito della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di Accredia del 23 luglio 2025, che ha disposto l’aggiornamento dello scopo di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 e il rinnovo dell’allegato CSAAR al certificato n. 00081 Products/Services/Processes, con nuova scadenza al 29 novembre 2029.
Contenuto della qualifica
La qualifica riguarda la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 779/2019. L’ambito è espresso in modo ampio, comprendendo sia i carri merci sia i veicoli diversi dai carri merci. Il decreto conferma la precedente qualificazione rilasciata con decreto n. 39 del 6 giugno 2024, la cui validità era fissata al 29 novembre 2025, e sostituisce/estende il regime autorizzatorio in continuità con la scadenza dell’accreditamento.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare nel rispetto delle norme nazionali e dei regolamenti europei richiamati. Deve inoltre mantenere invariati, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, struttura organizzativa, personale, risorse strumentali, laboratori e consulenti esterni indicati nella documentazione agli atti.
Restano a carico dell’organismo i seguenti obblighi principali:
- conservare gli atti relativi all’attività di certificazione, inclusi i rapporti di prova, per non meno di dieci anni;
- tenere la documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- segnalare qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- informare sulle eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- trasmettere, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e ogni altra attività, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo e regime sanzionatorio
La vigilanza sull’attività dell’organismo è attribuita ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento, per verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La notifica ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.
Il decreto disciplina anche le conseguenze di eventuali irregolarità:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da quindici giorni a sei mesi nei casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni o di mancata ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di sospensione;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l’organismo deve sospendere immediatamente l’attività e darne comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono notificati anche ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e durata
Il decreto stabilisce che la validità decorre dal 30 novembre 2025, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 39 del 6 giugno 2024, e termina il 29 novembre 2029, in coincidenza con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 00081 rilasciato da Accredia.
Pubblicazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo di certificazione
La società IIS CERT SRL, con sede a Genova in via Lungobisagno Istria n. 29, è qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 779/2019. La qualifica riguarda sia i carri merci sia i veicoli diversi dai carri merci.
Quadro normativo e presupposti dell’atto
Il decreto richiama il sistema europeo e nazionale di riferimento: regolamento (CE) n. 765/2008, regolamento (UE) n. 445/2011, regolamento (UE) 2016/796, direttive 2016/798 e 2016/797, regolamento (UE) n. 779/2019, decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019. Richiama inoltre il DD n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi, nonché le convenzioni MIT-ACCREDIA del 2019 e del 2024.
Istruttoria e accreditamento ACCREDIA
La società ha presentato istanza di qualifica con prot. n. 5134 del 4 agosto 2025, integrata a seguito di richiesta istruttoria del 1 settembre 2025. È richiamato l’esito della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di ACCREDIA del 23 luglio 2025, con aggiornamento dello scopo dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 e rinnovo dell’allegato CSAAR al certificato n. 00081, con scadenza 29 novembre 2029.
Obblighi operativi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al MIT e ad ANSFISA. Sono previsti specifici obblighi informativi verso il Ministero su rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza e attività svolte, anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, durata e regime sanzionatorio
La vigilanza sull’organismo è demandata ad ACCREDIA. La qualifica dura quanto il certificato di accreditamento e il rinnovo va richiesto almeno due mesi prima della scadenza, secondo il DD n. 37/2019. Il decreto prevede diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca per violazioni o in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni; la sospensione è immediata se vengono meno i requisiti di notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca l’accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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