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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20615/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso avviso di accertamento TARSU per l'anno 2005 relativo a immobili siti in Latina. Il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi: decorrenza della prescrizione/decadenza quinquennale (avviso notificato il 28/09/2011), soppressione della TARSU dall'anno 2006, difetti e carenza motivazionale dell'avviso (assenza di deliberazioni comunali istitutive allegate), omissione di istruttoria sullo stato di inoccupazione di immobili, inesistenza di autorimessa e di occupazione di suolo, e vizi della forma e sostanza dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla decadenza quinquennale (art.1, comma 161 e 171, L. 27/12/2006 n.296), ritenendo che la detenzione degli immobili fosse già in corso all'inizio del 2005 e che, quindi, il termine di decadenza fosse maturato al 31/12/2010. Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 28/09/2011, oltre il termine, l'atto è stato ritenuto decaduto. Per l'assorbimento del primo motivo, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso del contribuente è accolto. Le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 161

    "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    La Corte ha ritenuto applicabile il termine decadenziale quinquennale introdotto dalla norma ai tributi comunali pendenti, con conseguente decorrenza del termine quando la detenzione/occupazione era già in essere all'inizio dell'anno di imposta (ossia il quinquennio riferito all'anno 2005 è scaduto al 31/12/2010).

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 171

    Stabilisce che il regime della disciplina decadenziale si applica anche ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore, purché alla data del 1/1/2007 non fosse ancora intervenuta la decadenza secondo la previgente disciplina; usata dalla Corte per estendere il nuovo termine ai tributi relativi al 2005.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 70

    Disciplina l'obbligo di denuncia per la TARSU (denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione) e individua il termine dichiarativo utile a stabilire la decorrenza dei termini di decadenza quando l'occupazione inizia nel corso dell'anno.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 71

    Prevede l'emissione dell'avviso di accertamento per la TARSU solo se manca la denuncia ovvero la denuncia è ritenuta infedele o incompleta; la Corte ha richiamato la regola per distinguere i casi in cui l'avviso è necessario e quelli in cui si procede con cartella o liquidazione diretta.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 72, comma 1

    Consente la liquidazione diretta della TARSU senza previa emissione di avviso quando la liquidazione si basa su dati acquisiti e non contestati; la Corte ha precisato che l'avviso diventa necessario quando i dati sono incerti o contestati.

  • Codice civile, art. 2948, n. 4 (richiamato nel ricorso)

    Norma sulla prescrizione quinquennale richiamata dal ricorrente; la Corte ha però riclassificato la doglianza come questione di decadenza (termini per l'azione dell'ente) più che di prescrizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Fondamento formale del motivo di cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; invocato dal ricorrente e valutato dalla Corte nel quadro della decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1 (ultima parte)

    Consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito; applicata per accogliere direttamente il ricorso e decidere nel merito a favore del contribuente.

Massime di principio

  • Per tributi locali soggetti alla disciplina della L. 27/12/2006 n.296 (art.1, c.161), l'azione dell'ente è sottoposta a decadenza quinquennale decorrente dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; se l'occupazione/detenzione era già in corso all'inizio dell'anno di imposta, il quinquennio si computa fino al 31 dicembre del quinto anno.
  • Nel contesto della TARSU (D.Lgs. 507/1993) occorre distinguere: se il contribuente ha presentato denuncia valida e non contestata, l'ente può procedere con cartella o liquidazione diretta senza avviso; se i dati sono incerti o contestati, l'ente deve motivare l'eventuale rettifica mediante avviso di accertamento.
  • La doglianza relativa a termini può essere qualificata come questione di decadenza (termine per l'esercizio del potere impositivo) e non come mera prescrizione: la corte valuta la natura del vizio per applicare correttamente il termine.
  • Se il motivo principale (es. decadenza) è accolto, gli altri motivi attinenti a vizi dell'accertamento possono risultare assorbiti; è quindi strategico dedurre e provare tempestivamente la decorrenza dei termini.
  • Sulle spese: in sede di merito la compensazione delle spese è possibile in ragione dell'andamento della controversia; nel giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza.

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