Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 3 del 03-01-2024

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2023) per l’anno 2024.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la revisione degli importi delle indennità antitubercolari, correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni. In seguito ai decreti ministeriali sulla perequazione delle pensioni, vengono aggiornate le percentuali di variazione e i relativi importi con decorrenza 1° gennaio 2023 e 1° gennaio 2024; la procedura automatizzata di liquidazione è stata adeguata. È prevista la garanzia del pagamento dell'indennità fissa qualora l'indennità di malattia risultasse inferiore.

Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2023 e 2024

Punti principali

Base normativa

Le indennità antitubercolari sono legate per legge (art. 4 L. 6/8/1975, n. 419 e art. 2, c.2 L. 4/3/1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni FPLD.

Decreti sulla perequazione e percentuali di variazione

In seguito al decreto del 20/11/2023 (perequazione pensioni 2023 in via provvisoria) e al valore definitivo per il 2022 (provvisorio 7,3% dal decreto del 10/11/2022), le percentuali di variazione sono pari a 8,1% dal 1° gennaio 2023 e a 5,4% dal 1° gennaio 2024.

Nuovi importi (1° gennaio 2023 e 1° gennaio 2024)

Indennità giornaliera assicurati: € 14,87 (2023) → € 15,67 (2024); Indennità giornaliera per familiari/pensionati: € 7,44 → € 7,84; Indennità post-sanatoriale assicurati (giornaliera): € 24,78 → € 26,12; Post-sanatoriale familiari (giornaliera): € 12,39 → € 13,06; Assegno di cura/sostentamento (mensile): € 99,98 → € 105,38.

Adeguamento procedurale

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata per il 2023 e il 2024 con i nuovi importi.

Rimando sull'indennità equiparata alla malattia

Dal 1° gennaio 2024 l'aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi equiparate all'indennità di malattia per i primi 180 giorni (L. 14/12/1970, n. 1088). Se l'indennità di malattia fosse inferiore alla misura fissa di € 15,67 dovrà essere corrisposta quest'ultima.

Decorrenze e firma

Gli aggiornamenti decorrono dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2024 secondo quanto indicato; la circolare è firmata dal Direttore Generale Vincenzo Caridi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.