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Provvedimento

Deliberazione n. 678 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e di imporne, ove acquisito, la conservazione per fini probatori per dodici mesi. La decisione conferma l’operato urgente svolto in applicazione della disciplina sul c.d. revenge porn e delle procedure interne del Garante.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni di c.d. revenge porn. L’intervento si inserisce nel meccanismo dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire rapidamente in presenza di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Origine della segnalazione e quadro normativo

Una persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riferiti alla stessa, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso Facebook, Instagram e Telegram senza il suo consenso. Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la ricezione delle segnalazioni e l’intervento dell’Autorità entro 48 ore;
  • gli articoli 143 e 144 del Codice privacy, richiamati per la decisione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti soggetti a successiva ratifica.

Provvedimenti urgenti adottati il 30 ottobre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 412 e 413 del 30 ottobre 2025. Tali determinazioni hanno previsto due misure principali:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme in pari data.

Decisione finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 30 ottobre 2025. La ratifica conferma dunque l’efficacia delle misure volte a impedire la diffusione del materiale e a conservarne eventuali copie per esigenze probatorie, nel quadro della protezione rafforzata contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la previsione dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Provvedimenti urgenti del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 412 e 413 del 30 ottobre 2025. I provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione del materiale

Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 412/2025 e 413/2025 adottati il 30 ottobre 2025 nei confronti delle tre società destinatarie.

Come è indicizzato

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