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Circolare

Circolare numero 139 del 12-10-2017

La circolare fornisce le linee guida e le istruzioni operative necessarie per l’attuazione della disposizione normativa in oggetto. 1. Premessa. 2. Individuazione delle patologie oggetto della norma. 3. Adempimenti del lavoratore.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’estensione della tutela previdenziale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata nei casi di malattia conseguente a trattamenti terapeutici oncologici o a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque tali da determinare inabilità lavorativa temporanea totale. Vengono chiariti l’ambito applicativo della norma, le patologie rilevanti, la documentazione medica necessaria e le modalità di presentazione della domanda. In caso di mancato riconoscimento della specifica fattispecie, resta ferma la possibilità di erogare d’ufficio, se spettante, la prestazione ordinaria di malattia.

Tutela previdenziale per malattia dei lavoratori iscritti alla Gestione separata in caso di trattamenti oncologici o gravi patologie cronico-degenerative

Tutela previdenziale per malattia nella Gestione separata in caso di patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative

La circolare fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha introdotto una specifica equiparazione alla degenza ospedaliera per determinati eventi morbosi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Il documento chiarisce il perimetro della nuova tutela, i criteri medico-legali per l’individuazione delle patologie interessate, gli adempimenti documentali a carico del lavoratore e il rapporto con la prestazione ordinaria di malattia.

Quadro normativo e soggetti interessati

La circolare richiama anzitutto la disciplina previdenziale già riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che contempla due diverse prestazioni in caso di malattia: l’indennità di degenza ospedaliera, disciplinata dalla circolare n. 147/2001, e l’indennità di malattia, disciplinata dalla circolare n. 76/2007. L’ambito soggettivo, nel tempo, è stato esteso a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata tenuti al versamento dell’aliquota contributiva piena, cioè non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensione, come già chiarito dalla circolare n. 77/2013.

L’intervento più recente è rappresentato dall’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, entrato in vigore il 14 giugno 2017. La norma prevede che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche, o a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque tali da comportare un’inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, siano equiparati alla degenza ospedaliera.

Effetti dell’equiparazione alla degenza ospedaliera

La circolare evidenzia che tale equiparazione non ha solo valore descrittivo, ma comporta una disciplina diversa su tre profili principali:

  • termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione;
  • durata della tutela economica riconosciuta;
  • ammontare del trattamento spettante.

In particolare, la durata massima della tutela passa da 61 giorni annui a 180 giorni annui. Il trattamento economico è determinato annualmente e risulta commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati.

Criteri medico-legali per l’individuazione delle patologie

Per individuare correttamente le patologie rientranti nella nuova disciplina, la circolare richiama la funzione della tutela di malattia, che è quella di compensare la perdita di guadagno derivante da una temporanea incapacità lavorativa rispetto alla mansione specifica. Sotto il profilo medico-legale, la malattia è descritta come una alterazione peggiorativa dello stato di salute, caratterizzata da anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.

Le malattie croniche vengono considerate come un gruppo eterogeneo di condizioni morbose, con sintomi persistenti nel tempo o alternati tra remissione e riacutizzazione. Per loro natura, esse possono determinare effetti menomativi permanenti e risultano spesso più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità. Diversamente, ai fini dell’indennizzabilità, la malattia deve essere riferita a una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata, con evoluzione tale da condurre in tempi brevi alla guarigione o comunque a una stabilizzazione che consenta la ripresa del lavoro.

In questa prospettiva, il legislatore viene interpretato come intenzionato a riconoscere una tutela specifica nei casi in cui il percorso clinico-assistenziale, per gravità della patologia e delle terapie somministrate, possa essere assimilato a una sorta di "degenza domiciliata". A tal fine, la circolare indica in allegato un elenco di patologie che rientrano nella tutela prevista dalla nuova norma.

