Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 261 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente il 23 aprile 2024 a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito. Le misure erano dirette a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Fenix International Limited per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e per disporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Fenix International Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato quattro provvedimenti urgenti adottati il 23 aprile 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Fenix International Limited, in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn.

Origine del procedimento e base normativa

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans. La norma citata attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia e a decidere entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente, in via d’urgenza, di adottare un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte del Garante.

Misure urgenti disposte dal dirigente

A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 170-172 del 23 aprile 2024. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.

Le misure ordinate consistono in:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.

Il materiale oggetto dell’intervento era stato trasmesso in formato hash.

Esito finale

Nella riunione del 24 aprile 2024 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il giorno precedente, confermandone integralmente il contenuto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Fenix International Limited.

Profili di rilievo operativo

Il provvedimento evidenzia il funzionamento accelerato previsto per le segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy: intervento entro 48 ore, misura urgente del dirigente competente e successiva ratifica del Garante. Per i gestori di piattaforme, il caso conferma la necessità di predisporre canali rapidi di ricezione e blocco di contenuti segnalati, nonché procedure di retention limitata e protetta del materiale eventualmente acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti potenzialmente diffusi tramite Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 170-172 del 23 aprile 2024, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme.

Contenuto delle misure ordinate

È stata ingiunta ai destinatari l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans, del materiale trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 24 aprile 2024, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.