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Circolare

Circolare numero 138 del 12-10-2017

Premessa Quadro di riferimento Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 e sua applicazione Adempimenti delle Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 10 della Legge n. 199/2016, che riguarda gli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo. La norma, in vigore dal 4 novembre 2016, consente agli accordi provinciali di demandare agli accordi aziendali, purché sottoscritti dalle stesse parti, la definizione totale o parziale del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici. Viene precisato che si tratta di interpretazione autentica limitata agli accordi già sottoscritti e depositati e che non è prevista la ripetizione dei versamenti contributivi effettuati prima dell'entrata in vigore della legge. Restano fermi gli altri obblighi previsti dall'art. 5 della Legge n. 608/1996 per la sospensione dell'obbligo retributivo.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della Legge n. 199/2016 sul riallineamento retributivo nel settore agricolo

Interpretazione autentica dell'art. 10 della Legge n. 199/2016 sul riallineamento retributivo agricolo

La circolare illustra il significato e la portata applicativa dell'art. 10 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, che interviene come norma di interpretazione autentica in materia di accordi di riallineamento retributivo nel settore agricolo. L'obiettivo è chiarire il rapporto tra accordi provinciali e accordi aziendali, nonché gli effetti sui contributi e sulla sospensione dell'obbligo retributivo.

Premessa normativa

La Legge n. 199/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, contiene una disposizione che consente agli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo di demandare, in tutto o in parte, agli accordi aziendali la definizione del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori. La norma è qualificata come interpretazione autentica delle disposizioni già vigenti relative ai trattamenti economici nei programmi di riallineamento con riflessi sulla disciplina contributiva.

Quadro di riferimento: art. 5 della Legge n. 608/1996

La circolare richiama l'art. 5 della Legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato da successive leggi, che disciplina i contratti provinciali di riallineamento nelle zone svantaggiate del territorio nazionale. La finalità è la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante un progressivo adeguamento delle retribuzioni corrisposte alle retribuzioni previste dalla contrattazione nazionale di categoria.

La disciplina prevede, inoltre:

  • la possibilità di derogare all'obbligo di corrispondere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 389/1989, quale condizione per ottenere sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali;
  • l'utilizzo della retribuzione definita dagli accordi provinciali come base di calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale nel regime di riallineamento;
  • il rispetto delle misure progressive stabilite dall'art. 23 della Legge n. 196/1997 e dall'art. 75 della Legge n. 448/1998.

La normativa di riferimento risulta già illustrata nelle circolari INPS n. 59 del 6 marzo 2000, n. 115 del 16 giugno 2000, n. 159 del 6 agosto 2001 e n. 194 del 6 novembre 2001.

Ambito di applicazione dell'art. 10 della Legge n. 199/2016

La disposizione entra in vigore il 4 novembre 2016 e si applica esclusivamente al settore agricolo. Essa si riferisce agli accordi già sottoscritti e depositati, tenuto conto che l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 510/1996 consentiva accordi di riallineamento fino al 17 ottobre 2001.

La circolare sottolinea che il sistema normativo contempla ora due previsioni complementari:

  • l'art. 5 del D.L. n. 510/1996, che attribuisce alla contrattazione aziendale la sola facoltà di recepire quanto stabilito a livello provinciale;
  • l'art. 10 della Legge n. 199/2016, che consente alla contrattazione provinciale di demandare alla contrattazione aziendale la definizione del programma di riallineamento.

Rapporti tra accordo provinciale e accordo aziendale

L'art. 10 attribuisce agli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo la possibilità di affidare agli accordi aziendali, purché sottoscritti con le stesse parti, la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici.

Secondo il chiarimento ministeriale richiamato nella circolare, l'accordo aziendale può operare solo entro i limiti e in conformità a quanto previsto dall'accordo provinciale. In particolare:

  • se l'accordo provinciale disciplina i valori di riallineamento, l'accordo aziendale deve rispettarne contenuti e limiti;
  • se l'accordo provinciale non indica valori specifici, assumono rilievo quelli stabiliti dall'accordo aziendale;
  • l'accordo aziendale può prevedere valori retributivi compresi tra eventuali limiti minimi e massimi fissati dall'accordo provinciale.

Condizioni per la sospensione dell'obbligo retributivo

La circolare precisa che la sospensione dell'obbligo di corrispondere la retribuzione prevista dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 resta subordinata al regolare adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dall'art. 5 della Legge n. 608/1996. Ne consegue che il regime di riallineamento continua a richiedere il rispetto complessivo delle condizioni stabilite dalla disciplina di settore.

Effetti sui versamenti contributivi

Infine, la legge dispone espressamente che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge. La previsione esclude quindi la restituzione di contributi già versati prima del 4 novembre 2016.

Punti principali

Premessa e finalità della Legge n. 199/2016

La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, contiene all'art. 10 una norma di interpretazione autentica in materia di accordi di riallineamento retributivo nel settore agricolo. La disposizione interviene sui trattamenti economici definiti nei programmi di graduale riallineamento, con effetti anche sulla sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo prevista dall'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del D.L. n. 338/1989.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 5 della Legge n. 608/1996, come modificato da successive leggi, prevede che nelle zone svantaggiate le imprese possano adeguare progressivamente le retribuzioni attraverso contratti provinciali di riallineamento. La disciplina consente deroghe all'obbligo di corrispondere la retribuzione ex art. 1, comma 1, della Legge n. 389/1989, quale condizione per sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali. La retribuzione definita dagli accordi provinciali costituisce base per il calcolo dei contributi nel rispetto delle misure progressive previste dalla normativa richiamata.

Ambito applicativo dell'art. 10 della Legge n. 199/2016

La disposizione è in vigore dal 4 novembre 2016 e si applica soltanto al settore agricolo. Essa è riferita agli accordi già sottoscritti e depositati, poiché l'art. 5 del D.L. n. 510/1996 consentiva accordi di riallineamento fino al 17 ottobre 2001. La norma chiarisce il rapporto tra contrattazione provinciale e aziendale nel sistema del riallineamento retributivo.

Rapporto tra accordi provinciali e accordi aziendali

Nel contesto normativo convivono due regole: da un lato l'art. 5 del D.L. n. 510/1996, che riconosce alla contrattazione aziendale la sola facoltà di recepire quanto definito in sede provinciale; dall'altro l'art. 10 della Legge n. 199/2016, che consente agli accordi provinciali di demandare agli accordi aziendali la definizione di tutto o parte del programma di riallineamento. Tale possibilità è ammessa solo se gli accordi aziendali sono sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Chiarimenti interpretativi e criteri operativi

Il Ministero del Lavoro, con il parere prot. 0004568 del 5 luglio 2017, ha precisato che l'art. 10 consente agli accordi aziendali di definire il programma di riallineamento entro i limiti e in conformità a quanto stabilito dagli accordi provinciali. Se l'accordo provinciale non disciplina i valori di riallineamento, rilevano quelli fissati dall'accordo aziendale. È inoltre possibile prevedere valori retributivi compresi tra i minimi e i massimi eventualmente fissati a livello provinciale.

Condizioni per la sospensione dell'obbligo retributivo

Resta fermo che la sospensione dell'obbligo di corrispondere la retribuzione di cui all'art. 6 del D.L. n. 338/1989 è subordinata al regolare adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dall'art. 5 della Legge n. 608/1996. La circolare richiama quindi il mantenimento di tutte le condizioni previste per l'applicazione del regime di riallineamento.

Effetti sui contributi versati

L'art. 10 prevede espressamente che non si dà luogo alla ripetizione degli eventuali versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge.

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