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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34982/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si discuteva se la responsabilità solidale del committente per crediti contributivi dei lavoratori del subappaltatore, estesa dalla legge 27/12/2006 n.296 (comma 911) a decorrere dal 1.1.2007, si applicasse anche agli appalti stipulati prima di tale data ma con prestazioni eseguite dopo l'entrata in vigore della norma. L'INPS ha sostenuto che la nuova disciplina si applica ai rapporti ancora in corso e alle obbligazioni che si perfezionano dopo la sua entrata in vigore; la Corte d'appello di Brescia aveva invece escluso la responsabilità del committente perché i contratti erano stati stipulati prima del 1.1.2007.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che il criterio di riferimento sia il momento in cui nasce l'obbligazione (l'esecuzione della prestazione lavorativa e il sorgere del credito retributivo/contributivo) e non la data di stipulazione del contratto. Poiché i contributi contestati riguardano il periodo gennaio-novembre 2007, trova applicazione la disciplina estesa ai lavoratori dei subappaltatori introdotta dalla legge n.296/2006. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - art. 29, comma 2

    «in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti»

    La Corte ha ritenuto che il regime di solidarietà disciplinato dall'art. 29 deve essere valutato in base al momento di insorgenza dell'obbligazione (esecuzione della prestazione e nascita del credito del lavoratore): la disciplina applicabile è quella vigente all'epoca della prestazione.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, comma 911

    la responsabilità solidale del committente è stata estesa anche ai lavoratori «degli eventuali subappaltatori»

    Tale modifica, entrata in vigore il 1.1.2007, integra la disciplina sostanziale della solidarietà estendendola ai subappaltatori; la Corte ha stabilito che la norma si applica alle obbligazioni sorte successivamente alla sua entrata in vigore, ancorché il contratto fosse stato stipulato anteriormente.

  • D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 - art. 6

    Citato come precedente intervento normativo di modifica dell'art. 29; la Corte prende in considerazione la successione normativa per definire il regime applicabile nel tempo.

Massime di principio

  • Per i contratti d'appalto conclusi prima di una riforma che estende la responsabilità del committente, va verificato il periodo in cui sono sorte le specifiche obbligazioni contributive: la nuova disciplina si applica se le obbligazioni si sono generate dopo l'entrata in vigore della norma.
  • Il fatto generatore della responsabilità solidale è l'esecuzione della prestazione lavorativa (nascita del credito del lavoratore), non la sola stipulazione del contratto; pertanto la data rilevante è quella della prestazione/periodo contributivo.
  • Se i crediti contributivi riguardano periodi anteriori all'entrata in vigore della norma innovativa, continua ad applicarsi la disciplina previgente per quei periodi; per periodi successivi si applica la nuova disciplina.
  • Eventuali modifiche procedurali o di decadenza introdotte successivamente (es. estensione del termine da un anno a due) vanno valutate separatamente: il principio cardine è distinguere gli aspetti sostanziali (regime di solidarietà) da quelli processuali/esecutivi (beneficio di escussione, termini).
  • Nella pratica, il committente dovrebbe controllare la regolarità contributiva dei subappaltatori anche dopo modifiche normative e valutare rischi per i periodi di prestazione successivi all'entrata in vigore di nuove norme estensive di responsabilità.
  • In contenziosi simili è fondamentale ricostruire le date di stipula dei contratti, delle prestazioni e delle modifiche legislative per determinare quale disciplina sia applicabile a ciascun periodo di debito.

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