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Sentenza

Sentenza del 03/08/2015 n. 256 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Cessione di ramo di azienda, illegittimo il metodo patrimoniale- reddituale di determinazione dell'avviamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato gli avvisi di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore del ramo d’azienda ceduto da 822.787 euro a 1.173.792 euro, imputando 343.951 euro alla maggiore valorizzazione dell’avviamento. Contestavano, in particolare, il difetto di motivazione dell’avviso e l’utilizzo meramente automatico del criterio forfettario previsto dall’art. 2 del DPR 460/1996. Secondo le società, tale criterio era applicabile imperativamente solo nell’ambito dell’accertamento con adesione e non consentiva di determinare correttamente l’avviamento, che avrebbe dovuto essere valutato considerando la redditività prospettica del solo ramo ceduto, il trend dei ricavi e l’esclusione dei risultati derivanti da attività ulteriori e straordinarie svolte dagli acquirenti dopo la cessione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e annullato gli avvisi di rettifica e liquidazione. Ha ritenuto che il criterio dell’art. 2 del DPR 460/1996 abbia natura presuntiva e possa costituire un riferimento generale, ma sia inadeguato se applicato in modo automatico e non corroborato da un’analisi concreta dell’azienda o del ramo ceduto. L’avviamento rappresenta una previsione della futura capacità di produrre reddito e la redditività passata può costituire soltanto una base presuntiva. Nel caso concreto l’Ufficio non aveva analizzato il trend dei ricavi, aveva utilizzato dati relativi all’intera attività e aveva considerato risultati successivi alla cessione derivanti anche da lavori di dragaggio portuale, estranei al ramo acquistato. Ne è derivata una carenza di motivazione dell’atto e, comunque, una carenza di prova nel giudizio tributario. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 51 del DPR 26 aprile 1986, n. 131

    La base imponibile degli atti aventi per oggetto aziende o diritti reali su di esse è costituita dal "valore venale in comune commercio".

    Per la cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, il valore imponibile deve riflettere il valore venale effettivo e comprende anche l’avviamento. La determinazione deve quindi essere riferita al bene concretamente trasferito e non può fondarsi su automatismi privi di collegamento con il caso concreto.

  • Art. 2 del DPR 31 luglio 1996, n. 460

    Il criterio forfettario di determinazione dell’avviamento ha efficacia imperativa nell’ambito dell’accertamento con adesione. Fuori da tale ambito può essere utilizzato come presunzione o parametro orientativo, ma non costituisce una valutazione automatica e deve essere verificato alla luce delle caratteristiche specifiche dell’azienda o del ramo ceduto.

  • Art. 59 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Commissione Tributaria Regionale può rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale solo nei casi tassativamente previsti. L’eventuale insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado non comporta automaticamente la rimessione, dovendo il giudice d’appello decidere nel merito.

Massime di principio

  • Nella cessione di un ramo d’azienda l’avviamento deve essere riferito alla capacità reddituale futura dello specifico ramo trasferito, non alla redditività complessiva dell’impresa cedente o dell’acquirente.
  • Il criterio forfettario previsto dal DPR 460/1996 può essere utilizzato dall’Amministrazione come elemento presuntivo, ma la sua applicazione meramente automatica non è sufficiente, soprattutto quando l’avviamento dichiarato è di importo significativo.
  • L’Ufficio deve considerare il trend dei ricavi e degli utili, la natura delle attività effettivamente trasferite e l’eventuale presenza di componenti straordinarie o di nuove attività svolte dopo la cessione.
  • I dati economici successivi all’acquisto possono essere utilizzati solo se dimostrano effettivamente la redditività del ramo ceduto e devono essere depurati dai risultati derivanti da attività aggiuntive o estranee.
  • Un avviso di rettifica è vulnerabile per difetto di motivazione o di prova quando si limita a richiamare un parametro normativo astratto senza spiegare perché tale parametro rappresenti adeguatamente il valore dell’avviamento nel caso concreto.

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