Ordinanza n. 15962/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prot. n. 16149 del 23.04.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per le classi di concorso A46 e A47, comunicato il 23 aprile 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 23 aprile 2024 che ha respinto la domanda di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania per le classi di concorso A46 (Scienze giuridico-economiche) e A47 (Scienze matematiche applicate), riconoscendola invece per la classe A45. Il ricorso allegava un'istanza di accesso agli atti, diretta a ottenere i documenti, le relazioni e i pareri dell'ispettrice ministeriale posti a fondamento del diniego parziale. L'ordinanza non riferisce nel dettaglio i motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha rilevato d'ufficio possibili profili di improcedibilità, poiché il parere tecnico posto a fondamento del diniego e il decreto di riconoscimento per la classe A45 che chiude il procedimento non risultano impugnati. Ha inoltre considerato la documentazione ministeriale, rimasta incontestata, secondo cui la ricorrente è stata immessa in ruolo per la classe A47 dal 1° settembre 2021 ed è titolare di cattedra presso un istituto tecnico. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni di rito e chiarire la persistenza e attualità dell'interesse al ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori e fissato la prosecuzione all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alla parte ricorrente, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di memorie sulle questioni sopra rilevate, ivi inclusi chiarimenti in merito alla persistenza e attualità dell’interesse che sorregge il ricorso indicato in epigrafe;
Quando il giudice rileva d'ufficio questioni di rito, assegna alle parti un termine per presentare memorie sulle questioni e, qui, per chiarire se permanga un interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio possibili profili di improcedibilità, deve consentire alla parte interessata di interloquire sulle questioni, assegnando un termine per memorie e per chiarire la persistenza dell'interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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