Circolare numero 3 del 03-01-2024
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2023) per l’anno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la revisione degli importi delle indennità antitubercolari, correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni. In seguito ai decreti ministeriali sulla perequazione delle pensioni, vengono aggiornate le percentuali di variazione e i relativi importi con decorrenza 1° gennaio 2023 e 1° gennaio 2024; la procedura automatizzata di liquidazione è stata adeguata. È prevista la garanzia del pagamento dell'indennità fissa qualora l'indennità di malattia risultasse inferiore.
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2023 e 2024
Punti principali
Base normativa
Le indennità antitubercolari sono legate per legge (art. 4 L. 6/8/1975, n. 419 e art. 2, c.2 L. 4/3/1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni FPLD.
Decreti sulla perequazione e percentuali di variazione
In seguito al decreto del 20/11/2023 (perequazione pensioni 2023 in via provvisoria) e al valore definitivo per il 2022 (provvisorio 7,3% dal decreto del 10/11/2022), le percentuali di variazione sono pari a 8,1% dal 1° gennaio 2023 e a 5,4% dal 1° gennaio 2024.
Nuovi importi (1° gennaio 2023 e 1° gennaio 2024)
Indennità giornaliera assicurati: € 14,87 (2023) → € 15,67 (2024); Indennità giornaliera per familiari/pensionati: € 7,44 → € 7,84; Indennità post-sanatoriale assicurati (giornaliera): € 24,78 → € 26,12; Post-sanatoriale familiari (giornaliera): € 12,39 → € 13,06; Assegno di cura/sostentamento (mensile): € 99,98 → € 105,38.
Adeguamento procedurale
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata per il 2023 e il 2024 con i nuovi importi.
Rimando sull'indennità equiparata alla malattia
Dal 1° gennaio 2024 l'aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi equiparate all'indennità di malattia per i primi 180 giorni (L. 14/12/1970, n. 1088). Se l'indennità di malattia fosse inferiore alla misura fissa di € 15,67 dovrà essere corrisposta quest'ultima.
Decorrenze e firma
Gli aggiornamenti decorrono dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2024 secondo quanto indicato; la circolare è firmata dal Direttore Generale Vincenzo Caridi.
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