Deliberazione n. 350 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. Il provvedimento mira a impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma e a conservarne eventuali copie acquisite in chiaro solo per finalità probatorie. La ratifica avviene ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019 e dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento è stato attivato a seguito della segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per evitare la diffusione su Facebook di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e ritenuta compatibile con il perimetro dell’art. 144-bis. Sulla base di tale verifica, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 240 del 27 maggio 2024, trasmessa poi al gestore della piattaforma.
Misure disposte nei confronti della piattaforma
Con il provvedimento urgente sono state imposte due misure principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione agli atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza in data 6 giugno 2024. Il testo non contiene ulteriori valutazioni sostanziali, né sanzioni economiche, limitandosi alla conferma delle misure cautelari già adottate per evitare la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook. La procedura riguarda la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 27 maggio 2024, in via d’urgenza, la determinazione n. 240/2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione ai soli fini probatori
Il medesimo provvedimento ha prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 6 giugno 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica ulteriori sanzioni, contestazioni o misure correttive oltre a quelle già disposte in via urgente.
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