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Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Voluntary disclosure - Regolarizzazione, emersione e rientro di capitali detenuti all'estero - Mancata previsione della possibilità di sanare anche l'imposta sulle successioni e donazioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'autodichiarazione della proprietà dei beni ereditati, presentata nell'ambito della voluntary disclosure prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 186/2014, fosse sufficiente a regolarizzare anche la mancata dichiarazione integrativa di successione. La controversia riguardava quindi la possibilità di ricomprendere nella procedura di collaborazione volontaria le violazioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni. Secondo la disciplina richiamata, tuttavia, la dichiarazione di successione deve essere redatta utilizzando la modulistica ufficiale, a pena di nullità; la dichiarazione nulla è considerata omessa. La voluntary disclosure non costituisce una dichiarazione di successione e non sostituisce gli adempimenti prescritti dalla normativa successoria.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. L'emersione o l'autodichiarazione dei beni ereditati nell'ambito della voluntary disclosure non consente di regolarizzare l'omessa dichiarazione di successione né di sanare il mancato pagamento dell'imposta successoria. Di conseguenza, in assenza degli adempimenti successori e del pagamento dell'imposta dovuta, i beni non possono essere considerati regolarmente attribuiti all'erede ai fini dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 346/1990.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, legge 186/2014

    Procedura per la collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione e al rientro di capitali detenuti all'estero

    La voluntary disclosure riguarda le violazioni relative alle attività e agli investimenti esteri oggetto della procedura, ma non sostituisce la dichiarazione di successione né comprende automaticamente le violazioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni.

  • Art. 28, commi 3 e 8, D.Lgs. 346/1990

    La dichiarazione di successione deve essere redatta su modulistica ufficiale, a pena di nullità; la dichiarazione nulla si considera omessa

    L'adempimento successorio richiede il rispetto della forma prevista dalla legge. Una dichiarazione non conforme alla modulistica ufficiale non produce gli effetti della dichiarazione di successione e viene trattata come omessa.

  • Art. 48, comma 3, D.Lgs. 346/1990

    L'attribuzione o la disponibilità giuridicamente rilevante dei beni ereditati presuppone il corretto assolvimento degli obblighi successori, incluso il pagamento dell'imposta dovuta quando previsto.

Massime di principio

  • Una procedura speciale di emersione fiscale produce effetti esclusivamente nell'ambito definito dalla legge che la disciplina e non può essere estesa automaticamente ad altre imposte o adempimenti.
  • La voluntary disclosure non sostituisce la dichiarazione di successione: i beni ereditati devono essere regolarizzati anche sotto il profilo successorio mediante la dichiarazione prevista dalla normativa e il pagamento dell'eventuale imposta.
  • L'autodichiarazione della provenienza ereditaria o della proprietà dei beni non è sufficiente, da sola, a perfezionare il trasferimento fiscale e giuridico dei beni all'erede.
  • Quando la legge prescrive una specifica modulistica a pena di nullità, l'utilizzo di una procedura o di un documento diverso non produce gli effetti dell'adempimento richiesto.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente ogni obbligo fiscale: emersione delle attività, dichiarazione di successione, imposta successoria e ulteriori obblighi dichiarativi non necessariamente si considerano sanati con un'unica procedura.

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