Circolare numero 119 del 25-10-2022
Con la presente circolare l’Istituto, nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, fornisce le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dettaglia il quadro normativo e le procedure operative per il Fondo di garanzia gestito dall'INPS a copertura (80%) degli anticipi TFS/TFR concessi da banche/intermediari. Specifica condizioni di efficacia della garanzia (pagamento commissione 0,01% e comunicazioni PEC), i termini e i moduli per attivare l'intervento del Fondo, le regole per estinzione anticipata dei finanziamenti, le comunicazioni tra parti, la surroga dei crediti e le modalità di escussione della garanzia dello Stato quale ultima istanza.
Istruzioni operative sul funzionamento e attivazione della garanzia del Fondo per l'anticipo TFS/TFR
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Riferimenti normativi: art.23 d.l. n.4/2019, Regolamento DPCM 22.4.2020 n.51, Convenzione INPS-Ministri; richiamate circolari INPS n.130/2020 e n.131/2020. Introduzione dell'anticipo TFS/TFR via cessione pro solvendo fino a 45.000 euro e istituzione del Fondo di garanzia gestito dall'INPS.
Funzionamento del Fondo
Il Fondo copre l'80% dell'anticipo; garanzia di prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile; dotazione iniziale 75 milioni di euro più commissioni di accesso pari allo 0,01% dell'anticipo. Efficacia della garanzia subordinata al pagamento trimestrale della commissione e alla comunicazione PEC con le informazioni di abbinamento.
Requisiti di perfezionamento ed efficacia della garanzia
La banca deve versare la commissione sul conto Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) entro i termini trimestrali e inviare via PEC le informazioni per l'abbinamento. Garanzia inefficace in caso di mancato versamento o di comunicazione incompleta. Possibile dichiarazione di inefficacia in caso di dati mendaci con procedimento istruttorio e termini (avvio 30 giorni, controdeduzioni 30 giorni, decisione entro 90 giorni).
Procedimento di attivazione e intervento del Fondo
La banca attiva la garanzia se l'Ente erogatore non rimborsa entro i termini normativi; deve inviare richiesta di rimborso all'Ente (e per conoscenza all'INPS) con termine non inferiore a 30 giorni. Successivamente la banca presenta la richiesta di intervento tramite il modulo MV77 alla PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it entro 9 mesi dall'inadempimento. INPS notifica all'Ente e, verificati i presupposti, paga entro 60 giorni (termine sospeso in caso di documentazione mancante; decadenza dopo 180 giorni di mancata integrazione). Pagamento fino all'80% dell'anticipo.
Estinzione anticipata del finanziamento
Il soggetto finanziato può estinguere anticipatamente totale o parzialmente pagando oneri; la banca comunica l'importo da versare entro 30 giorni. Indennizzo a carico del richiedente fino allo 0,30% dell'importo rimborsato (non dovuto se <10.000 euro), comunque limitato ai costi effettivi. Banche ed Enti devono comunicare le estinzioni all'INPS con i moduli MV78 (banche) e MV79 (Enti) via PEC; la garanzia viene adeguata o cessata in caso di estinzione totale. Le commissioni di accesso non sono rimborsate.
Modalità di comunicazione al Fondo
Fino agli adeguamenti informatici le comunicazioni tra INPS e banche avvengono esclusivamente via PEC: indirizzo INPS anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it; le PEC delle banche sono quelle registrate sul portale lavoropubblico.gov.it.
Surroga del Fondo e recupero crediti
A seguito dell'intervento il Fondo è surrogato di diritto nei diritti della banca e gode del privilegio previsto dall'art.2751-bis c.c.; INPS può agire per il recupero (anche con avviso di addebito/esecuzione) e le somme recuperate confluiscono sul conto Tesoreria n.6167 per reintegro del Fondo.
Operatività della garanzia dello Stato
La garanzia dello Stato è garanzia di ultima istanza e può essere escussa dalla banca dopo 60 giorni dall'inadempimento parziale o totale del Fondo. INPS istruisce la richiesta e trasmette un parere motivato e la documentazione al MEF - Dipartimento del Tesoro Direzione VI, che provvede al pagamento riducendo l'importo degli eventuali pagamenti già effettuati dal Fondo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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