Documentazione sanitaria e adempimenti del lavoratore

Ai fini del riconoscimento della prestazione, la circolare chiarisce che gli uffici medico-legali dell’Istituto devono poter esaminare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia. È quindi necessario accertare:

  • la natura clinica del processo morboso;
  • l’entità della disfunzione prodotta;
  • il manifestarsi acuto della patologia, anche se inserita in un decorso cronico;
  • l’evoluzione modificata dalla terapia;
  • l’eventuale carattere ingravescente;
  • la compromissione totale della capacità lavorativa rispetto alla mansione specifica.

Per questo motivo, oltre al certificato di malattia, il lavoratore deve produrre documentazione medica integrativa, quale cartelle cliniche, relazioni mediche e accertamenti diagnostici, che comprovino l’effettuazione di terapia antineoplastica oppure la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche descritte.

Sul piano operativo, il lavoratore deve:

  • presentare il certificato di malattia nei tempi e con le modalità vigenti;
  • consegnare agli uffici Inps il modello cartaceo di domanda e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06), opportunamente aggiornato e disponibile sul sito dell’Istituto;
  • non utilizzare i servizi online dell’Istituto per la richiesta della prestazione;
  • consegnare un plico chiuso contenente la documentazione sanitaria, con la dicitura "contiene dati sensibili di natura sanitaria".

Rapporti con la prestazione ordinaria di malattia

La circolare precisa infine che, qualora non sia possibile accogliere la domanda presentata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017, l’Istituto procederà comunque, ove ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa, all’erogazione d’ufficio del trattamento economico previsto in caso di malattia ordinaria, senza necessità di una ulteriore istanza da parte del lavoratore.

La circolare anticipa inoltre che successivamente saranno fornite istruzioni amministrative e procedurali di dettaglio per gli operatori delle strutture territoriali ai fini della liquidazione della prestazione.

Punti principali

Estensione della tutela e quadro normativo

La circolare richiama la tutela previdenziale già prevista per gli iscritti alla Gestione separata, distinta in indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia, e ne evidenzia l’evoluzione normativa e interpretativa. Con l’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, in vigore dal 14 giugno 2017, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti oncologici o a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque comportanti inabilità lavorativa temporanea al 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Effetti dell’equiparazione a degenza ospedaliera

L’assimilazione alla degenza ospedaliera comporta un diverso regime per i termini di presentazione della certificazione sanitaria e della domanda, per la durata della tutela e per il trattamento economico. La durata massima passa da 61 giorni annui a 180 giorni annui e l’importo è determinato annualmente in relazione al numero di mensilità di contribuzione versate.

Criteri per individuare le patologie rilevanti

La circolare spiega che la tutela mira a compensare la perdita di guadagno per temporanea incapacità lavorativa rispetto alla mansione specifica. Le patologie croniche in sé non sono automaticamente indennizzabili, poiché spesso rientrano nell’ambito delle prestazioni di invalidità; rilevano invece le condizioni in fase acuta o riacutizzata, o i percorsi clinico-assistenziali assimilabili a una sorta di degenza domiciliare per gravità delle cure e della patologia. È richiamato un elenco allegato di patologie rientranti nella tutela.

Documentazione medica e adempimenti del lavoratore

Ai fini del riconoscimento della prestazione, non è sufficiente il solo certificato di malattia: gli uffici medico-legali devono poter esaminare anche cartelle cliniche, relazioni mediche e accertamenti diagnostici. Il lavoratore deve presentare il certificato nei tempi e nelle modalità vigenti e consegnare agli uffici Inps il modello cartaceo di domanda e trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06), senza utilizzare i servizi online, insieme a un plico chiuso contenente la documentazione sanitaria con la dicitura "contiene dati sensibili di natura sanitaria".

Prestazione ordinaria di malattia in subordine

Se non è possibile accogliere la domanda presentata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017, la circolare precisa che, qualora sussistano comunque i requisiti previsti dalla normativa, l’Istituto procederà d’ufficio all’erogazione del trattamento economico di malattia ordinario, senza necessità di una nuova istanza.

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