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Circolare

Circolare numero 2 del 03-01-2024

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché indicazioni amministrative in materia di regime contributivo di cui al medesimo decreto-legislativo per la categoria di lavoratori interessata.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra destinatari, requisiti, modalità di calcolo, presentazione delle domande, regime di incompatibilità, contribuzione, contributi figurativi, misure formative, regime transitorio e fiscale dell'indennità di discontinuità introdotta dal D.lgs. n.175/2023 (decorrenza 1° gennaio 2024). Vengono specificati i requisiti soggettivi e reddituali (es. reddito IRPEF ≤ €25.000 e almeno 60 giornate di contribuzione nell'anno precedente), la durata (1/3 delle giornate accreditate fino a capienza 312 gg), la misura (60% della retribuzione media giornaliera), le modalità di domanda telematica (termine 30 marzo; per il 2022 termine speciale 15 dicembre 2023) e gli aspetti contributivi e fiscali.

Indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (D.lgs. 30/11/2023, n.175) - istruzioni operative INPS

Punti principali

Premessa e quadro normativo

Il D.lgs. 30/11/2023, n.175 istituisce l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo a partire dal 1° gennaio 2024; per il 2022 è previsto un regime transitorio con domanda entro il 15/12/2023.

Destinatari

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: autonomi (anche collaborazioni coordinate continuative), subordinati a tempo determinato (lett. a e b dell'art.2 D.lgs.182/1997, con elencazione delle qualifiche), e intermittenti a tempo indeterminato che non percepiscono l'indennità di disponibilità.

Requisiti generali

Requisiti da cumulare alla presentazione della domanda: cittadinanza UE o soggiorno regolare; residenza in Italia ≥1 anno; reddito IRPEF complessivo ≤ €25.000 nell'anno precedente; almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nello stesso anno; reddito da lavoro prevalente derivante dalle attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione al Fondo; assenza di rapporto a tempo indeterminato nell'anno precedente (salvo intermittente senza indennità di disponibilità); non titolarità di pensione diretta.

Requisiti dettagliati (3.1–3.7)

3.1 documentazione di soggiorno o dichiarazione; 3.2 residenza verificata telematicamente; 3.3 il limite reddituale è sul reddito complessivo IRPEF e sarà verificato dall'INPS con l'Anagrafe tributaria; 3.4 conteggio delle 60 giornate esclude giornate figurative già riconosciute per indennità nel medesimo anno; 3.5 prevalenza del reddito da attività iscritte al Fondo; 3.6 assenza di rapporto a tempo indeterminato anche per brevi periodi (eccezione per intermittente senza indennità di disponibilità); 3.7 incompatibilità con trattamenti pensionistici diretti e con assegno ordinario di invalidità.

Durata, calcolo e misura della prestazione

Durata: pari a 1/3 delle giornate accreditate al Fondo nell'anno precedente, detratte giornate coperte da altra contribuzione o indennità, con cap di 312 giornate annue; misura giornaliera: 60% della retribuzione media giornaliera calcolata sulle retribuzioni imponibili relative alle giornate contributive dell'anno precedente; importo non può superare il minimale giornaliero contributivo annuale; possibilità di riduzione proporzionale in caso di risorse insufficienti.

Presentazione della domanda

Domanda telematica obbligatoria entro il 30 marzo di ogni anno (disponibile dal 15 gennaio), tramite portale INPS (SPID livello ≥2, CIE, CNS) o tramite Patronati/Contact Center; dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del DPR 445/2000; l'INPS verifica i requisiti e avvia recupero e sanzioni in caso di irregolarità.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Durante i periodi di indennità è riconosciuta d'ufficio contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di riferimento entro un limite (1,4 volte il minimale giornaliero contributivo); le giornate figurative sono accreditate nell'anno precedente e computabili per l'anzianità contributiva e per perfezionare requisiti pensionistici (valorizzate secondo la regola dei 2/3 per il settore spettacolo). Gli assegni per il nucleo familiare non spettano.

Formazione e politiche attive

I percettori devono partecipare a percorsi di formazione/aggiornamento professionale; iniziative possono essere finanziate da programmazioni regionali, fondi paritetici o programmi nazionali (es. GOL/PNRR); il beneficiario autorizza l'INPS a trasmettere i contatti alle Regioni per attivare i percorsi e il patto di attivazione digitale.

Regime di incompatibilità e incumulabilità

L'indennità non è cumulabile, per le stesse giornate, con maternità, malattia, infortunio, tutte le indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), con trattamenti di integrazione salariale, e con l'assegno ordinario di invalidità; possibilità di opzione tra assegno di invalidità e indennità di discontinuità; compatibilità con cariche elettive solo se il compenso è limitato al gettone di presenza.

Contribuzione a carico di datori e lavoratori

Dal 1° gennaio 2024: contributo a carico del datore/committente 1% dell'imponibile contributivo; contributo di solidarietà a carico dei lavoratori 0,50% sulla retribuzione/compensi eccedenti il massimale; per i subordinati indicati contributo addizionale 1,10% dell'imponibile previdenziale. Dettagli attuativi saranno oggetto di successiva circolare.

Regime transitorio per il 2022

Per l'anno di competenza 2022 domanda ecc. fino al 15/12/2023: indennità riconosciuta al 90% delle giornate accreditate (al netto di altre giornate coperte) e corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato; disposizioni ALAS non applicabili per cessazioni dal 1/1/2024 e indennità non cumulabile con ALAS.

Finanziamento e monitoraggio

Stananziamenti programmati: plafond decrescente/incrementale con importi annuali indicati dal 2023 (es. €90,6M per 2023; €39,6M per 2024; progressivo aumento fino a €47,7M dal 2033); INPS effettua il monitoraggio e rende conto a Ministero del Lavoro, Ministero della Cultura e MEF.

Regime fiscale

L'indennità concorre alla formazione del reddito secondo il TUIR; se sostituisce reddito da lavoro dipendente è soggetta a tassazione ordinaria con ritenuta a titolo d'acconto (art.23 DPR 600/1973); se sostituisce reddito da lavoro autonomo è soggetta a ritenuta ai sensi dell'art.25 DPR 600/1973 salvo regime forfettario; INPS rilascia certificazione fiscale (CU/CUS).

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