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Sentenza

Sentenza n. 906/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 585/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 13.05.2025.

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 585/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 585/2025, pubblicata il 13 maggio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 gennaio 2026. La pronuncia era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non ha adempiuto alle statuizioni della sentenza, comprese quelle relative alle somme dovute e alle spese legali. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione, detratto quanto eventualmente già corrisposto, alle statuizioni della sentenza civile passata in giudicato, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia decorso il termine dilatorio per l'esecuzione e l'amministrazione rimanga inadempiente rispetto alle statuizioni vincolanti della pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine determinato, includendo le somme e le spese già liquidate nella pronuncia da eseguire e detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In presenza di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e secondo un termine sostitutivo prefissato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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