Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35013/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento per "giusta causa" intimato con lettera del 22/11/2010: il ricorrente contestava che la sua condotta non integrasse l'abbandono del posto di lavoro né la mancanza di disponibilità/uso del giubbotto antiproiettile in termini tali da giustificare il licenziamento. Era altresì dedotta la pretesa di non dover restituire somme percepite a seguito di pregresse pronunce favorevoli poi cassate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Petrucci. Ha ritenuto legittima la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva qualificato la condotta come abbandono del posto di lavoro e aveva valorizzato la mancata disponibilità/uso del giubbotto antiproiettile, anche alla luce di plurime precedenti contestazioni disciplinari, come lesive del vincolo fiduciario e idonee a integrare giusta causa di licenziamento. Le censure del ricorrente sono state ritenute inammissibili in gran parte perché miravano a una rivalutazione del merito (fatti e valutazione probatoria) non sindacabile in questa sede. Quanto alle somme pagate dal datore di lavoro in esecuzione della precedente sentenza cassata, la corte d'appello aveva disposto la restituzione delle somme erogate a titolo risarcitorio (capitale e interessi) per il periodo indicato e aveva dichiarato irripetibili le ulteriori somme di natura retributiva fino alla sentenza della Cassazione; su questi punti la Cassazione ha assorbito il ricorso incidentale e non ha modificato la statuizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 CCNL Istituti di Vigilanza privata

    La Corte territoriale ha considerato l'abbandono del posto come ipotesi riconducibile alla fattispecie richiamata dall'art. 140 CCNL; la Cassazione osserva che la norma è esemplificativa e non tassativa ma può essere utilizzata per qualificare come licenziamento per giusta causa l'allontanamento ingiustificato con interruzione del servizio di vigilanza, valutando profilo soggettivo e oggettivo.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta; la Corte ha rilevato che la valutazione della proporzionalità e degli elementi intenzionali/integrativi è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Rinvio agli oneri probatori: la Corte sottolinea che la valutazione della prova (documentale e testimoniale), l'attendibilità dei testimoni e la scelta delle fonti di prova sono apprezzamenti di merito riservati al giudice di merito.

  • art. 5 I.n. 604/1966

    Richiamata insieme ad altre norme sulla prova e sulle conseguenze del licenziamento; la Corte ha ritenuto che le censure in ordine al governo degli oneri probatori fossero in realtà contestazioni della valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma processuale relativa ai mezzi di prova; la Corte ha ribadito che la ponderazione probatoria è rimessa al giudice di merito e non merita riesame in Cassazione se non in presenza di vizio motivazionale rilevante.

  • art. 18 L. 300/1970

    Invocata nel ricorso incidentale dalla società con riferimento alla natura delle somme erogate (risarcitorie vs retributive): la società sosteneva che, se il licenziamento fosse stato legittimo, tutti gli importi corrisposti dovessero ritenersi risarcitori e ripetibili; tale censura è stata assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle spese liquidate; la questione è stata assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1 nn. 3 e 4)

    Norme di legittimità utilizzate per le censure in Cassazione: la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità, escludendo il riesame di valutazioni di fatto e della motivazione quando non sussistono vizi formali o di diritto configurabili.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Richiamato per le conclusioni del P.M.; norma procedurale utilizzata per il deposito di conclusioni scritte in udienza.

  • art. 13, DPR n. 115/2002, comma quater

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.

  • Sez. Unite, sent. n. 8053/2014 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione conferma che solo vizi motivazionali gravi e ben individuati sono sindacabili, non il mero difetto di 'sufficienza' della motivazione.

Massime di principio

  • L'abbandono del posto di lavoro va valutato su due piani: profilo oggettivo (distacco dal bene o dalla postazione vigilata) e profilo soggettivo (coscienza e volontà dell'allontanamento). Entrambi gli elementi devono emergere dalla valutazione del giudice di merito.
  • La mancata disponibilità o l'omesso utilizzo di dispositivi di sicurezza (es. giubbotto antiproiettile), specialmente in presenza di precedenti disciplinari, può integrare una violazione tale da giustificare il licenziamento per giusta causa quando incide sul vincolo fiduciario e sulla continuità del servizio di vigilanza.
  • Le valutazioni probatorie (attendibilità dei testi, interpretazione dei documenti, ricostruzione fattuale) sono di merito e, salvo vizi di diritto o macroscopiche carenze motivazionali, non sono sindacabili in Cassazione.
  • In caso di pronunce contrastanti sui pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza poi annullata, va distinta la natura delle somme: quelle risarcitorie (capitale e interessi) possono essere ripetute, mentre le somme di natura retributiva corrisposte in esecuzione di provvedimenti giudiziari definiti fino alla Cassazione possono essere dichiarate irripetibili; la qualificazione è rimessa al giudice di merito.
  • Le impugnazioni basate sostanzialmente su una diversa rivalutazione dei fatti o sulla non sufficienza delle prove sono spesso ritenute inammissibili in Cassazione; occorre invece dimostrare violazioni di norme di diritto o vizi motivazionali ben delineati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.