Cassazione Civile, Ordinanza n. 15611/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per maggiore imposta sulle successioni, emesso nei confronti del curatore dell'eredità relitta dopo che l'erede testamentaria con beneficio d'inventario aveva rilasciato i beni ai creditori ereditari e legatari ai sensi degli artt. 507 e 508 c.c., senza che la procedura liquidatoria dell'eredità beneficiata fosse ancora conclusa. I giudici di merito hanno ritenuto che la base imponibile non potesse essere determinata prima della chiusura della liquidazione dell'eredità beneficiata, accogliendo il ricorso originario della contribuente e poi rigettando l'appello dell'Amministrazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 33 del d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che l'avviso di liquidazione dell'imposta sulle successioni potesse essere emesso anche prima della chiusura della procedura liquidatoria; la controparte ha resistito affermando che la tutela dell'erede beneficiato operasse già nella fase di accertamento e impedisse la liquidazione prima della definizione dei debiti ereditari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico del ricorso. Ha affermato che, in materia di imposta sulle successioni, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di liquidazione anche prima della chiusura della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata; tuttavia, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'atto, dovendo verificare e accertare la responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario nei limiti intra vires hereditatis. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
norma invocata per sostenere la legittimità della liquidazione dell'imposta sulle successioni anche prima della conclusione della procedura liquidatoria dell'eredità beneficiata
art. 33 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
norma invocata in relazione alla liquidazione dell'imposta sulle successioni e al relativo avviso di liquidazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 490, secondo comma, n. 2, c.c.
richiamato per affermare che la responsabilità dell'erede beneficiato per i debiti ereditari è limitata al valore dei beni pervenuti
artt. 507 e 508 c.c.
richiamati per descrivere il rilascio dei beni ai creditori ereditari e legatari nell'ambito della procedura successoria
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per individuare il giudice di rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- In materia di imposta sulle successioni, l'avviso di liquidazione può essere emesso anche prima della chiusura della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la pretesa tributaria può essere fatta valere nei confronti dell'erede beneficiato.
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non esclude la soggezione dell'erede alla pretesa tributaria, ma limita la sua responsabilità al valore dei beni ereditari, cioè intra vires hereditatis.
- Nel giudizio tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non può arrestarsi all'annullamento dell'atto quando la questione investe la limitazione della responsabilità dell'erede beneficiato, ma deve accertare anche l'effettiva estensione del debito nei limiti del beneficio.
- La limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato è opponibile all'Erario nel giudizio avente ad oggetto l'atto impositivo o il rimborso, ma non trasforma automaticamente in illegittimo l'avviso di liquidazione emesso prima della conclusione della liquidazione ereditaria.
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