Cassazione Civile, Ordinanza n. 28159/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione speciale di alcuni terreni siti in agro di Castronuovo di Sant'Andrea, proposta originariamente da un soggetto poi sostituito in giudizio dal suo erede. I convenuti/proprietari hanno proposto opposizione. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, rilevando che l'istante non aveva allegato e provato un possesso pieno ed esclusivo idoneo all'usucapione e dichiarando inammissibili le prove testimoniali articolate. In appello l'erede ha sostenuto: la tardività/intempestività dell'opposizione rispetto al termine previsto dalla legge speciale; la correttezza della capitolazione della prova per testi ex art. 244 c.p.c.; l'insufficienza/illogicità della motivazione sulla genericità dei capitoli di prova. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 15 e 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato il valore della causa come indeterminabile basso anziché determinarlo sulla base di reddito dominicale/rendita catastale; 2) violazione degli artt. 163 e 99 c.p.c., dell'art. 3 L. 346/1976 e del contraddittorio, per avere ritenuto ammissibile l'opposizione proposta prima dello spirare del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'istanza, con conseguente improcedibilità del giudizio e nullità del procedimento; 3) violazione dell'art. 244 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., con richiamo anche agli artt. 99, 100 e 115 c.p.c. e all'art. 24 Cost., sostenendo che, per effetto dell'asserito ribaltamento dei ruoli dovuto all'opposizione anticipata, l'onere della prova del possesso idoneo all'usucapione sarebbe dovuto gravare sui resistenti e non sul richiedente originario; inoltre si insisteva sulla dedotta ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di autosufficienza, perché non indicava dove fossero stati prodotti i dati necessari alla diversa stima del valore della causa e non specificava le voci tariffarie violate; ha ricordato che, in mancanza di reddito dominicale o rendita catastale e di elementi attendibili negli atti, il giudice può qualificare la causa come di valore indeterminabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo confuso diversi vizi ex art. 360 c.p.c., non formulava una critica specifica e autosufficiente e, nel merito, la Corte ha ribadito che il termine di 90 giorni previsto dalla legge speciale è un termine finale, che non impedisce opposizioni anticipate; ha inoltre escluso la nullità per violazione del contraddittorio, poiché erano stati chiamati tutti i litisconsorti necessari. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, sia per genericità sia perché la prova del possesso utile all'usucapione speciale incombe su chi la invoca; quanto alla prova testimoniale, la censura non era stata specificamente dedotta in appello e quindi non poteva essere riproposta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 c.p.c.
Per le controversie relative a beni immobili, il valore si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale; in loro assenza, e mancando elementi attendibili dagli atti, la causa può essere qualificata come di valore indeterminabile.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla determinazione del valore della causa e alle conseguenze sulle spese, ma il motivo è stato ritenuto generico.
art. 163 c.p.c.
Censurato dal ricorrente in relazione alla pretesa improcedibilità del giudizio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata.
art. 100 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo in relazione alla legittimazione e al ribaltamento dei ruoli, ma senza esito favorevole.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e alla valutazione delle risultanze processuali.
art. 244 c.p.c.
La Corte ha condiviso la valutazione di inammissibilità di alcuni capitoli di prova testimoniale per come formulati.
art. 2697 c.c.
La prova del possesso idoneo ad acquistare per usucapione speciale incombe su chi chiede il riconoscimento del diritto.
art. 3 L. 346/1976
Il termine di 90 giorni dalla scadenza dell'affissione del decreto di accoglimento è un termine finale e non impedisce la proposizione di opposizioni anticipate.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sul diritto di difesa, ma senza incidere sull'esito.
art. 354 c.p.c.
Esclusa la necessità di rimessione della causa al primo giudice per asserita violazione del contraddittorio.
art. 360 c.p.c.
commi 3, 4, 5; comma 1, nn. 3, 4, 5
La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere specifici, completi, intelligibili e riferibili alla decisione impugnata; la cumulazione confusa di vizi diversi rende il motivo inammissibile.
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo il rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio di violazione di legge non può risolversi nella mera indicazione delle norme asseritamente violate o nella contrapposizione di una diversa soluzione: occorre una critica puntuale e circostanziata della ratio decidendi e il motivo deve essere autosufficiente.
- La censura che cumuli in modo indistinto violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo, senza distinguere chiaramente i singoli vizi e senza indicare gli specifici atti e fatti rilevanti, è inammissibile per difetto di specificità.
- Nelle controversie relative all'usucapione speciale della piccola proprietà rurale, l'onere di provare il possesso utile all'acquisto grava su chi chiede il riconoscimento del diritto, dovendo essere dimostrati sia l'elemento materiale sia quello soggettivo del possesso.
- Per la determinazione del valore delle cause relative a beni immobili, in difetto di reddito dominicale o rendita catastale e di altri elementi attendibili emergenti dagli atti, il giudice può legittimamente considerare la causa di valore indeterminabile.
- Il termine previsto dalla legge speciale per proporre opposizione al decreto di riconoscimento della proprietà ha natura finale e non impedisce la proposizione di opposizioni anticipate, purché sia rispettato il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari.
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