Circolare numero 47 del 19-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama la legge 15 dicembre 1990, n. 386, che introduce nuove sanzioni amministrative e penali per l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista e prevede la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni in caso di protesto o constatazione equivalente. Viene raccomandato di continuare ad applicare le procedure già previste dalla circolare n. 820 Rg del 18 febbraio 1986, ritenute idonee a garantire il rispetto della nuova normativa, in particolare l’acquisizione del "benestare fondi" prima dell’invio degli assegni ai beneficiari. La novità operativa riguarda invece l’art. 6 della legge, che impone l’aggiornamento della dichiarazione sottoscritta dal traente al momento del rilascio di titoli in bianco, con un nuovo testo da utilizzare come allegato n. 2 della circolare n. 820.
Nuove norme sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e aggiornamento della dichiarazione per la traenza dei titoli in bianco
Nuove norme sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e aggiornamento della modulistica
La circolare richiama l’entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che detta nuove disposizioni in materia di assegni bancari. Il documento segnala gli effetti sanzionatori e operativi della riforma, confermando al contempo la validità delle procedure interne già adottate dall’Istituto, con un unico intervento di aggiornamento sul testo della dichiarazione relativa ai titoli in bianco.
Ambito della nuova disciplina
La legge introduce una disciplina sanzionatoria specifica per due ipotesi principali:
- emissione di assegni senza autorizzazione del trattario, sanzionata in via amministrativa e penale ai sensi degli articoli 1 e 3;
- emissione di assegni non pagati, in tutto o in parte, per mancanza di provvista, con conseguenti sanzioni ai sensi degli articoli 2 e 8.
La circolare evidenzia quindi che la riforma interviene sia sul profilo della regolarità dell’emissione, sia su quello della disponibilità delle somme necessarie al pagamento.
Revoca dell’autorizzazione e restituzione dei moduli
L’art. 9 della legge prevede che, in caso di protesto o di constatazione equivalente per difetto di provvista, la banca trattaria revochi l’autorizzazione ad emettere assegni. A seguito della revoca, la banca è inoltre tenuta a invitare il traente alla restituzione dei moduli di assegni ancora in suo possesso.
Indicazioni operative confermate dalla circolare precedente
Pur richiamando l’attenzione sulla nuova normativa, la circolare ritiene che le istruzioni già impartite con la circolare n. 820 Rg del 18 febbraio 1986 siano sufficienti a garantire il rispetto del nuovo dettato legislativo in materia di emissione di assegni. In particolare viene ribadita l’importanza dell’acquisizione del "benestare fondi" prima dell’invio degli assegni ai beneficiari, come previsto al punto 2.2 della circolare del 1986.
Modifica della dichiarazione per il rilascio di titoli in bianco
Con riferimento all’art. 6 della legge n. 386/1990, che sostituisce il primo comma dell’art. 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, la circolare precisa che resta valido quanto già affermato al punto 1.2 della circolare del 18 febbraio 1986. Tuttavia viene modificato il contenuto della dichiarazione che il traente deve sottoscrivere al momento del rilascio dei titoli in bianco.
Il nuovo testo dell’allegato n. 2 della circolare n. 820 richiede che il dichiarante attesti, sotto la propria responsabilità:
- di non essere stato interdetto dall’emissione di assegni bancari e postali;
- di non aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.
La dichiarazione deve essere estesa anche agli altri funzionari della sede abilitati alla traenza sul conto corrente indicato, i quali devono controfirmarla con la consapevolezza delle sanzioni previste dalla legge.
Punti principali
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
La legge 15 dicembre 1990, n. 386, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 1990, introduce nuove norme sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. Sono previste sanzioni amministrative e penali per l’emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e per l’emissione di assegni non pagati, in tutto o in parte, per mancanza di provvista.
Revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni
L’art. 9 della legge prevede la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni da parte della banca trattaria quando intervengano protesto o constatazione equivalente per difetto di provvista. In tale ipotesi la banca deve invitare il traente a restituire i moduli di assegni in suo possesso.
Applicazione delle procedure già in uso
La circolare invita le strutture a prestare particolare attenzione alla nuova normativa, ma ritiene che le disposizioni già emanate in precedenza siano sufficienti a garantirne l’osservanza. In particolare viene richiamato il punto 2.2 della circolare n. 820 Rg del 18 febbraio 1986, che prevede l’acquisizione del "benestare fondi" prima dell’invio degli assegni ai beneficiari.
Aggiornamento della dichiarazione per titoli in bianco
Con riferimento all’art. 6, che sostituisce il primo comma dell’art. 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, resta fermo quanto stabilito al punto 1.2 della circolare del 18 febbraio 1986, ma cambia il contenuto della dichiarazione che il traente deve sottoscrivere quando vengono rilasciati titoli in bianco. Per questo viene modificato il testo dell’allegato n. 2 della circolare n. 820, con una nuova dichiarazione di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato, nel semestre precedente, sentenza o decreto penale di condanna per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.
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